Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34253 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34253 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 16.1.2024 la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata in data 16 giugno 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cuneo nei confronti di COGNOME NOME, ha dichiarato l’imputato responsabile dei reati a lui ascritti (capo A reato di cui agli artt. 110482 c.p.; capo B reato di cui agli artt. 48-110-81, comma 2, 477 c.p.) condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato la falsa applicazione degli artt. 477 e 482 cod. pen., nonché travisamento e illogicità della motivazione e violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado.
La sentenza di primo grado aveva correttamente rilevato che per l’iscrizione al corso non era possibile l’invio di una copia semplice del diploma di maturità dal momento che la società RAGIONE_SOCIALE di Milano, che svolgeva il corso professionale abilitante alla qualifica di direttore tecnico necroforo, richiedeva per partecipazione al corso medesimo il diploma di maturità senza consentire alcuna autocertificazione del suo possesso.
Secondo la Corte di appello di Torino, invece, non è tanto importante che la copia fotostatica venga percepita come tale bensì è importante ciò che la copia vuole rappresentare, cioè il possesso di un corrispondente originale in capo all’agente sì da sorprendere la fede pubblica. Ma nel caso di specie l’invio di una copia (poiché essa è ed è sempre stata percepita come tale da chiunque essendo immediatamente apprezzabile il suo stato dì copia fotostatica) non aveva alcuna possibilità di sorprendere la buona fede di alcuno e tantomeno quella pubblica.
Quindi si conclude che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la fotocopia prodotta non poteva sorprendere in quanto non ci si poteva iscrivere al corso con una copia informale del diploma di maturità.
Ai fini dell’iscrizione al corso il tema non è se esista o meno un originale de diploma dì maturità, il tema è che esso deve essere prodotto in originale o copia conforme non in copia semplice o con autocertificazione.
Il fatto che l’iscrizione al corso vi sia poi effettivamente stata non è, poi, di per sé rilevante essendo essa dipesa da un mancato controllo dei documenti necessari all’iscrizione, non già dall’errore in cui si sarebbe stati indotti dalla documentazio stessa.
La sentenza impugnata quindi non si è confrontata adeguatamente con le ragioni indicate dal primo giudice sicché sessa deve essere annullata per mancanza della motivazione rafforzata necessaria in caso dì overturning in appello della decisione assolutoria di primo grado.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
La Corte di appello ha affrontato in maniera adeguata la questione che si era posta alla sua attenzione e che afferiva ad un profilo di diritto, che, in quanto tal andava quindi saggiato non tanto con riferimento agli argomenti spesi dal giudice di primo grado ma in sé per sé, involgendo, esso, in buona sostanza, una questione puramente giuridica.
Ed invero, a differenza di quanto assume il ricorso, la soluzione della questione qualificatoria dell’atto di cui trattasi – come falso integrante la fattispecie criminosa di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen. – prescinde dalle circostanze del fatto concret indicate dal ricorrente (caratteri che esso avrebbe dovuto avere ai fini dell’ammissione al corso), trattandosi di valutare l’atto in sé.
La falsità di un atto deve infatti essere valutata alla luce delle caratteristi estrinseche ed intrinseche che l’atto presenta e non già in considerazione del contesto in cuì esso è destinato a refluire, né tanto meno delle finalità che l’agente mira a conseguire attraverso la sua contraffazione. La falsità materiale prevista dall’art. 477, qui contestata, consiste nella contraffazione di certifica amministrativo – quale è appunto il diploma di licenza superiore – sicché al fine di verificare se un determinato atto integri gli estremi di tale fattispecie di falso caso di specie falsità materiale in certificato amministrativo commessa da un privato – occorre valutare l’atto e le sue caratteristiche, e non altro.
E la Corte di appello si è addentrata proprio in tale tipo dì valutazione.
