Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38175 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38175 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOMENO IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d’appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
rilevato che il procedimento Ł stato trattato in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/01/2025 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, con la quale NOME COGNOME era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche e la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed € 1.000 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 629, comma 2, in rif.to all’art. 629, comma 3, numeri 1) e 3bis) cod. pen. Secondo la ricostruzione dei fatti operata da entrambi i giudici di merito: il 24/01/2023 l’autovettura TARGA_VEICOLO intestata al coimputato NOME COGNOME aveva riportato gravi danni a seguito di un sinistro stradale; lo COGNOME aveva quindi avanzato richiesta di risarcimento del danno alla sua compagnia di assicurazione RAGIONE_SOCIALE; il liquidatore della compagniaaveva quantificato il danno in circa 6.000 euro (circa 5.600 al netto della franchigia); lo COGNOME sottoscriveva quindi un ‘accordo conservativo e pagamento diretto’ in forza del quale la carrozzeria RAGIONE_SOCIALE (sita in Cagliari) aveva ricevuto direttamente dalla compagnia RAGIONE_SOCIALE-Sai la somma di euro 6.120 per i lavori di riparazione del veicolo, a fronte dell’emissione di fattura per complessivi euro 6.800; tra il proprietario dell’auto (COGNOME) e i titolari della carrozzeria, NOME COGNOME e NOME COGNOME, era però intervenuto un separato accordo in forza del quale – anche mediante l’impiego di pezzi di ricambio usati in luogo di quelli nuovi e originali – l’autovettura sarebbe stata riparata con costi notevolmente inferiori a quelli esposti nella fattura emessa per ottenere la liquidazione dell’indennizzo dall’assicurazione, e, la differenza tra costi effettivi e costi dichiarati
(quantificata 2.500 euro), sarebbe stata consegnata allo COGNOME; i titolari della carrozzeria erano però venuti meno al patto, sicchØ, nel marzo del 2014 NOME si sarebbe recato insieme al COGNOME NOME – coimputato appartenente alla Polizia di Stato separatamente giudicato – presso l’auto carrozzeria; qui COGNOME e COGNOME, utilizzando la pistola di ordinanza di quest’ultimo, avrebbero pesantemente minacciato i suddetti titolari della carrozzeria al fine di costringerli a consegnare la somma di 2.500 euro, somma in parte poi effettivamente versata in piø tranche nelle settimane successive. Il giudice di primo grado assolveva il coimputato COGNOME per non aver commesso il fatto (capo della sentenza divenuto irrevocabile in difetto di impugnazione da parte del PM), mentre condannava l’odierno ricorrente, in concorso col COGNOME, per il reato di estorsione; condanna poi confermata in appello.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato NOME, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge e omessa motivazione. In particolare si contesta che i giudici di merito avevano erroneamente qualificato i fatti come estorsione anzichØ come esercizio arbitrario delle proprie ragioni in forza di una errata interpretazione e applicazione degli artt. 629 e 393 cod. pen. A detta del ricorrente, la Corte di appello, aderendo acriticamente alle conclusioni del Tribunale, aveva ritenuto che si vertesse in ipotesi di estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto l’accordo intervenuto tra i carrozzieri e lo RAGIONE_SOCIALE era illecito e le pretese dallo stesso nascenti non erano azionabili in giudizio. Ssi trattava infatti, a detta dei giudici di merito, di una frode ai danni dell’assicurazione perpetrata mediante l’emissione di una falsa fattura da parte della RAGIONE_SOCIALE Tale conclusione, secondo il ricorrente, era tuttavia giuridicamente errata. Ed infatti, l’art. 148 del Codice delle assicurazioni private stabilisce che il danneggiato conserva il diritto al risarcimento del danno anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione, sicchØ posto che la stessa compagnia aveva quantificato il danno subito dallo COGNOME in circa 6.000 euro, Ł indubbio che lo stesso avesse diritto alla corresponsione di tale somma per intero indipendentemente dai costi della riparazione. La pretesa dello COGNOME nei confronti dell’COGNOME e del COGNOME non era quindi illegittima e tanto meno illecita. Del resto, secondo la difesa, se frode all’assicurazione vi era stata, questa era da attribuire unicamente all’COGNOME, il quale, dopo aver emesso una fattura nei confronti dell’assicurazione per l’importo liquidato, aveva poi, all’insaputa dello COGNOME (e rendendosi quindi gravemente inadempiente anche verso quest’ultimo), risparmiato sui costi di riparazione, pretendendo di trattenere la differenza tra costi dichiarati e costi effettivi. Sussisteva dunque una legittima pretesa dello COGNOME che avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a ritenere responsabile il COGNOME, che lo aveva semplicemente aiutato a recuperare il credito, del solo delitto di concorso nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. Il giudice di appello, inoltre, a fronte degli specifici motivi di doglianza articolati sul punto, si era limitato a richiamare acriticamente la sentenza di primo grado, così incorrendo anche nel vizio di omessa motivazione.
