Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6627 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BUCINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avvers sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze ha confermato quel Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all comma 2, lett. b), 2 -bis, codice strada (1,15 g/I alla prima prova; 1,12 g/I a seconda, in Firenze il 21/4/2018);
vista la memoria depositata successivamente, con la quale la difes contestare l’invio del ricorso alla Settima Sezione, ha chiesto la rimessi atti al Presidente ai sensi dell’art. 610, comma 1, ultimo periodo;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per moti consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze ri di censure rassegnate al giudice dell’appello, avendo i giudici del doppi ritenuto provato il superamento della soglia di rilevanza penale alla st dato ricavabile dalla misurazione effettuata (sez. 4, n. 46841 del 17/1 Patruno, Rv. 2826501, in cui si è ribadito che, in tema di guida in s ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di preceduta dal test speditivo e corroborata dalla causazione di un incide aveva coinvolto diverse vetture;
rilevato, inoltre, con riguardo all’assenza di ulteriori indici sintom stato di ebbrezza, che i giudici del gravame hanno evidenziato come il li tollerabilità delle sostanze alcoliche sia estremamente soggettivo, con altresì che il tasso accertato, prossimo al limite individuato dalla certamente coerente con la circostanza che l’imputato non avesse est altri indici sintomatici dello stato di alterazione (p.9);
che, infine, la Corte fiorentina ha, coerentemente col dato normativo principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, ritenuto fatto in contestazione e, dunque, il superamento della soglia di rilevanz della condotta, sulla scorta degli accertamentì effettuati (sez. 4, n. 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659-01, in cui si è ribadito che, in tema di gu in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova d ebbrezza; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937-01), non essendo a tal fine idonea a paralizzare tale accertamento la mera alle
dell’avvenuta assunzione di farmaci (oltre a sez. 4, n. 15187 del 8/ Bregoli, Rv. 263154-01 richiamata a pag. 10 della sentenza censurata, an sez. 4, n. 19386 del 5/4/2013, COGNOME, Rv. 255835-01; n. 2868 del 5/12/2019, dep. 2020, Frizzi, Rv. 278028 -01);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Cort n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Deciso il 17 gennaio 2024