Fatto di Lieve Entità: Quando Quantità e Professionalità Escludono lo Sconto di Pena
La qualificazione di un reato legato agli stupefacenti come fatto di lieve entità è una questione centrale nel diritto penale, poiché comporta una notevole riduzione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali sono gli elementi che i giudici devono considerare per concedere o negare questa attenuante, sottolineando l’importanza di una valutazione complessiva della condotta dell’imputato. Vediamo nel dettaglio il caso e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Detenzione e Cessione di Cocaina
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto ritenuto responsabile del reato di illecita detenzione di circa 84 grammi di cocaina e della cessione di una singola dose da 0,6 grammi della stessa sostanza a un acquirente. Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano ritenuto provata la sua colpevolezza.
La Tesi Difensiva e il Ricorso in Cassazione
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il punto cruciale del ricorso era il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata del fatto di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/90). Secondo la difesa, la condotta del proprio assistito avrebbe dovuto essere inquadrata in questa ipotesi meno grave.
La Decisione della Cassazione sul fatto di lieve entità
La Corte di Cassazione ha rigettato le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da un apparato argomentativo logico e coerente, immune da vizi. I giudici di merito avevano correttamente escluso l’applicazione dell’attenuante, basando la loro decisione su una serie di elementi concreti che delineavano un quadro ben diverso da quello di una condotta di minima offensività.
Le Motivazioni: Perché Non si Tratta di un Fatto di Lieve Entità
La Suprema Corte ha confermato l’approccio della Corte d’Appello, la quale aveva effettuato una valutazione complessiva di tutti i dati probatori disponibili. Gli elementi che hanno portato ad escludere il fatto di lieve entità sono stati principalmente:
1. Il Rilevante Quantitativo: La detenzione di 84 grammi di cocaina è stata considerata una quantità significativa, non compatibile con un’attività marginale.
2. Le Modalità di Detenzione: Le circostanze in cui la sostanza è stata trovata e le modalità di gestione dell’attività illecita sono state ritenute indicative di un certo livello di organizzazione.
3. La Professionalità dell’Attività: L’insieme degli indizi ha convinto i giudici che l’attività non fosse occasionale, ma avesse carattere di professionalità.
4. La Capacità di Diffusione sul Mercato: La condotta dell’imputato è stata giudicata idonea a immettere un considerevole quantitativo di stupefacenti sul mercato, dimostrando una rilevante capacità di diffusione.
In sostanza, la Corte ha ribadito che la nozione di “minima offensività”, requisito fondamentale per il riconoscimento del fatto di lieve entità, è incompatibile con una condotta che presenta indici di professionalità e una concreta capacità di impattare il mercato degli stupefacenti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un principio giurisprudenziale fondamentale: la valutazione per il riconoscimento del fatto di lieve entità non può limitarsi a un singolo aspetto (come il numero di dosi vendute o la quantità in sé), ma deve essere olistica. I giudici devono analizzare l’intera condotta, considerando la quantità, la qualità della sostanza, i mezzi utilizzati e qualsiasi altro elemento che possa indicare la portata e la natura dell’attività illecita. Se da questa analisi emerge un quadro di professionalità e una significativa capacità di diffusione, l’applicazione della norma di favore deve essere esclusa. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un reato legato agli stupefacenti può essere considerato un fatto di lieve entità?
Un reato di stupefacenti può essere considerato di lieve entità quando la condotta presenta una minima offensività. Ciò significa che, valutando complessivamente tutti gli elementi (quantità, modalità dell’azione, ecc.), l’attività illecita appare marginale e non indicativa di professionalità o di una rilevante capacità di diffusione sul mercato.
La quantità di droga detenuta è l’unico criterio per escludere il fatto di lieve entità?
No, non è l’unico criterio, ma è un elemento molto importante. La decisione si basa su una valutazione complessiva che include, oltre al quantitativo (definito “rilevante” in questo caso), anche le modalità di detenzione e altri indici che possono rivelare la professionalità e la capacità di diffusione dell’attività illecita.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. In questo specifico caso, ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36693 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di illecita detenzione di gr. 84 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina e cessione di una dose della medesima sostanza ad un acquirente del peso di 0,6 grammi. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione) indicativi della professionalità dell’attività illecita e della rilevante capacità di diffusione s mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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