2.2 Con il secondo motivo la difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonchØ illogicità della motivazione e travisamento della prova (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.). A detta del ricorrente la Corte di appello aveva escluso la possibilità di qualificare i fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni sul presupposto che il COGNOME e il COGNOME avevano agito anche per il perseguimento di un proprio vantaggio personale e quindi non si erano limitati ad aiutare a recuperare il credito di cui era titolare COGNOME in
maniera disinteressata. Ciò premesso, rileva al riguardo il ricorrente che la Corte di appello era incorsa in un travisamento della prova, posto che tanto dalle dichiarazioni testimoniali delle persone offese quanto dalle intercettazioni in atti emergeva chiaramente che un compenso di 250 euro per porre in essere l’azione intimidatoria era stato previsto per il solo COGNOME e che per il resto le persone offese avrebbero consegnato la somma unicamente allo COGNOME, sicchØ nulla era stato corrisposto all’odierno imputato.
Il ricorrente ha quindi concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.3 In data 01/10/2025 il difensore ha depositato memorie di replica alla requisitoria scritta del PG, opponendosi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e reiterando, in sostanza, gli argomenti già dedotti nel ricorso stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Il primo motivo Ł infondato.
1.1. Innanzi tutto occorre rilevare che non sussiste il dedotto vizio di mancanza di motivazione in quanto la Corte di appello ha specificatamente affrontato (pp. 8-10) il motivo di doglianza contenuto nel primo motivo relativo alla qualificazione del fatto e dell’accordo intervenuto tra lo RAGIONE_SOCIALE e i carrozzieri. La motivazione dunque esiste graficamente e non può essere neppure definita apparente, in quanto i giudici di appello hanno spiegato le ragioni per le quali la pretesa della COGNOME nascente dall’accordo con l’COGNOME e il COGNOME era illecita e non azionabile in giudizio.
