Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19585 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Presicce il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2024 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Lecce, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza emessa in data 11 dicembre 2023 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca e/o sostituzione della misura degli arrest domiciliari applicata nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 416, 3 321, 323, 326, 374, 423-bis, 615-ter cod. pen.
Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione già operata dal Giudice delle indagini preliminari per l’assenza di elementi di novità idonei a giustificare una modifica del regime cautelare.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME chiede l’annullamento del provvedimento, deducendo vizio della motivazione circa la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati considerato che non essendo stata proposto riesame non può dirsi formato un giudicato cautelare rispetto agli elementi addotti per la prima volta con la istanza di revoca, che possono anche non essere nuovi o sopravvenuti.
In particolare, la motivazione del rigetto da parte del Tribunale è carente per non avere valutato tutti gli argomenti addotti nell’istanza.
Con il secondo, terzo e quarto motivo il ricorrente censura la carenza di motivazione per il pericolo di reiterazione desunto dalla rete di rapporti intessuti nella struttura amministrativa del Comune di Gallipoli sulla base di mere illazioni e congetture, senza considerare il tempo decorso dai fatti.
Quanto al pericolo di inquinamento probatorio andava considerato che esso è contraddetto dalla intervenuta conclusione delle indagini preliminari e che il tempo decorso avrebbe imposto una rivalutazione anche della scelta della misura, potendo trovare applicazione la più lieve misura del divieto di avvicinamento al territorio di Gallipoli.
Si deve dare atto che il difensore ha prodotto copia del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 6 marzo 2024 di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza su istanza del Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Si deve premettere che la sopravvenuta sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, non fa venire meno l’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso che investe in AVV_NOTAIO la sussistenza delle esigenze cautelari e non solo l’adeguatezza della tipologia della misura cautelare applicata in rapporto alla natura delle esigenze da tutelare.
Ciò premesso, si osserva che le valutazioni del Tribunale non contengano illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti rispetto alla gravità dei fatti per cui si procede.
Sebbene la mancata proposizione del riesame consenta effettivamente di censurare l’ordinanza genetica con cui è stata disposta la misura cautelare senza la necessità di addurre elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, atteso che il c.d. giudicato cautelare presuppone che vi sia stata una verifica del quadro cautelare da parte del giudice dell’impugnazione (Sez. U, n.11, del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 dep. 2007, COGNOME, Rv. 235908; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, COGNOME, Rv. 273648) tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale quale giudice dell’appello cautelare non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, ma ha ritualmente proceduto come dovuto a riesaminare gli elementi addotti dalla difesa, reputandoli inidonei a ritenere scemate le esigenze cautelari.
In particolare, è stato considerato insignificante sia il breve tempo decorso dall’applicazione della misura custodiale (tre mesi) in rapporto alla gravità dei reati, ma anche il tempo decorso dai fatti (c.d. tempo silente), risalente a tre anni prima l’applicazione della misura, in ragione della capacità criminale dell’indagato, ritenuto capo e promotore di una associazione finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e contro l’amministrazione della giustizia, tra cui corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, falso ideologico, frode processuale, depistaggio, accessi abusivi a sistemi informatici.
Più specificamente l’indagato è stato ritenuto inserito in una rete di collegamenti con pubblici ufficiali, appartenenti alle forze dell’ordine, dimostrando una eccezionale capacità di avvicinare pubblici impiegati e di utilizzarli per il perseguimento dei propri fini illeciti.
A fronte di tale descrizione delle capacità criminali dell’indagato, desunte essenzialmente dalle condotte di reato per cui si procede, in mancanza di una impugnazione della gravità indiziaria, la valutazione della persistenza delle esigenze cautelari non può essere ridimensionata solo in funzione del tempo decorso dai fatti, non essendovi la possibilità di sindacare le valutazioni incentrate sulla affermata esistenza di “una struttura tentacolare in grado di interagire con diversi settori della pubblica amministrazione”.
Con riferimento a tali affermazioni, desunte dalla gravità indiziaria, che non è stata oggetto di censure, le doglianze difensive finiscono con essere generiche, nella misura in cui non investono tali profili fattuali seppure ai soli fini di dimostra l’insussistenza delle esigenze cautelari.
Conseguentemente, in tale ridotto ambito di cognizione dei fatti, non può ritenersi illogica la valutazione della sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, per l’ovvia considerazione che le prove si formano nel dibattimento e che il materiale
probatorio può essere manipolato anche dopo che le indagini si sono concluse, attraverso il condizionamento dei testi o la falsificazione di documenti.
Ugualmente non è illogica la considerazione che il tempo decorso dai fatti (cd. tempo silente) non ha una valenza assoluta, ma deve sempre essere rapportato alla gravità dei reati per cui si procede ed allo spessore criminale degli indagati, essendo evidentemente giustificata la sussistenza dell’attualità del pericolo di reiterazione dei reati dalla già manifestata inclinazione al delitt desunta dalla sistematica ripetizione dei reati in un lasso temporale di una certa apprezzabile lunga durata, anche se riferito ad un periodo temporale che può precedere persino di alcuni anni l’applicazione della misura, in ragione dei tempi delle indagini, la cui durata è tanto maggiore quanto più sono complesse le attività necessarie al disvelamento e accertamento dei reati.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 aprile 2024.