Fatto Lieve Stupefacenti: La Cassazione e il Peso Decisivo della Quantità
L’applicazione della norma sul fatto lieve stupefacenti rappresenta un punto cruciale in molti procedimenti penali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i criteri per escludere questa ipotesi attenuata, sottolineando come alcuni elementi, da soli, possano essere decisivi. Analizziamo insieme questa importante pronuncia per capire quando la lieve entità del fatto non può essere riconosciuta.
Il Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La difesa contestava la mancata applicazione dell’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, ovvero la fattispecie del fatto lieve stupefacenti. L’imputato era stato trovato in possesso di una quantità significativa di cocaina, pari a 42,217 grammi, corrispondenti a circa 162 dosi singole. La Corte d’Appello aveva già ritenuto tale circostanza incompatibile con la minore gravità del reato.
La Valutazione della Cassazione sul Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le censure sollevate dall’imputato non erano ammissibili nel giudizio di legittimità. Il ricorrente, infatti, tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti e del materiale probatorio, un’attività che spetta esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di ricostruire l’accaduto.
La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata congrua, adeguata e priva di vizi logici, poiché basata su corretti criteri di inferenza e su condivisibili massime di esperienza.
Il Principio di Diritto sul Fatto Lieve Stupefacenti
Il cuore della decisione risiede nel consolidato principio di diritto che regola la valutazione del fatto lieve stupefacenti. La Corte ha ribadito che il giudice deve considerare tutti i parametri indicati dalla legge, ovvero:
* Il dato qualitativo e quantitativo della sostanza.
* I mezzi e le modalità dell’azione.
* Le circostanze in cui l’azione si è svolta.
Il principio fondamentale è che, se anche uno solo di questi indici risulta particolarmente negativo e assorbente, ogni altra considerazione perde di rilevanza. In altre parole, un singolo elemento di gravità può essere sufficiente a escludere l’ipotesi del fatto lieve.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente applicato questo principio. Due elementi sono stati considerati decisivi:
1. Il dato ponderale: La quantità di cocaina (162 dosi) è stata definita ‘estremamente significativa’ e, già da sola, sufficiente a escludere la lieve entità.
2. Le modalità organizzate: Oltre alla quantità, sono state valutate le modalità organizzate dello spaccio. I costi elevati affrontati per l’acquisto della droga, a fronte di un presumibile e altrettanto elevato profitto, sono stati ritenuti indicatori di un’attività non occasionale o modesta, e quindi incompatibili con la fattispecie del fatto lieve.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione rafforza un orientamento giurisprudenziale chiaro: nella valutazione del fatto lieve stupefacenti, il dato quantitativo assume un ruolo preponderante. Quando la quantità di droga supera una certa soglia, diventa molto difficile, se non impossibile, ottenere il riconoscimento della minore gravità. Inoltre, la presenza di un’organizzazione, anche minima, che presuppone investimenti e mira a profitti consistenti, è un altro fattore che preclude quasi automaticamente l’accesso a questa fattispecie attenuata.
Quando un reato legato agli stupefacenti può essere considerato un ‘fatto lieve’?
Un reato di questo tipo viene valutato come ‘fatto lieve’ esaminando un insieme di parametri definiti dalla legge, che includono la qualità e la quantità della sostanza, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione criminale.
Una grande quantità di droga è sufficiente da sola a escludere il ‘fatto lieve’?
Sì, secondo quanto stabilito nell’ordinanza, se uno dei parametri legali, come la quantità della sostanza, risulta particolarmente negativo e significativo, può essere considerato di per sé sufficiente per escludere l’ipotesi del fatto di lieve entità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della parte che ha presentato il ricorso al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3556 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3556 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 25900/25
Ritenuto che il motivo unico di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, n l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competen del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logic perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato condivisibili massime di esperienza;
ritenuto, in particolare, che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione co è stata esclusa l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tu generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di dir consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di t parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circos dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge ris negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale già di per sé estremamente significat (pari a 162 dosi singole di cocaina del peso di gr. 42,217), le modalità organizzate de spaccio per i costi elevati affrontati rispetto ad un presumibile elevato profitto in ragion modalità del fatto sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende