Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14764 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14764 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MISTERBIANCO il 30/04/1964
avverso il decreto del 11/10/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/s4R3te le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania.
RITENUTO IN FATTO
Attìinasi NOME ricorre avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di sospensione cautelare della cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle entrate gli aveva chiesto l’importo di euro 1.000,00, oggetto della pena pecuniaria di cui alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 18 settembre 2020, definitiva il 15 febbraio 2022, con la quale era stata irrogata anche la pena detentiva di anni due e mesi quattro di reclusione, in ordine al reato di contraffazione ex art. 468 cod. pen.
L’interessato aveva evidenziato che, all’esito della conclusione dell’esecuzione della misura alternazione alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale (in precedenza a lui concessa dal Tribunale di sorveglianza di Palermo), questi avrebbe avuto diritto, ai sensi dell’art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, all’estinzione della pena pecuniaria, in forza del suo stato di indigenza economica.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 47, comma 12, Ord. pen., perché il Presidente del Tribunale di sorveglianza, fornendo sul punto una motivazione inesistente (anche in quanto materialmente non leggibile), si sarebbe limitato a dichiarare l’inammissibilità della richiesta, in quanto la misura alternativa dell’affidamento in prova non si era ancora conclusa.
Così facendo, il Giudicante avrebbe omesso di considerare che COGNOME aveva avuto un interesse concreto ad ottenere l’accoglimento dell’istanza, posto che era stato a lui richiesto il pagamento della pena pecuniaria per mezzo di cartella di pagamento, a nulla rilevando che la misura alternativa alla detenzione non si fosse ancora conclusa.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché la motivazione del provvedimento impugnato appariva illeggibile e, in ogni caso, apodittica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto premettere che la decisione di estinzione della pena pecuniaria ex
art. 47, comma 12, Ord. pen. può formare oggetto di anticipazione giudiziale, di natura cautelare, mediante provvedimento di sospensione dell’esecuzione di
tale pena: in tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, infatti, qualora il condannato abbia presentato istanza di
affidamento in prova al servizio sociale, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell’esecuzione, la competenza a decidere sull’istanza di sospensione
dell’esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell’anticipazione degli effetti della decisione di cui all’art. 47, comma 12, Ord. pen. (Sez. 1, n. 12775 del
06/03/2019, COGNOME Rv. 276388).
D’altronde, discutendosi della sollecitazione di un intervento interlocutorio di natura sospensiva – secondo i principi generali in materia cautelare operanti anche
nell’ambito dell’esecuzione penale (in assenza di previsioni di segno contrario) – ogni determinazione in merito non può che essere rimessa allo stesso giudice chiamato ad adottare il provvedimento definitivo, essendo tale giudice quello al quale resta attribuita durante il procedimento la conoscenza del percorso trattamentale compiuto in funzione del giudizio finale sull’esito della misura (Sez. 1, n. 18720 del 12/12/2017, dep. 2018, Albertin, non mass. sul punto).
Nel caso di specie, quindi, il Presidente del Tribunale di sorveglianza non ha fornito alcuna valida motivazione, nonostante l’interessato avesse articolato nella sua istanza specifici motivi in forza dei quali aveva chiesto la sospensione dell’avviso di pagamento della pena pecuniaria, in attesa della conclusione dell’esecuzione della misura alternativa in esame.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso il 10/01/2025