Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28656 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ISEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 22 dicembre 2023, ha confermato la sentenza, pronunciata il 3 dicembre 2021 dal Tribunale di Bergamo, con la quale NOME COGNOME è stato assolto, per particolare tenuità del fatto, da reato di cui all’art. 186, comma 2, lettera b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 28 (commesso il 27 gennaio 2019).
Per mezzo del proprio difensore, l’imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello. Il ricorso si articola in tre motivi che seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
2.1. Col primo motivo il difensore deduce violazione di legge per non essere stata dichiarata l’improcedibilità del reato ex art. 344 bis cod. proc. pen. Rileva che la sentenza di appello è intervenuta il 22 dicembre 2023 e, pertanto, dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado sono trascorsi più di due anni senza che il giudizio di appello si sia concluso.
2.2. Col secondo motivo, articolato in più punti, il difensore reitera l doglianze formulate nei motivi di appello.
La difesa deduce vizi di motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato sottolineando che COGNOME è stato sottoposto ad alcoltest mentre si trovava fermo a dormire in una piazzola di sosta e, poiché era entrato in autostrada circa tre ore prima, non è possibile affermare che abbia guidato in stato di ebbrezza.
Il difensore del ricorrente deduce, inoltre, violazione di legge e vizi motivazione:
per essere stati ritenuti utilizzabili gli esiti dell’accertamento median etilometro ancorché del relativo verbale fosse stato omesso il deposito ai sensi dell’art. 366 cod. proc. pen., ciò che ne determinerebbe la nullità;
per essere stati ritenuti utilizzabili gli esiti degli accertamenti eseg mediante etilometro pur non essendo stato accertato in giudizio se lo strumento era regolarmente tarato ed era stato sottoposto a regolare revisione;
per essere stata immotivatamente respinta l’istanza formulata dalla difesa, volta ad acquisire il libretto merceologico dell’apparecchio utilizzato.
2.3. Col terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata disattesa la richiesta di applicazione dell’art. 186, comma 9 bis, d.lgs. n. 285/92 formulata – quale richiesta subordinata a quella di
assoluzione per insussistenza del fatto – sia al termine del giudizio di primo grado sia con l’atto di appello. La difesa si duole che questa richiesta sia stata respinta dalla Corte di appello invocando il divieto di reformatio in peius e osserva che lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità determina l’estinzione del reato: produce quindi un effetto più favorevole rispetto a quello che consegue all’assoluzione per particolare tenuità del fatto. Rileva, inoltre, che la scelta applicare l’art. 131 bis cod. pen. è stata compiuta d’ufficio dal giudice di primo grado che non era stato sollecitato in tal senso.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha replicato con memoria del 28 giugno 2024, insistendo per l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
Quanto al primo motivo, basta osservare che il fatto per cui si procede risale al 27 gennaio 2019 e, ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021 n. 134, l’art. 344 bis cod. proc. pen. si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020.
Col secondo motivo il difensore reitera doglianze già sottoposte alla Corte di appello e motivatamente respinte in secondo grado, senza confrontarsi criticamente col contenuto del provvedimento impugNOME.
La Corte di appello ha esamiNOME la tesi difensiva secondo la quale il controllo avvenne mentre COGNOME era fermo a dormire in una piazzola di sosta e l’ha disattesa osservando: da un lato, che il teste COGNOME ha smentito che ciò fosse avvenuto; dall’altro che, anche se così fosse, in ogni caso, prima di mettersi a dormire, l’imputato aveva percorso un tratto di autostrada e, poiché ha ammesso di aver bevuto due birre, nulla consente di ipotizzare che, quando la guida avvenne, il tasso alcolemico fosse inferiore a quello rilevato. La motivazione è congrua e non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Nel contrastarla ricorrente argomenta sulla inattendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal testimone sentito in udienza; invoca, quindi, una “rilettura” degli elementi di fatto, posti sostegno della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione. Come noto,
infatti, non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).
Altri argomenti sviluppati nel secondo motivo hanno ad oggetto la prova dell’esecuzione di un alcoltest “regolare” perché eseguito facendo uso di un apparecchio etilometro omologato e sottoposto alle dovute revisioni periodiche, prova che, secondo il ricorrente, non sarebbe stata raggiunta.
La difesa sostiene che l’omologazione e la regolare revisione dell’apparecchio non sarebbero state provate con ragionevole certezza atteso che il libretto di uso e manutenzione non è stato acquisito e dagli atti risultano informazioni contraddittorie: nel verbale di accertamenti urgenti è scritto che l’apparecchio è stato debitamente omologato; nella comunicazione di notizia di reato, che è stato sottoposto a regolare revisione.
