Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26310 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinan con la quale il GIP del Tribunale di Ravenna, convalidato l’arresto in flagranza, aveva applic a COGNOME NOME la misura cautelare più afflittiva, ritenendolo gravemente indiziato di ave detenuto gr. 8,47 di sostanza stupefacente di tipo cocaina e un’arma non censita. Il grav quadro indiziario è stato ricavato dalle circostanze descritte nel verbale di arresto: a segu un servizio di OCP gli operanti avevano perquisito l’abitazione occupata da NOME COGNOMECOGNOME da NOME COGNOME COGNOME da NOME COGNOME, il secondo, cognato dei due COGNOME per averne sposato la sorella, risultato co-indagato per detenzione illecita di stupefacente (essendo stati rinv nella stanza ritenuta in suo uso circa 245 grammi di cocaina, due bilancini con tracce di polve bianca e alcuni cellulari, tra i quali uno provento di furto, reati per i quali si procede an confronti del citato NOME COGNOME).
Il Tribunale ha respinto la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto nella ipote all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30971990, operando una valutazione complessiva della condotta, ricavandone la maggiore offensività dal contestuale rinvenimento dell’arma, clandestina siccome non censita, ritenuta strumentale all’attività illecita di narcotraffico, valorizzando la circostanza che l’indagato era uscito da un immobile nel quale era custodito u abbondante quantitativo di cocaina, era legato da vincoli di affinità con NOME COGNOME, cosicc la detenzione del quantitativo sequestrato all’indagato doveva essere inquadrato nel contesto più grave e pericoloso del concorso di più soggetti, appartenenti al medesimo gruppo familiare impegnati in tale attività.
Quanto alle esigenze cautelari, poi, il Tribunale, dato atto della mancata contestazione del loro sussistenza, ha ritenuto quelle di tutela della collettività, avuto riguardo alle modalit condotta e alla condizione di irregolare sul territorio, valutando come unica misura idon quella più afflittiva, il domicilio indicato coincidendo con il luogo ove si sarebbe svolta l delittuosa.
La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto i vizi cui all’art. 606 lett. b), c) e e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata riqualif della condotta nell’ipotesi di cui all’art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 e alla scelta della m
Quanto al primo punto, ha contestato la motivazione con la quale il Tribunale ha rigettat l’istanza difensiva, ritenendo la neutralità del rinvenimento dell’arma comune da sparo e n clandestina, il cui impiego apparirebbe inverosimile per consumare la cessione di pochi grammi di stupefacente.
Quanto alla individuazione della misura, il deducente, prescindendo dall’esattezza dell’affermazione del non esser state esse revocate in dubbio, ha contestato la valutazion operata dal Tribunale sull’inidoneità del domicilio indicato che assume esser stata sostenuta
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maniera semplicistica, rappresentando il ritorno al domicilio del coniuge dell’indaga disponibile a occuparsi dell’accudimento domestico del marito.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legg
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo.
Deve preliminarmente ribadirsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione d provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudi ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addo giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzam delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalme la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, COGNOME/li, Rv. 276976; sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, COGNOME, Rv. 255460-01; sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244-01; sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, COGNOME, Rv. 284556-01).
Nella specie, oltre a rilevarsi l’assenza della denunciata violazione di legge che si ri sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito nell’ordinanza impugnata, va rilevato che la difesa si è limitata a opporre una carenza di elementi a conferma della maggio gravità della condotta, viceversa giustificata dal Tribunale alla stregua degli elementi ra già in sede di arresto in flagranza di reato, la motivazione essendo conseguita a un’anal complessiva degli elementi accertati in sede di perquisizione.
Non si rinviene alcun effettivo confronto con tale motivazione che, peraltro, è del t coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità: in t stupefacenti, infatti, si è già chiarito che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risul dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l’accertamento della stessa, è necessario fare riferime all’apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (sez. 3, n. 12551 de 14/2/2023, COGNOME, Rv. 284319-01; sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, COGNOME, Rv. 284149-02), tenuto anche conto della natura del vaglio cautelare, da operarsi con riferimento a u materiale conoscitivo che, pur dovendo essere dotato della stessa, intrinseca capacità dimostrativa rispetto a quello del giudizio di cognizione, si distingue da questo per l’aspe provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potr essere arricchito (sez. 1, n. 13980 del 13/2/2015, Ci/io, Rv. 262300-01).
Parimenti, quanto alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, la motivazione c sorregge le rassegnate conclusioni è congrua, non manifestamente illogica e neppure
contraddittoria e rispetto ad essa, ancora una volta, la difesa ha opposto un semplice dissens neppure svolgendo una critica pertinente rispetto ai dati fattuali valorizzati (inidone domicilio indicato siccome luogo predisposto per lo svolgimento dell’attività delittuo introducendo considerazioni de-assiali rispetto alla giustificazione che sorregge la decisi impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost 186/2000). Deve disporsi la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 12 giugno 2024.