Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41583 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41583 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/07/2023
SENTENZA
sul ricorso presertato da COGNOME NOMENOME nata a Grugliasco il DATA_NASCITA
avverso la senterza ce! 24/02/2023 della Corte di appello di Torino
visti oli atti, il proivecimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le cionolusioM scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette !e conclusioni scritte deoositate, per la parte civile Comune di Buttigliera Alta, dall’ AVV_NOTAIO del Foro di Torino, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso; Letta la memoria di replica depositata, per la ricorrente, in data 13/07/2023 dall’AVV_NOTAIO del Foro AVV_NOTAIO Torino, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24/02/2023, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma (esclusivamente sul trattamento sanzionatorio) della sentenza emessa dal tribunale di Torino il 05/04/2022, conoannava NOME COGNOME COGNOME pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione per i delitto di cui all’articolo 483 cod. pen. in riferimento all’articolo 76 d.P.R. n. 445/20 avere falsamente attestato in atto puoplico e precisamente nella dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio presentata al Comune di Buttigliera Alta (prot. N. 13596 del 20/11/2015), meciante l’alterazione delle fotografie, che la documentazione fotografica allegata raffigurava lo stato di fatto conseguente aiia demolizione ed al ripristino delle originarie caratteristiche iocaie piano inte~rato e del !ocale sottotetto, in ottemperanza all’ordinanza numero 6/2015 dell’11/02/2015, rientre in data 18/01/2016 personale dell’ufficio tecnico comunale e della 1
polizia municipale accertava che non era stato ripristinato lo stato dei luoghi così come imposto dCOGNOME suddetta ordinanza.
Avverso ta e sentenza l’imputata propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso pe cassazione; in particolare:
2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione di legge in riferimento all’articolo 483 cod. pen
Censura in particolare come al falso contestato debba essere attribuita natura grossolana (in ragione della falsità evidente ictu oculi) e innocua (posto che era evidente che l’atto non avreboe .racigiunto i risultati sperati);
2.2. Col secondo motivo l’imputato lamenta la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione di legge in riferimento all’articolo 131-bis co per.. Evidenzia come la Corte di appello non abbia valutato in termini di particolare tenuità de fatto proprio la grossolanità del falso e la conseguente inidoneità a raggiungere gli effetti spera
2.3. Col terzo motivo l’imputato amenta violazione di legge con riferimento COGNOME manifesta illogicità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, essendo presente nel dispositivo la frase «rideterrnina la pena per le residue condotte in sei mesi e 15 giorni recusione e 350 C di multa», del tutto inconferente rispetto COGNOME motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I; primo motivo è inammissibile.
1.1, in tema ci falso «grossolano», la Corte (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, COGNOME, Rv. 252946 – 01) ha stabilito che «ai fini dell’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azion sensi dell’art. 49 cod. pen., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell’atto non solo la sua modificazione grafica. Di conseguenza le abrasioni e le scritturazioni sovrappposte a precedenti annotazioni, non possono considerarsi, di per sé e senz’altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno COGNOME pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materia .e compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore»
Conforme Sez. 6, n. 13015 del 24/02/2015, COGNOME, Rv. 263279 – 01, secondo cui «nei reat: di falso in atti la punibilità è esclusa solo nel caso di grossolana falsificaz immediatamente riconosc:bile da chiunque Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato». Sez. n. 32414 del 08/04/2019, COGNOME, Rv. 276998 – 01, ha infine precisato che «la onocificazione grafica dell’atto con abrasioni o con scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni non à indice univoco di una falsità talmente evidente da escludere la stessa eventualità di un inganno COGNOME pubblica fede, potendo apparire una correzione irrituale ma non delittuosa di un errore materiale compiuto durante la formazione di un documento veridico».
Inoltre, «la valutazione dell’inidoneità assoluta dell’azione, che dà luogo al reato impossibile dev’essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l’azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non ex post; tale principio riguarda, peraltro, i casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse grossolano da dover essere riconoscibile ictu ()culi per la generalità delle persone, ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti, anche quelli in ci il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l’effetto di trarre in ing nei qual:, quindi, ia realizzazione dell’evento giuridico esclude in radice l’impossibilità dell’ev dannoso o pericoloso di cui all’art. 49 c.p.» (Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063 – 01).
