Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41735 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41735 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Difensore COGNOME NOME del foro di NOLA si riporta ai motivi del ricorso e insiste
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso. per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la decis Tribunale di Larino, che aveva dichiarato NOME colpevole del delitto di cui cod. pen., per avere declinato false generalità ai carabinieri di Termoli, in o controllo stradale, condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche alla recidiva, alla pena di giustizia; lo assolveva dal delitto sub b) perché il fat
Ha proposto ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse affida a quattro motivi.
2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 179, 418, 429, 550 cod. proc. pen. motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa al rigetto dell’eccezione c con l’atto di appello, era stata dedotta la nullità della sentenza di primo gr citazione dell’imputato per il giudizio dì primo grado, per essere stata esegu dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare presso un indirizzo diverso da cosicchè, l’imputato non era venuto a conoscenza del processo. Erroneamente, la appello ha ritenuto sanata la nullità in ragione del silenzio serbato dal dife all’udienza, che, invece, non vi aveva partecipato, laddove il Giudice avrebbe dovut alle verifiche di rito dirette all’accertamento della conoscenza del processo.
2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione dell’art. 56 cod. pen. per erroneamente esclusa dalla Corte di appello la circostanza attenuante del recess relazione alla condotta dell’imputato che, dopo avere fornito false generalità, co vero documento di identità. Viene richiamata la deposizione dell’unico teste di polizi escusso durante il dibattimento, il quale dichiarò di non ricordare se il documento ve rinvenuto durante la perquisizione in auto oppure consegnata dall’imputato spontanea
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 131- bis cod. pen. , laddove la Co ha escluso la speciale causa di non punibilità pur sussistendone tutti i presupposti
2.4. Con l’ultimo motivo, ci si duole dell’immotivato diniego RAGIONE_SOCIALE circostanz generiche, e dell’eccesiva afflittività del trattamento sanzionatorio, in prese allarmante personalità, desumibile dalle modalità del fatto e dal grado di colpa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato, oltre che afflitto da irrimediabile rimanendo oscura la natura della censura.
1.1. Invero, dalla consultazione degli atti, a cui la Corte di legittimità accede in dedotto, quale errore in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001), Policastro , Rv. 220092), emerge che, con il gravame di merito, era stata dedotta decreto di citazione, mentre, nel ricorso, si afferma che l’appello aveva riguard dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare; si afferma, inoltre, nel ricorso, non era stato presente all’udienza, non essendo chiaro se l’affermazione abb all’udienza dibattimentale, in cui il difensore fu presente mediante un sostitui
oralmente delegato, come si legge nel verbale, ovvero alla udienza preliminare, in cui fu presente personalmente.
1.1. Restando incerto l’oggetto specifico della doglianza – in spregio alla previsione 581 cod. proc. pen.- si osserva, in ogni caso, che l’avviso di fissazione dell’udien venne notificato a mani dell’imputato in data 11/10/2019; all’udienza preliminare l’imputato, ma presente il difensore. Può, dunque, ritenersi che l’imputato, che h ricevuto a mani la notifica della richiesta di rinvio a giudizio con il decret dell’udienza preliminare, ha anche avuto conoscenza del processo.
1.2. Quanto al decreto di rinvio a giudizio, esso venne notificato presso il dife dell’art. 161 co. 4 cod. proc. pen., in data 10/12/2019 ,stante l’irreperibil dell’imputato, come accertata in INDIRIZZO ( c 03/12/20199). E’ vero, come dedotto dal ricorrente, che l’imputato aveva eletto domi INDIRIZZO, non di Portici, ma, al di là della circostanza dimostrato che sì tratti due indirizzi analoghi presenti in altrettanti comuni del n momento che INDIRIZZO costituisce una lunga arteria stradale posta della città patenopea, ciò che rileva è che, all’udienza dinanzi al Tribunale, il dife era sostituito per delega orale e che questi nulla eccepì in merito alla ome dell’imputato, né il ricorso evidenzia una effettiva mancata conoscenza dell’a dell’imputato, piuttosto, emergendo che fu il medesimo difensore a interporre anche l cui venne dedotta per la prima volta, tardivamente, la questione, oramai sanata dall di primo grado. Si vuole dire che correttamente la Corte di appello ha rilevato che nullità determinatasi non ha carattere assoluto, come dedotto dal difensore, poiché notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nul generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a con conoscenza dell’atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una n per omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 5 n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avve domicilio precedentemente eletto dall’imputato – lo studio del difensore di fiducia p piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato – l’abitazione di rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell’imputato nulla avevano eccepito davan di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assol della notifica). Il ragionamento fa leva sul ruolo del difensore nella dinamica pro sottolineato da questa Corte (Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Rv. 271860), nell che la nomina fiduciaria implica l’obbligo, per il difensore, di rendere corretta informazione all’imputato sugli atti processuali che lo riguardano. Si tratta di che discende dal ruolo che la nomina fiduciaria, dando luogo al rapporto di rappres difensore e assistito, ex art. 96 cod. proc. pen., attribuisce al difensore, nel Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
“accusatorio”, che delinea un “processo di parti”. Il ruolo e gli oneri anche comu incombono sul difensore di fiducia, del resto, sono stati posti in luce dalla Corte (sentenza n. 136 del 2008) allorché ha precisato che il rapporto fiduciario tra i l’imputato implica “l’insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione quest’ultimo nei confronti del suo cliente, che rìguarda, ovviamente, in prim comunicazione degli atti e RAGIONE_SOCIALE fasi del procedimento, allo scopo di appr piena ed efficace difesa” (nonché Corte Cost. n. 211 del 1991, circa l’onere di coop difensore).
Il secondo motivo, incentrato sul recesso attivo, risulta generico per omesso confro argomenti, puntuali e corretti, spesi dalla Corte territoriale per replicare ad ana difensiva, sulla base della acquisita ricostruzione in fatto, intangibile in ques invece, il ricorso mira inammissibilmente a rimettere in discussione. La sentenza sulla base dì una compiuta ricostruzione del fatto, ha correttamente escluso la config recesso attivo, nel caso di reato istantaneo, come è quello in esame, rispetto al q tutto irrilevante, sul piano penale, la eventuale ‘ritrattazione’ della dichiarazion impedendo il perfezionamento del reato, è inidonea a farlo degradare all’ipotesi di de e, parallelamente a configurare recesso attivo ( Sez. 6, n. 10896 del 16/10/1995, Rv. 203188; conf. Sez. 5 n. 23353 del 01/04/2022, Rv. 283432).
Con gli altri due motivi, peraltro genericamente formulati, si sollecita la ri ragionevoli valutazioni da parte della Corte di appello, che ha escluso la causa di n di cui all’art. 131 bis cod. pen. congruamente osservando che la declinazione generalità era finalizzata era finalizzato a sottrarsi alle conseguenze della inos provvedimento restrittivo, altresì valutando come difficilmente ravvisabile la occasio condotta alla luce dei dati presenti nel certificato penale.
3.1. D’altro canto, la pena risulta coerente con le complessive valutazioni effettua di appello in punto di gravità della condotta e intensità del dolo, mentre le circosta generiche erano state riconosciute già dal Giudice di primo grado.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inam determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 2000), al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si riti congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pr della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, addì 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore