Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2709 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2709 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio.
v
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 29/05/2025, il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta di riesam proposta nell’interesse di NOME COGNOME, dell’ordinanza applicativa della misura cautelare de arresti donniciliari, disposta in relazione COGNOME contestazione provvisoria del reato di cui all’a commi 1 e 5, cod. pen, con l’aggravante del numero dei partecipi superiori a 10, per ave partecipato con il ruolo di promotore e organizzatore ad un’associazione a delinquere finalizza COGNOME commissione di un numero indeterminato di delitti di emissione di fatture per operazi inesistenti nonché di altri reati tributari, autoriciclaggio e riciclaggio dal 2019 al 2023 ( 74 reati di cui all’art. 8 Divo 74/2000 (contestati nei capi da 2 a 75), 24 reati di autoric dei proventi dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
In particolare, si contesta al COGNOME, quale organizzatore del sodalizio criminoso e q amministratore di fatto delle società cartiere (almeno sette), amministrate formalmente d prestanomi, alcuni dei quali suoi conoscenti e collaboratori, costituite ed utilizza l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, di aver messo a disposizione di acquire utilizzatori, società cartiere che emettevano fatture per operazioni inesistenti dietro pagam di una provvigione, fatture che venivano pagate con bonifici ai fine di creare una parvenza effettività e a cui seguiva la successiva riconsegna del denaro in contante, decurtata da u percentuale.
Il giudice a quo, pertanto, ha confermato le determinazioni del Gip in tema di sussistenz della gravità indiziaria e ha ravvisato le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e c) del cod. proc. pen.
2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, affidando il ricor a un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ord alle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., che il giudice ha afferm base della gravità delle condotte contestate e della abitualità al reato, senza effettuare a valutazione del rischio concreto di commissione di reati, in relazione al profilarsi di un’occa prossima. La giurisprudenza di legittimità, sebbene con orientamento non pacifico, ritiene inve necessario che il giudici effettui un giudizio prognostico concreto, indicando le speci occasioni di recidivanza di reati analoghi, soprattutto nelle ipotesi in cui vi è una n distanza temporale tra l’applicazione della misura e la commissione dei reati contestati in provvisoria. Il giudice, con motivazione tautologica ed illogica, ha inferito l’attual esigenze cautelari dalle modalità di realizzazione della condotta contestata. Non è stato pe considerato che dCOGNOME prima metà del 2021 il ricorrente è uscito di scena dCOGNOME compagin associativa, di fatto accentrata nella sola figura del COGNOME, vero vertice e artefice del sod che ha proseguito da solo nell’attività illecita fino al 2023, come unico capo dell’associa criminale. Il COGNOME è stato allontanato dal COGNOME dall’associazione a causa di incomprens
ed è ritornato nel paese di origine, luogo lontano e diverso da quello in cui operava l’associazi radicata nel territorio emiliano. Non sussiste quindi alcuna occasione che potrebbe render prossima la commissione di reati della medesima indole.
Il ricorrente deduce, pertanto, la cessazione di ogni attività illecita in epoca assai l dall’applicazione della misura cautelare e la necessità di una valutazione che tenga conto anch del tempo trascorso dCOGNOME commissione dei reati.
Inoltre, a seguito dell’emissione del sequestro preventivo delle società utilizzate l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e dei conti correnti, e del sequestro prob delle fatture e di ogni altra documentazione contabile, con la chiusura delle indagini prelimi si è determinata l’interruzione dell’attività criminosa e non si profila alcun per inquinamento probatorio, che il giudice a quo ha ravvisato facendo un generico e presuntivo richiamo COGNOME possibilità che vengano artefatti documenti.
Le esigenze cautelari si sono dunque affievolite e il giudice avrebbe potuto disporre la revo o la sostituzione della misura domiciliare con altre meno afflittive. Non è stata quindi val l’adeguatezza di eventuali misure cautelari gradate.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiest l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le doglianze formulate sono infondate.
1.1.Le Sezioni unite hanno, infatti, chiarito che i principi di proporzionalità ed adegua operano come parametri di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momento dell’adozione del provvedimento coercitivo ch per tutta la durata di quest’ultimo, imponendo una costante verifica della perdurante idone della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 160 del 31/03/2011, NOME, Rv. 249324). Il giudice deve pertanto spiegare le ragioni che rendo inadeguata ogni altra misura gradata, indicando gli elementi specifici che nel singolo ca inducono a ritenere ragionevolmente che la misura applicata all’indagato sia quella più idone a soddisfare le esigenze cautelari ravvisate (Sez. 5 n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304). Nel caso in cui venga richiesta la revoca o la sostituzione della misura degli arresti domici l’indagine che il giudice deve compiere per accertare l’adeguatezza di misure gradate presuppone quindi l’individuazione delle esigenze cautelari da soddisfare e l’indicazione del ragioni per le quali misure di minore afflittività vengano ritenute inidonee allo scopo proporzionate all’entità e gravità dei fatti di reato. La valutazione di tali profili integra di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’it
logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione, onde, in presenza di adeguata motivazione al riguardo, le determinazioni del giudice a quo sfuggono al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel m delle relative statuizioni.
1.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente, in modo sistematico continuativo, per oltre un triennio dal 2019 al 2021 senza alcuna soluzione di continuità, impiegato numerose strutture societarie, quale gestore di fatto delle società emittenti, ai f emissione di fatture per operazioni inesistenti, svolgendo tale attività in forma associa NOME, in particolare, si occupava del reperimento di società cartiere e si avvale collaboratori ( ad esempio tale COGNOME NOME), nonché del trasferimento del denaro in contant a riconsegnare, anche per importi ingenti, a fronte della corresponsione del 14% di commissione. Il giudice ha evidenziato che nell’interrogatorio di garanzia innanzi al AVV_NOTAIO, promotore della suddetta associazione a delinquere e artefice del sistema organizzato di frode fiscale, ha fornito elementi sia a proprio carico che a carico degl coindagati, illustrando i ruoli e le condotte, ed ha affermato di aver svolto, in un primo per l’attività criminosa “in società” con il NOMENOME fino al 2021, suddividendo anche i profitt tuttavia nulla rivelare in ordine alle effettive ragioni dell’interruzione dei rapporti con il
Pertanto, quanto all’interruzione dell’attività criminosa, il giudice a quo ha ritenu credibile che l’allontanamento del ricorrente dal sistema architettato dal COGNOME COGNOME fin 2021 sia dipeso soltanto da motivazioni di carattere personale, ed ha al riguardo richiamato captazioni ambientali dalle quali emerge una certa sfiducia e acrimonia del COGNOME nei rigua del sodale COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME gestione della comune attività illecita (intercett telematica ambientale con trojan del 29/09/2021).
Il giudice a quo ha altresì evidenziato che il ricorrente non ha fornito alcun contribut ricostruzione della vicenda, né ha ammesso anche solo parzialmente i fatti ascritti, così da pote evincere un affievolimento delle esigenze cautelari, ritenendo, al contrario, di condivide giudizio di pericolosità sociale dell’indagato formulato dal GIP sotto il profilo del per reiterazione delittuosa specifica, richiamando anche i precedenti penali per rapina da cui egl gravato ed inferendo da tale precedente una proclività COGNOME violazione della legge penale. Né afferma il giudice – il sequestro preventivo delle società cartiere del “RAGIONE_SOCIALE” esc che l’indagato possa mettere a frutto la professionalità acquisita nel settore e che tale esperie possa essere messa a disposizione di altre imprese riferibili a terzi soggetti.
Inoltre, in ordine COGNOME regola generale contenuta nell’art. 275 cod. proc. pen., si os che l’indagine che il giudice deve compiere per accertare l’adeguatezza di misure gradate, presuppone l’individuazione delle esigenze cautelari da soddisfare e l’indicazione delle ragio per le quali queste ultime vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all’entit gravità dei fatti di reato. Nel caso in disamina il giudice a quo ha ampiamente e congruamente motivato, affermando l’inidoneità di misure non custodiali meramente limitative della libertà spostamento, in quanto verrebbero riconosciute ampie libertà di azione e di contatt
interpersonali all’indagato che ben potrebbe intessere relazioni e rapporti personali, anc attraverso l’uso di tecnologie informatiche disponibili, per svolgere altre attività coadiuvando altri soggetti gravanti nel medesimo ambiente criminale radicati nel casertano, anche avvalendosi di familiari, per occultare somme di danaro di provenienza illecita. D’altron il ricorrente si limita a sollevare la questione della esecuzione dislocata della misura degli domiciliari in luogo lontano dCOGNOME regione g gi-e- –NOME ni193, sebbene sia emerso che l’associazione operava in territorio emiliano e casertano, essendo state aperte alcune società cartiere propr in quest’ultima provincia.
1.2. Tali considerazioni, fondando appieno la necessità di cautela, determinano ITultroneit della disamina della tematica afferente al pericolo di inquinamento probatorio, profilo/ ritenersi assorbito.
3.11 ricorso va, dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
Così deciso il 19 novembre 2025
Il consiqliere estensore
Il Presidente