Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 626 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 626 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2021 della Corte di Appello di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 22 settembre 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in data 9 aprile 2021, ha condanNOME l’imputato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato continuato di estorsione aggravata.
Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 629 cod. pen. e l’illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza deg elementi costitutivi del delitto di estorsione.
I giudici dell’appello non hanno tenuto in considerazione che la bicicletta indicata al capo di imputazione non è stata illecitamente sottratta al COGNOME ma consegnata spontaneamente a garanzia di un credito che il COGNOME vantava nei confronti del denunciante, credito maturato a seguito di anticipi di denaro sborsato dal ricorrente per procedere all’acquisto della droga consumata dai due. La motivazione è, pertanto, fondata su un presupposto errato (il COGNOME sarebbe lo spacciatore che vendeva da lungo tempo droga al COGNOME) che ha miNOME l’intera sentenza.
La difesa eccepisce, inoltre, che il COGNOME non ha posto in essere alcuna condotta violenta o miNOMEria né sono state comprovate pressioni fisiche o psicologiche idonee a costringere il COGNOME offesa a restituire le somme pretese dal ricorrente.
Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 393 cod. pen.
I giudici dell’appello hanno erroneamente ritenuto che la volontà del COGNOME è stata coartata dal comportamento del COGNOME e che il ricorrente ha agito per ottenere del denaro che non gli spettava. La corretta analisi delle prove raccolte doveva indurre la Corte territoriale ad affermare che le condotte del COGNOME abbiano esorbitato dal legittimo esercizio del diritto di credito vantato ne confronti del COGNOME.
Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la mancata valutazione delle indagini difensive.
La Corte territoriale ha affermato che gli esiti delle indagini difensive non erano presenti in atti, affermazione erronea in quanto detta documentazione è stata tempestivamente depositata presso la Cancelleria del Pubblico Ministero in data 27/01/2021 e consultabili mediante applicativo TIAP come dimostrato dalla nota allegata al ricorso.
La difesa sostiene che la mancata valutazione delle indagini difensive, aventi ad oggetto l’attendibilità dei COGNOME, mina in radice la credibilità della sentenza rendendo necessario un annullamento con rinvio.
I primi due motivi di ricorso, che possono esser trattati congiuntamente avendo ad oggetto, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione e la corretta qualificazione giuridica del fatto, sono manifestamente infondati e reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 280654 – 01).
Nel caso di specie deve esser rimarcato che i giudici di primo e secondo grado hanno g motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in ordine alla commissione da parte del COGNOME delle condotte estorsive descritte nel capo di imputazione nonché in ordine all’inverosimiglianza delle dichiarazioni dell’imputato, dichiarazioni peraltro prive di alcun riscontro esterno, facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da queste Corte in materia di valutazione della prova dichiarativa (vedi pagg. 8, 9 e 10 della sentenza di primo grado e pagg. 4, 5 e 6 della sentenza oggetto di ricorso).
Le doglianze formulate dal ricorrente sono dirette a contestare la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione no appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di pro e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudi del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362-01; sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugNOME contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicant ha posto a base della decisione adottata ed, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 d 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La Corte territoriale ha, inoltre, affermato, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di vizi di logicità, che la dazione della bicicletta era basata su una causa lecita, in quanto connessa a pregresse cessioni di droga in favore del COGNOME NOME contestualmente ha fatto buon uso dei consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità che esclude sussistenza del reato di esercizio delle proprie ragioni laddove la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creditoria (vedi pagg. da 6 ad 8 della sentenza oggetto di ricorso).
I giudici di appello hanno, inoltre, dato seguito all’univoco orientamento giurisprudenziale che ritiene perfezioNOME il reato di estorsione anche nel caso in cui sia la vittima ad offrire una somma di denaro per ottenere la restituzione di un bene illecitamente sottrattogli, ogniqualvolta l’offerta sia frutto, come n caso di specie, della minaccia della perdita definitiva del bene (vedi pagg. da 6 ad 8 della sentenza oggetto di ricorso).
Il ricorrente insistendo nell’accoglimento di allegazioni difensive che sostiene esser state preternnesse dai giudici di appello, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, que lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso.
6. Il terzo motivo è manifestamente infondato non sussistendo la lamentata violazione di legge.
L’omessa valutazione di una memoria non comporta, infatti, alcuna nullità prevista dall’ordinamento, potendo esclusivamente influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione oggetto di ricorso (vedi in proposito Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 – 01)
In applicazione di questo principio di diritto l’omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva è deducibile in sede di legittimità solo come vizio di motivazione laddove il ricorrente rappresenti puntualmente la decisività e la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le argomentazioni innovative della memoria e gli specifici profili di carenza, argomentativa della sentenza impugnata (vedi tra le altre Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 – 01).
Non può ritenersi, pertanto, che il mancato esame di una memoria priva dei necessari requisiti di novità e decisività invalidi il percorso logico-motivazion del provvedimento decisorio, perché, altrimenti si costringerebbe il giudice a rispondere, sempre e comunque, a tutti i rilievi avanzati dalle parti, anche se del
tutto incongrui e meramente dilatori (vedi Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, COGNOME, Rv. 272739 – 01).
Nel caso di specie il COGNOME, venendo meno al dovere di specificità che grava sul ricorrente, si è limitato a lamentare, in termini assolutamente generici, la mancata valutazione della memoria depositata e delle indagini difensive ad essa allegate; la genericità con cui viene formulato il motivo di ricorso non consente a questa Corte di apprezzare la eventuale decisività di quanto affermato dal ricorrente; non permette, in altri termini, di effettuare la prova resistenza della motivazione anche nella eventualità della sussistenza del vizio lamentato con conseguente aspecificità del ricorso (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà, Rv. 280670-01).
Deve, in ogni caso, esser sottolineato che la Corte territoriale ha affermato, con motivazione priva di illogicità manifeste, che la memoria prodotta dalla difesa risulta priva di decisive, autonome ed inedite censure del provvedimento impugNOME rispetto a quelle già addotte con l’atto di gravame, limitandosi all’approfondimento di argomentazioni già svolte (vedi pagina 5 della sentenza oggetto di ricorso).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso il 4 ottobre 2022
Il Consigliepe estensore
Il Pre dente