1.2. Quanto poi alla dedotta violazione di legge, gli argomenti della difesa non possono essere condivisi. Dai fatti, così come ricostruiti dai giudici di merito, risulta infatti che lo COGNOME, dopo che il perito assicurativo aveva quantificato i danni alla sua auto in circa 6.000 euro, aveva sottoscritto un ‘accordo conservativo e pagamento diretto’. Il cd accordo conservativo Ł una prassi diffusa nel pratiche di risarcimento danni conseguente alla RCA e con la sua sottoscrizione le parti (in genere il perito incaricato dalla compagnia dell’accertamento dei danni ed il proprietario del veicolo danneggiato) dichiarano di essere d’accordo sulla valutazione del danno nello stesso indicata; la finalità Ł quella di migliorare e velocizzare la liquidazione dei sinistri, fermo restando però che l’accordo vincola il solo danneggiato ad accettare la quantificazione del danno concordata, ma non vincola l’assicurazione la quale rimane libera di contestare la responsabilità del danneggiato nel sinistro ovvero far valere clausole contrattuali che limitano o escludono i suoi obblighi risarcitori (e per questo viene definito ‘conservativo’). Con il cd ‘pagamento diretto’ (che quasi sempre si accompagna all’accordo conservativo ed interviene anche con l’auto riparatore) il proprietario del veicolo danneggiato dichiara invece di aver incaricato un riparatore (meccanico/carrozziere) di eseguire le riparazioni del proprio veicolo ed autorizza l’impresa assicuratrice a versare direttamente al riparatore l’intero importo a questi dovuto (come da fattura del riparatore). In sostanza con l’accordo di pagamento diretto il riparatore viene pagato non dal cliente che gli ha commissionato la riparazione dei danni subiti dalla sua auto ma direttamente dalla compagnia di assicurazione, la quale, dietro emissione di regolare fattura, lo paga per i lavori effettuati – ovviamente nei limiti del danno risarcibile quantificato (vale a dire nei limiti dell’indennizzo che avrebbe dovuto pagare all’assicurato) -. Da ciò consegue che se il riparatore indica nella fattura lavori non eseguiti o costi di riparazione superiori a quelli effettivi commette comunque un illecito, in quanto l’assicuratore, in forza dell’accordo, Ł tenuto semplicemente a sostituirsi al danneggiato nel pagamento del compenso spettante all’esercente e non anche a corrispondere a quest’ultimo l’importo dell’indennizzo dovuto;
importo che, come detto, segna unicamente il limite oltre il quale l’assicurazione non si fa carico dei costi di riparazione. In sostanza se il riparatore fattura prestazioni in tutto o in parte non eseguite trae in inganno la compagnia di assicurazione, così come avrebbe tratto in inganno l’ignaro proprietario del veicolo se fosse stato quest’ultimo a dover pagare. L’illecito in cui incorre il riparatore, che fattura lavori in misura superiore a quella effettiva, ben può essere ricondotto, come hanno affermato i giudici di merito, al delitto di cui all’art. 642 cod. pen. (o in alternativa a quello di cui all’art. 640 cod. pen.). Ed invero, tale disposizione sanziona al comma 2 anche la condotta di chiunque, al fine di conseguire per sØ o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, ‘falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro’. Si Ł peraltro precisato che la fattispecie prevista dall’art. 642 cod. pen. costituisce un’ipotesi speciale di truffa e non integra un reato “proprio” attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma (Sez. 2, Sentenza n. 43534 del 19/11/2021, Rv. 282350) e che in tema di frode assicurativa, la falsificazione della documentazione prevista dall’art. 642 cod. pen. può essere integrata tanto da una falsità materiale quanto da una falsità ideologica, atteso che la previsione normativa, a differenza da quelle in tema di delitti di falso, non distingue espressamente tra i due tipi di falsità (Sez. 2, Sentenza n. 9553del 04/02/2021, Rv. 280766 – 01). In conclusione, l’emissione di una