Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10589 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10589 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d’appello di Brescia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Letto il ricorso di XXXXXXXXXXXXX;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione degli artt. 521 e 522 e del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza nonchØ vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa, Ł in parte manifestamente infondato ed in parte non consentito in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, ha ritenuta insussistente l’eccepita violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. chiarendo come le difformità indicate dalla difesa in ordine alle modalità della condotta ed alla data di commissione del reato siano frutto di meri errori materiali e rimarcando che la collocazione temporale e l’esatta individuazione delle condotte minatorie attuate dal ricorrente erano comunque desumibili dall’analisi delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di querela e, quindi, a piena conoscenza delle parti in un momento antecedente alla definizione del giudizio di abbreviato svoltosi innanzi al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia;
rilevato , in proposito, che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l’accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull’oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specie. Ne consegue che, anche a fronte di una apparente diversità tra la prospettazione dell’imputazione e la concreta ricostruzione in sentenza, non sussiste alcuna violazione del principio dell’art. 521 cod. proc. pen. allorquando, come nel caso in esame, i punti rilevanti della imputazione siano chiaramente delineati e comunque sia prevedibile il loro ulteriore sviluppo in giudizio, risultando chiaro come indirizzare l’esercizio in concreto del diritto di difesa (vedi Sez. 6, n. 50151 del 26/11/2019, Cantamessa, Rv. 277727 – 01).
– Relatore –
Ord. n. sez. 3696/2026
CC – 05/03/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
rilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell’appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa nØ alcun interesse all’accusa da parte della madre del ricorrente (vedi pagina 5 della sentenza impugnata). L’impostazione della motivazione pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità, previa verifica della loro credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell’attendibilità del dichiarante piø penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, COGNOME, Rv. 274489-01);
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale della lieve entità per il reato di cui all’art. 629 cod. pen., Ł aspecifica. Deve essere, in proposito, ribadito che il riconoscimento dell’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120/2023 postula necessariamente una valutazione del fatto nel suo complesso, sicchØ non Ł configurabile qualora, come nel caso in esame, la lieve entità difetti con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno conseguente al reato (vedi, Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, COGNOME, Rv. 286092 – 01).Tale principio consente di escludere che tale circostanza sia applicabile al caso di specie, rinvenendosi nella valutazione del giudice di appello elementi di fatto incompatibili con l’invocata lieve entità del fatto. Depone palesemente, per l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della fattispecie attenuata di estorsionequanto affermato dai giudici di appello, i quali hanno sottolineato la significativa gravità del complessivo comportamento tenuto dal ricorrente in danno della madre (vedi pag. 5 della impugnata sentenza). Ed invero, se la condotta giudicata nel merito manifesta, come nel caso oggetto di analisi, una sua gravità intrinseca, per il peso obiettivo della complessiva azione criminosa e la protervia manifestata dalla condotta violenta, Ł fuor di dubbio che resta esclusa la possibilità di riconoscerela particolare lievità del fatto;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 05/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.