Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10586 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10586 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di XXXXXXXXXXXXXXXX;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 629 cod. pen., Ł aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come Ł fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare come il ricorrente abbia ripetutamente minacciato la madre al fine di costringerla a consegnargli delle somme di denaro, con conseguente perfezione degli elementi costitutivi del reato di estorsione (vedi pag.7 della sentenza impugnata), motivazione che non può essere rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa ed alla valenza confessoria delle dichiarazioni rese dall’imputato, Ł articolato esclusivamente in fatto e, quindi, non consentito in questa sede, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato , in particolare, che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici d’appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova, che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla madre dell’odierno ricorrente (vedi pagg. 6-7 della sentenza impugnata);
rilevato , in relazione all’interpretazione delle dichiarazioni rese dal XXXXXXXX, che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse
– Relatore –
Ord. n. sez. 3693/2026
CC – 05/03/2026
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ricostruzioni, quella a lui piø gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito;
ritenuto che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023 del 15/06/2023, non Ł consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appelloe non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall’impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, COGNOME, Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 05/03/2026
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.