fattura ideologicamente falsa da parte del carrozziere in forza della quale la società assicuratrice, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, Ł stata indotta a pagare lavori di riparazione il cui costo era notevolmente inferiore a quello fatturato (come appunto accaduto nel caso di specie), ben può integrare il reato. Del resto, ove non si ritenesse integrata la fattispecie indicata, il fatto costituirebbe comunque una truffa ex art. 640 cod. pen. Della condotta illecita dei carrozzieri era, peraltro, pienamente consapevole e partecipe lo COGNOME. Ed invero, l’ipotesi prospettata dalla difesa – secondo la quale la frode all’assicurazione Ł stata un’iniziativa del COGNOME e dell’COGNOME, orchestrata all’insaputa dello COGNOME il quale anzi ne sarebbe stato vittima (avendo ricevuto un veicolo riparato con pezzi usati anzichØ nuovi) – Ł smentita non solo dalle dichiarazioni dei due carrozzieri, ma anche da quelle dello stesso COGNOME; quest’ultimo (p. 5 della sentenza di primo grado) ha infatti spontaneamente dichiarato in udienza che sapeva che l’COGNOME e il COGNOME avrebbero utilizzato pezzi di ricambio usati lucrando sulla differenza con i pezzi nuovi che avevano dichiarato di voler usare e che il patto era che tale differenza (di circa 2.000 euro) l’avrebbe incassata lui. Ciò detto, Ł di tutta evidenza che l’accordo in forza del quale i carrozzieri si impegnavano a restituire allo COGNOME la differenza tra quanto incassato dall’assicurazione per i lavori asseritamente effettuati e il costo dei lavori effettivamente eseguiti altro non era che un patto per la spartizione dei proventi di un delitto e quindi un accordo avente causa o motivo illeciti, come tale nullo ex artt. 1343 ss cod. civ. e dunque non azionabile in giudizio. Il che, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, esclude a priori la possibilità di derubricare il fatto nel delitto di cui all’art. 393 cod. pen. Del resto Ł appena il caso di evidenziare che per costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, integra il delitto di estorsione la condotta con la quale l’agente costringe, con minacce, il coimputato di un delitto precedentemente commesso a consegnargli parte del provento illecito, posto che la provenienza da una pregressa attività criminosa commessa in concorso dell’oggetto della richiesta non esclude nØ l’ingiustizia del profitto, nØ la sussistenza del danno per la persona offesa'(Sez. 2,
Sentenza n. 40457 del 07/06/2023).
Per quanto sopra esposto, va altresì evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, a nulla rileva la circostanza che ai sensi dell’art. 148 del Decreto Legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni private), il danneggiato conserva il diritto ad ottenere per intero il risarcimento del danno anche se non provvede alla riparazione del mezzo. Ed infatti, Ł certamente vero che lo COGNOME avrebbe benissimo potuto incassare l’intera somma che l’assicurazione gli aveva riconosciuto a titolo di danni e poi decidere di non riparare il veicolo o di ripararlo solo in parte o a costi ridotti (trattenendo così la differenza tra indennizzo e prezzo della riparazione), ma ciò non toglie che nel caso in esame, per ragioni che non sono emerse ma che non Ł difficile ipotizzare (es. maggiore celerità della procedura seguita, necessità di disporre del veicolo in tempi brevi, ecc.), lo stesso ha comunque deciso di ottenere il denaro rendendosi partecipe della frode sopra descritta; in sostanza l’imputato ha scelto di procurarsi con modalità illegali, ciò che avrebbe astrattamente potuto ottenere altrimenti seguendo modalità legittime, il chØ nulla toglie alla illiceità della condotta in concreto tenuta.
Seppur per ragioni parzialmente diverse da quelle esposte nelle sentenze di primo e di secondo grado, le conclusioni cui i giudici di merito sono giunti in relazione alla questione posta dalla difesa nei motivi di impugnazione sono quindi sostanzialmente corrette.