Essa – ferma ed incontestata la materialità delle condotte afferenti la produzione dell’atto ai fini dell’ammissione al corso per direttore tecnico addetto alla trattazione degli affari per compagnie di RAGIONE_SOCIALE alla stregua della legge Regione Lombardia n. 19/2007, che comportava l’ammissione al corso e l’ottenimento dell’ attestato relativo a tale qualifica – ha ritenuto erronea in dirit valutazione operata dal giudice di primo grado circa l’insussistenza dei reati contestati in quanto poggiata su una non corretta lettura del pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte n. 35814 del 28 Marzo 2019, P.g. c/ Marcis, Rv. 276285-01.
Osserva la sentenza impugnata che, come il più ampio consesso della nomofilachia ha avuto modo di chiarire, risolvendo il contrasto ermeneutico venutosi a creare sul punto nella giurisprudenza di legittimità, la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che copia assuma l’apparenza di un atto originale.
Nel motivare il decisum le Sezioni Unite hanno chiarito che ai fini dell’integrazione del reato di falso materiale non rileva che esso sia realizzato a mezzo di una fotocopia ovvero con un’altra modalità attuativa, né che il falso documentale concerna un atto originale esistente oppure un atto inesistente.
In particolare, Esse hanno argomentato che nelle ipotesi di falsità materiale “non è un elemento essenziale la difformità al vero, poiché la rispondenza a un dato naturalistico e che dovrebbe essere riprodotto nell’atto non è requisito compreso nella descrizione normativa e non assume anzi alcuna rilevanza e vi è un’assoluta indifferenza rispetto al tipo di documento preso di mira dal comportamento criminoso”.
“Ciò che conta dunque – affermano le Sezioni Unite – è che l’atto al momento in cui è posto in essere sia apparentemente valido assumendo al riguardo un rilievo decisivo la possibilità, valutata ex ante, della lesione della fede pubblica”.
Indi, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite – a cui si è ispirata la sentenza impugnata che ne ha riportato ampi stralci argomentativi sulla base dei quali ha poi tratto le conclusioni del caso in scrutinio – l’ambito applicativo del falso material ricomprende anche le ipotesi in cui “la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale e averne l’apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l’esistenza di un’originale conforme. In tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 cod. pen. secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente”.
“La volontà di sorprendere la fede pubblica, in tal modo, si realizza attraverso un comportamento antologicamente inquadrabile nell’ipotesi di falso per contraffazione – si osserva ancora nella sentenza P.g. c/Marcis – perché, almeno apparentemente, creativo di un atto originale in realtà inesistente, si da determinarne oggettivamente, nelle intenzioni dell’agente, un’apparenza esterna di originalità. Entro tale prospettiva a ben vedere deve ritenersi indifferente l circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell’atto “originale” rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l’intervento falsificatorio effettuato con la modalità della contraffazione assum come riferimento non tanto la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall’agente, laddove l’atto originale non esiste affatto ovvero, se realmente esistente, rimane inalterato e comunque estraneo alla vicenda”.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite – per quanto qui maggiormente rileva – integra il reato di falso materiale anche il documento che sia contraffat mediante una copia fotostatica di un atto inesistente in natura sempre che, per le caratteristiche proprie, abbia una parvenza di originalità, così da sembrare, per le sue connotazioni formali e sostanziali, un atto originale o la copia conforme, originale, di un tale atto oppure comunque documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente.
È proprio tale ultimo profilo – ritenuto dalle Sezioni Unite, al pari degli a comunque integratore della fattispecie del falso materiale – che assume rilievo nel caso di specie, che afferisce ad un atto falso presentato come una copia di un originale senza attestazione di conformità.
L’integrazione della fattispecie non è di per sé esclusa dalla circostanza che in caso di copia non sia presente l’attestazione che si tratti di copia conforme all’originale stesso, dovendosi piuttosto verificare se l’atto, nel complesso, presente o meno connotazioni obiettive tali da renderlo confondibile con l’originale, così da offendere il bene giuridico protetto dall’incriminazione.
E nella vicenda in esame, la Corte di appello, dopo avere, giustamente, preso cognizione de visu del documento in questione, ha evidenziato come la fotocopia del diploma di maturità professionale realizzato dall’imputato presenti tutti i cris della copia fotostatica del documento originale là dove riproduce un diploma di maturità professionale per operatore commerciale conferito su stampato filigranato, reca la dicitura “RAGIONE_SOCIALE” in tutto corrispondente a copia di un diploma originale, riporta in calce l’indicazione nominativa e l sottoscrizione del Presidente della commissione giudicatrice in persona del Preside
dell’istituto professionale di RAGIONE_SOCIALE, reca nell’intestazione timbro del RAGIONE_SOCIALE ed è altresì contrassegnato da un numero di protocollo.
Indi, conclude la sentenza impugnata calando il suindicato principio delle Sezioni Unite di diritto nel caso pervenuto al suo esame – che si tratta di un documento che per le accurate modalità di confezionamento ha la “parvenza di originalità” delineata dalle Sezioni Unite, appare copia di un atto originale, cio documentativo dell’esistenza in natura di un corrispondente atto genuino, e risulta pertanto concretamente idoneo a ledere la fede pubblica, cioè la fiducia del pubblico in determinati documenti sulla cui genuinità deve poter fare assegnamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico giuridico.
Conclude altresì che, pertanto, non è revocabile in dubbio che l’imputato, nel presentare in allegato alla richiesta di ammissione al corso in questione, il predetto falso attestato di conseguimento del diploma di scuola superiore, abbia creato – o concorso a creare – la falsa apparenza di un certificato amministrativo ed indotto in errore i soggetti deputati al vaglio di ammissibilità al corso e, poi, al rila dell’attestato di direttore tecnico emesso all’esito del corso; in tal modo integrand il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.
A fronte di ciò a nulla potrebbe rilevare I fatto che ai fini dell’iscrizione al c fosse richiesto l’originale del diploma o una copia autenticata dal momento che la falsità o meno di un atto rileva in sé e la sua valutazione, da operare ex ante, attiene esclusivamente alla sua idoneità a trarre in inganno e quindi a ledere la fede pubblica. Ciò che conta – come affermano le Sezioni Unite – è che l’atto al momento in cui è posto in essere sia apparentemente valido assumendo al riguardo un rilievo decisivo la possibilità, valutata ex ante, della lesione della fede pubblica.
Tale impostazione ricostruttiva poggia – come le stesse Sezioni Unite evidenziano – “su un criterio di riferimento oggettivo per cui lo stesso soggetto che produce la copia deve compiere anche un’attività di contraffazione che vada ad incidere materialmente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli una parvenza di originalità così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque documentativa dell’esistenza dì un atto corrispondente”.
Sono quindi destinate a rimanere sulla sfondo le ragioni per le quali l’atto è stato creato ovvero la sua eventuale non rispondenza alle formalità richieste per la rilevanza della sua allegazione (nel caso di specie la mancanza dì attestazione della conformità all’originale), dal momento che ciò che rileva è che l’atto pacificamente falso nel caso di specie per non avere l’imputato giammai conseguito il diploma – sia frutto di una contraffazione che per le caratteristiche e per
contenuto che ha conferito all’atto sia idonea – con valutazione ex ante ad ingannare la fiducia che il pubblico ripone in determinati documenti sulla cui genuinità deve poter fare assegnamento.
D’altra parte, a dimostrazione della “bontà ingannatoria” del documento contraffatto in questione vi è il conseguimento dell’obbiettivo – l’ammissione al corso e il rilascio dell’attestato – alla cui realizzazione l’atto era finalizzato, e c potrebbe anzi dire – nonostante esso non presentasse il requisito richiesto della conformità all’originale.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dì procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/7/2024.