1.2. In tema ci falso «innocuo», ooi, a Corte ha ritenuto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, Brisciano, Ry. 280453 – 01) che «ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infed attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrile ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto». Ancora, si è ritento (Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, COGNOME, Rv. 270245 – 01) che «il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell’oggetto tipico della falsità, di modo che quest riguardi un atto assolutarrerEe privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nuiio».
Recentemente, le Sezioni Unite della Corte (Sez. U., n. 12064 del 24/11/2022, Ed Daoudy, Rv. 284210 – 01), dopo avere evidenziato come nel linguaggio giurisprudenziale il sintagma «falso innocuo» viene talvolta utilizzato anche in una accezione più ampia, «quale espressione di sintesi di fattispecie invero tra loro eterogenee, come quelle del falso “grossolano” e del fal “inutile” o “superfluo”, accomunate perché ritenute parimenti inoffensive per gli interessi tutela dalle norme incrirninatrici in materia di falso documentale», hanno precisato che è innocuo «il falso irrilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e che, dunque, si inicpreo aC esplicare effetti sulla sua funzione documentale (ex multis Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep 2021, Brisc ano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, COGNOME, Rv. 26182.2; Sez. 5, h. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946; Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, ,:rnmordino, Rv. 248395)».
Soprattutto, Ti un caso similare a quello oggi in questione, la Corte ha precisato (Sez. 6, n. 28333 del 03/06/2016, Masè, Rv. 267094 – 01) che «l’alterazione di elementi accessori dell’atto, diversi da quelli che attengono al contenuto tipico dell’attestazione, non configura un fals innocuo o irrilevante, in quanto tutte le componenti inserite nel documento ripetono da questo la loro idoneità funzionale ad asseverare l’esistenza di quanto indicato, in particolare laddove tal componenti accessorie siano inserite proprio per provare i fatti da esse rappresentati».
1,3. In ogni caso, come precisato dCOGNOME citata sentenza COGNOME, spetta al giudice di merito «stab·ire, fornendo congrua motivazione, se le peculiarità della specifica alterazione siano da
ritenere un’innocua correzione oppure l’espressione di un’illecita falsificazione grossolanamente compiuta».
La valutazione in ordine COGNOME natura grossolana o innocua del falso costituisce quindi valutazione di menito insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità se non nei limi motivazione manifestamente infondata e contraddittoria.
1.4. Nel case di specie la Corte territoriale, nel rigettare l’analoga doglianza proposta ne motivi di appello, evidenzia (pag. 4) come la sentenza di primo grado «non si presta ad alcuna censura, essendo stato condotto con correttezza metodologica e soprattutto con applicazione di adeguate regole irferenziaii».
Evidenzia quindi, a pagina 5, come il falso non possa in alcun modo essere ritenuto «grossolano», sottolineando come, da un lato, il giudizio sulla grossolanità debba essere riferito al cittadino medio, indipendentemente dCOGNOME qualifica soggettiva del soggetto che percepisce la res oggetto di fase; in secondo luogo, come il giudizio debba essere effettuato sulla base di una valutazione ex ante, indipendentemente dai risultati.
Precisa quindi, sempre a pagina 5, come la scoperta del falso da parte dei tecnici comunali sia stata agevolata dCOGNOME circostanza che gli stessi (così il teste COGNOME) avessero in precedenza svolte un sopraluogo sul posto e che, dopo la presentazione della documentazione falsificata, abbiano deciso di effettuarne un altre.
Cniarisce, infine, che lo stabilire l’altezza del muro del sottotetto, oggetto dell’alterazion un’operazione che richiede una particolare competenza tecnica, circostanza che rende certamente non ravvisabile ictu °cui/ la falsità.
Analogamente, i giudici ci appello escludono che, nel caso di specie possa parlarsi di falso «innocuo», evidenziando come la valutazione sulla utilità del falso va effettuata tenuto conto del fatto ne:la sua interezza: nel caso di specie, le fotografie contraffatte si accompagnavano COGNOME dichiarazione che esse rappresentavano (contrariamente al vero) lo stato dei luoghi conseguente COGNOME demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, in tal mo evicenziandosi l’attitudine ineannatoria cel falso, che ha inciso su un momento critico della pratica amministrativa.
Analogamente, la sentenza di primo grado, che a quella impugnata si fonde, vertendosi in una ipotesi di “doppia conforme”, a pagina 7 confuta la analoga tesi difensiva, motivando sulla non grossolanità, né innocuità, del falso.
La motivazione, conferme a quella del giudice di primo grado, non appare viziata da Man.ifesta illogicità o contraddittorietà, ribadendo, al contrario, principi solidamente afferma nella giurisprudenza di questa Corte.
Il motivo di ricorso, che consiste nella pedissequa reiterazione di censure motivatamente disattese dai giudici dei meritp, deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
I secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punlbilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen., è del pari manifestamente infondato.
Il collego precisa che la norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l’esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualit con’ portamento.
Si richiede, pertanto, al giudice di valutare se, sulla base dei due «indici requisiti» (de mociaiità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo), valutati secondo i criteri dire di cui all’art. 133, primo gomma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della particolare ten dell’offesa e, con questo, coesista anche quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, COGNOME, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08110/2015, Derossi, Rv.26544901).
La Corte territoriale, dopo avere ricordato i principi affermati da questa Corte circa i cri di applicabilità dell’articolo 131-bis cod. pen., ne esclude l’applicazione al caso concre ritenendo che osti COGNOME concessione della causa di non punibilità proprio la mancanza del requisito della particolare tenuità dell’offesa: «si tratta invero di una condotta spiccatamente dolosa posta in essere nel corso di una attività ediiizia già connotata da plurime violazioni urbanistic (definite con concessione in sanatoria seguita da accertamento di conformità susseguente solo ad opere di ripristino dello stazo dei luoghi)».
E’ evidente coone, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia indicato specifici dati fattu inerenti alle modalità della condotta e COGNOME gravità del fatto, dimostrativi della insussistenza del necessario requisito della tenuità dell’offesa.
Ancne in questo caso, la motivazione non è illogica, né costituisce una mera clausola di stile, evicenziando, in modo conciso ma esaustivo, come proprio l’applicazione dei parametri indicati dall’articolo 133 cod. pen. escluda la ricorrenza in concreto della particolare tenuità del fatto.
Si tratta di motivazione adeguata e immune da vizi logici, rispetto COGNOME quale la difesa s esprime in termini meramente oppositivi, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso.
3, il terzo motivo è inarnimissibiie.
La locuzione contenuta nel dispositivo, secondo cui la Corte «ridetermina la pena per le residue condotte in 6 mesi e 15 giorni di reclusione e 350 euro di multa» appare, in tutta evicienza, frutto 01 un refuso derivante dal c.d. «copia-incolla» di diversi provvedimenti, non essendo contestati’ nel presente giudizio, altri reati se non quello di falso, essendo stato in prim grado dichiarato prescritto un reato urbanistico (Capo A.1) ed estinto per concessione in sanatoria un secondo reato urbanistico (Capo A.2). Del resto, nel percorso motivazionale della sentenza non è dato rinvenire alcun elemento che consenta di inferire tale locuzione come frutto di una argomentata valutazione da parte del giudice di secondo grado.
Inoltre, e ciò appare dirimente, nel dispositivo pronunciato in udienza (v. pag. 6 affoliazion fascicolo Corte di appello), alia qualle la ricorrente era presente, tale locuzione non compare, per cui non sussiste alcuna difformità tra dispositivo e motivazione.
SI tratta, in ogni caso, di un errora materiale che non determina la nullità del provv impugnato e che potrà essere emendato dCOGNOME Corte di appello di Torino ai sensi dell’artic cod, proc. pen., mediante espunzione della frase «intrusa» nel dispositivo in ca motivazione della sentenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e dela somma di e.uro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos deciso ;I 19/07/2023.