Come noto, l’omologazione e le verifiche periodiche dell’apparecchio etilometro sono espressamente previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8, reg. esec. cod. strada. A questo proposito, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro assume rilievo (come avviene nei giudizi penali per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, comma 2, cod. strada), all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, fa riscontro un onere d allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). La circostanza che il citato art. 379 prescriva l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro, dunque, non comporta che, a sostegno dell’imputazione, l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all’esecuzione di tali operazioni perché tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828 pag. 4 della motivazione).
Muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni dell’art. 379 reg. esec. cod. strada debba essere sollecitata dall’imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito. Come opportunamente specificato, tuttavia, tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828 già
citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, COGNOME, non massimata) e deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l’omologazione o la revisione possano essere avvenute.
Nel caso in esame, l’onere di allegazione gravante sulla difesa non è stato soddisfatto. Dalla sentenza impugnata emerge che il verbale di accertamenti urgenti e la comunicazione di notizia di reato danno atto che l’apparecchiatura utilizzata per l’esecuzione dell’alcoltest era «debitamente omologata» ed era anche stata sottoposta a regolare revisione. Il fatto che le due informazioni siano contenute in atti diversi (la prima, nel verbale di accertamenti urgenti; la seconda, nella comunicazione di notizia di reato) non consente di dubitare della veridicità di quanto attestato; né può dirsi che le due informazioni siano contraddittorie o tra loro incompatibili. A ciò deve aggiungersi che – come la Corte territoriale ha sottolineato – i risultati RAGIONE_SOCIALE due prove non presentano anomalie, sono tra loro simili, confermano quanto emerso dall’accertamento mediante precursore e sono compatibili con le dichiarazioni dell’imputato, il quale ha sostenuto di aver bevuto due birre. La sentenza impugnata riferisce, inoltre, che la difesa, «dopo aver chiesto l’audizione dell’operante esecutore dell’accertamento anche per chiarire le condizioni dell’apparecchiatura, non gli ha rivolto alcuna domanda sul punto».
Come si è detto, la difesa si duole della utilizzazione degli esiti dell’alcoltes anche perché il relativo verbale non è stato depositato ai sensi dell’art. 366 cod. proc. pen. Secondo il difensore tale omissione determina una nullità che, pur tempestivamente eccepita, non è stata ritenuta sussistente.
Il motivo è manifestamente infondato. A questo proposito basta ricordare che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, l’omesso deposito del verbale contenente gli esiti dell’alcoltest non integra alcuna nullità e costituis «una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’at rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività difensive» (Sez. 4, n. 11666 del 02/12/2020, dep. 2021, Gennaro, Rv. 280957; Sez. 4, n. 49407 del 21/11/2013, COGNOME, Rv. 257885; Sez. 4, n. 12025 del 02/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249941; Sez. 4, n. 4159 del 15/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246418).
Col terzo motivo la difesa si duole dell’assoluzione ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. sostenendo di non averla mai chiesta, ma di aver chiesto, invece, l’assoluzione per insussistenza del fatto e, in subordine, l’applic:azione dell’art. 186 comma 9 bis, d.lgs. n. 285/92. Secondo il ricorrente questa disposizione sarebbe
più favorevole di un proscioglimento per particolare tenuità del fatto perché l’esito positivo del lavoro di pubblica utilità comporta l’estinzione del reato.
Così argomentando il ricorrente invoca una sentenza di condanna (sia pure a pena sostitutiva) e una tal sentenza non può certo essere valutata più favorevole di una sentenza di assoluzione. A ciò deve aggiungersi che, in caso di applicazione dell’art. 186, comma 9 bis, d.lgs. n. 285/92, l’estinzione del reato non è certa, ma eventuale, e si verifica solo in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Si deve osservare, allora, che l’interesse dell’imputato ad impugnare la sentenza che esclude la punibilità del reato ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. per ottenere il proscioglimento con formula più favorevole è indubbio (in tal senso: Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Battistella, Rv. 272877; Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280226); ma un analogo interesse non può ritenersi sussistente quando, in luogo di una assoluzione, si chieda una condanna a pena sostitutiva e proprio questa richiesta è stata formulata col terzo motivo di ricorso.
Non si può ignorare, infine, che l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto presuppone la non opposizione dell’imputato e del pubblico ministero solo se avviene con sentenza predibattimentale ai sensi dell’art. 469, comma 1 bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 25539 del 18/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270090; Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016, COGNOME, Rv. 266493); ma il consenso dell’interessato non è richiesto quando, come nel caso di specie, la sentenza sia stata emessa all’esito del dibattimento. Ne consegue che, nel caso oggetto del presente ricorso, non è necessario verificare se la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. sia stata formulata dalla difesa dell’imputato e, solo in subordine, sia stata chiesta l’applicazione dell’art. 186 comma 9 bis, d.lgs. n. 285/92 (come sostiene la sentenza impugnata), o invece – come sostiene il ricorrente – l’applicazione di questa norma sia frutto di una autonoma iniziativa del Tribunale.
7. All’inammissibilità dei motivi di ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 5 luglio 2024
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Il Presidente