2. Il secondo motivo di impugnazione non Ł specifico in quanto non si confronta con le ragioni della decisione impugnata. Giova premettere che questa Suprema Corte ha costantemente affermato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Piø in particolare, si Ł ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Ciò detto, nel caso in esame, occorre prendere atto che il motivo di doglianza non Ł altro che la reiterazione pedissequa di argomenti che la difesa aveva già posto in entrambi i precedenti gradi di giudizio e che entrambi i giudici di merito avevano motivatamente disatteso. Ed invero, oltre alla illiceità della pretesa asseritamente azionata dallo COGNOME (di cui si Ł detto affrontando il primo motivo di ricorso), l’altra ragione per la quale i giudici hanno ritenuto di non poter derubricare il fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (come richiesto dalla difesa) Ł costituita dal fatto che vi era la prova certa che almeno uno dei due soggetti che avrebbero aiutato lo COGNOME a recuperare il suo credito, vale a dire il COGNOME, non aveva agito disinteressatamente ma per un vantaggio personale; era infatti emerso che quest’ultimo aveva agito per conseguire il compenso di 250 euro (dei quali ne aveva avuti 150) che gli era stato promesso se si fosse reso disponibile ad andare a minacciare, insieme al COGNOME, i due carrozzieri, mettendo a disposizione la sua arma di ordinanza. I giudici di merito hanno dunque ritenuto di dover fare applicazione dei principi di diritto contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, la quale, tra le altre cose, ha affermato che ‘il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone Ł configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità’. La Corte, dopo aver precisato che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha
natura di reato proprio non esclusivo e che tale delitto e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, ha evidenziato che in caso di concorso di terzi nel reato, ai fini della distinzione tra i reati de quibus, risulta determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio. Afferma dunque la pronuncia che ‘Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione; in caso contrario, ove cioŁ i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l’interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni’. In altri termini, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, si deve ritenere che Ł sufficiente che anche uno di coloro che aiutano il presunto creditore a recuperare con violenza il suo credito persegua un vantaggio suo personale illecito (e dunque non agisca in maniera del tutto disinteressata) affinchØ si configuri per tutti i concorrenti nel fatto (ivi incluso il titolare del diritto fatto valere) il reato di estorsione e non anche quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ciò detto, con tale condivisibile ratio decidendi la difesa del ricorrente non sembra essersi confrontata, posto che si Ł limitata a ribadire che non vi era prova che il NOME avesse conseguito dall’azione intimidatoria in danno dell’COGNOME e del COGNOME alcun vantaggio personale. Nulla invece Ł stato argomentato e dedotto in ordine al fatto (pacifico) che il COGNOME era stato compensato per effettuare l’illecito recuperodel credito e quindi non aveva affatto agito in maniera disinteressata.
Ferme restando le considerazioni che precedono occorre rilevare che il ricorso difetta di specificità anche perchØ non si confronta con un altro elemento ostativo alla derubricazione del fatto che pure emerge dalla sentenza di primo grado. Occorre infatti evidenziare che il G.u.p. di Cagliari, nel condannare il COGNOME, ha invece assolto lo COGNOME dal reato di concorso in estorsione per non aver commesso il fatto. Il giudice, in particolare, dopo aver escluso che vi fosse la prova che lo COGNOME aveva personalmente partecipato (come palo) all’azione intimidatoria posta in essere dal COGNOME e dal COGNOME, ha altresì affermato che non vi erano neppure elementi per affermare che lo stesso fosse il mandante dell’azione criminosa. Con motivazione tutt’altro che illogica o contraddittoria (vedi p. 10 della sentenza di primo grado), il giudice ha affermato che ‘al di là dell’interesse economico, non sono emersi elementi concreti indicativi del fatto che COGNOME avesse dato incarico al cugino e a COGNOME di riscuotere coattivamente la somma, e sono emersi due forti elementi di segno contrario’. Ciò detto, una volta escluso che lo COGNOME fosse il mandante e che avesse dato incarico a terzi di recuperare il suo credito, risulta obiettivamente difficile sostenere che il NOME abbia agito al solo scopo di esercitare disinteressatamente il presunto diritto dello COGNOME stesso. In sostanza, una volta esclusa la partecipazione dello COGNOME alla condotta intimidatoria, viene meno il presupposto stesso per configurare a carico del COGNOME il reato di concorso in esercizio arbitrario, dovendosi piuttosto ritenere che la pretesa creditoria di tale soggetto sia stato solo il pretesto utilizzato dagli altri due imputati per porre in essere la loro condotta estorsiva. Ciò detto, non si può non rilevare che in relazione a tale punto della decisione la difesa non ha articolato alcun motivo specifico nØ in appello nØ in questa sede.
Le ragioni sopra esposte assorbono e superano tutte le restanti argomentazioni di segno contrario che la difesa ha dedotto anche nella memoria di replica di cui si Ł detto.
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 15/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME