Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40236 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40236 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria del 10 settembre 2022 con la quale il COGNOME NOME stato condanNOME per il reato di cui all’art.95 DPR 30 maggio 2002 n.115 perché, nell’ambit del procedimento pendente presso il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria (n.114/14 Sius) aveva falsamente dichiarato l’importo del reddito percepito.
L’esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erra applicazione del divieto di ne bis in idem, avendo documentato l’esistenza di una sentenz emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in ordine al medesimo fatto contestato; lamenta inoltre vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento sogget del reato.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limita riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualme esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.
E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valut ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a nor dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione ( senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
La Corte territoriale, nel rispondere ai motivi di appello, ha fatto corretta applic del principio secondo cui qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardan il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l’avve esercizio dell’azione penale nell’altro procedimento, dovendosi disporre, in tal ca l’archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l’ penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizi stato successivo. (Sez. 5 – , n. 17252 del 20/02/2020 Ud. (dep. 05/06/2020 ) Rv. 279113 –
01). Sul punto, la sentenza impugnata rileva che il procedimento – instaurato per il medesim fatto – conclusosi con sentenza del 19 febbraio 2019 era stato instaurato successivamente , in quanto era successiva l’iscrizione del Registro delle notizie di reato Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800 – 01, secondo cui non può essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già si pendente – anche se in fase o grado diversi – nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev’essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, dev’essere rilevata sentenza la relativa causa di improcedibilità). Correttamente, quindi, la Corte territori osservato che nell’ambito del procedimento di appello pendente sulla sentenza relativa al procedimento avviato successivamente avrebbe potuto e dovuto essere dichiarata a causa di improcedibilità.
Quanto all’elemento soggettivo, risulta sorretta da ragionamento perfettamente logico e pertanto incensurabile l’argomentazione resa dalla Corte territoriale, secondo cui l’imput aveva, da un lato, elencato i componenti del nucleo familiare con il quale conviveva dall’altro, aveva indicato i redditi da lavoro dipendente percepiti dal fratello in una minima ( duemila euro) anziché 12.529, sicchè risulta del tutto inverosimile che potesse esser percepito un reddito da lavoro così irrisorio per una intera annualità. In proposito, la territoriale fa corretta applicazione – senza che detta argomentazione risulti attaccat specifica censura – del principio per cui, in consimili situazioni in cui potrebbe quanto ricorrere un dubbio sulla entità del reddito dei familiari, sussiste certamente l’ele soggettivo, anche nella forma di dolo eventuale (sez.3, n.37837 del 6 maggio 2014, Rv 260257-01).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese d procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
Il CorOgliere estensore
Il Presidente