Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42170 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42170 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/11/2022 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
il difensore, AVV_NOTAIO COGNOME NOME, non è presente
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari con funzione di riésame, ha accolto l’appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, avverso l’ordinanza con la quale in data 18 marzo 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede ha rigettato la richiesta di applicazione, nei confronti di NOME COGNOME della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato devastazione, di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 419 cod. pen. contestato ai capo 1, nonché in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 337, 339, 61 n. 5 cod. pen. di cui a capo 4 dell’incolpazione provvisoria.
Il primo reato risulta contestato come commesso, all’interno della Casa circondariale di Foggia, in data 9 marzo 2020, unitamente a numerosi altri detenuti, con particolare riferimento alla condotta di approfittare dell’apertura del cancello verso la zona passeggio, spingendolo con forza e riuscendo ad oltrepassarlo consentendo l’uscita anche ad altri detenuti, di aver raccolto un’asta di ferro utilizzata per infrangere i vetri del corpo di guardia.
Il reato contestato al capo 4 dell’incolpazione attiene alla condotta di resistenza a pubblico ufficiale, commessa in concorso con altri, ai danni dell’assistente COGNOME, mentre cercava di mettere in sicurezza il cancello della quarta sezione del carcere di Foggia, accerchiandolo e strattonandolo, per sottrargli le chiavi e la ricetrasmittente, nonché spingendolo contro il cancello e costringendolo ad aprire il medesimo cancello del passeggio.
Le condotte si collocano in data 9 marzo 2020 quando, all’interno della casa circondariale di Foggia, come in altri istituti penitenziari d’Italia, a seguito de diffusione conclamata della pandemia da Covid-19 si venivano a creare forti tensioni e proteste avverso le misure governative adottate per la prevenzione del contagio quali, ad esempio, quelle riguardanti la sospensione dei colloqui con i familiari detenuti.
In quell’occasione, il provvedimento censurato sottolinea che si era verificata una vera e propria rivolta all’interno dell’istituto penitenziario di Fogg dove più di quattrocento detenuti appartenenti ai reparti del “vecchio giudiziario” e del “nuovo complesso” avevano dapprima abbandonato gli spazi loro concessi per il passaggio per, poi, confluire, devastando le zone di sbarramento presenti nella struttura fino all’area dell’intercinta, anche attraverso la forzatura d presidio di portineria, riuscendo ad aprire l’ulteriore varco di accesso che immetteva nella indicata intercinta.
Questi, quindi, sfruttando la componente numerica avevano provveduto p scardinare uno dei due cancelli della cosiddetta block house e a dilegua all’esterno dell’istituto.
I distinti gruppi di detenuti, provenienti da diversi reparti, viaggiavano insieme e forzavano i cancelli di sbarramento, contrastando qualsiasi tentativo di opposizione posta in essere dalle unità di polizia penitenziaria addette ai reparti.
L’ordinanza descrive le attività di devastazione e di danneggiamento delle strutture dell’istituto penitenziario accertate come poste in essere dai detenuti, nonché le condotte finali con le quali questi erano riusciti, forzato il doppio varco di accesso della cosiddetta porta carraia, a dirigersi verso la zona dell’ingresso della casa circondariale detta block house.
Per forzare la porta carraia alcuni detenuti avevano minacciato e con violenza sottratto ad un agente di polizia penitenziaria la chiave della porta per poi rinchiuderlo all’interno del proprio gabbiotto. Altresì l’ordinanza descrive la circostanza che larga parte dei detenuti si ritrovava nello spazio antistante al cancello del cd. block house nonché il tentativo di forzarlo utilizzando un carrello con materiale infuocato all’interno.
Tuttavia, per riuscire a scardinare il cancello e procurarsi l’evasione, si evidenzia che i detenuti avevano sfruttato la circostanza relativa alla presenza di una visita e, quindi, approfittando dell’apertura del cancello per consentire alla familiare di uscire dalla cinta muraria, si sottolinea che alcune detenute avevano bloccato le fotocellule del cancello pedonale permettendo a svariati detenuti di guadagnare la libertà (cfr. pag. 4 dell’ordinanza).
1.1.11 Giudice per le indagini preliminari, pur riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di reato, escludeva la sussistenza delle esigenze cautelari collegando le condotte di devastazione contestate, all’eccezionale ed irripetibile situazione determinata dalle preoccupazioni, diffusesi tra i detenuti presso diversi istituti penitenziari, nelle immediatezze della notizia della conclamata diffusione della pandemia da Covid-19 e a causa dell’attuazione di misure adottate per prevenire il contagio, tra le quali sospensione dei colloqui con i familiari dei detenuti.
1.2. Quanto agli elementi ritenuti gravemente indizianti, il Tribunale fa riferimento a numerose prove raccolte, attraverso i filmati delle telecamere, installate per ragioni di sorveglianza, nonché le informative e la relazione dell’assistente COGNOME, unitamente a quelle degli assistenti capo, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Da questi atti, secondo l’ordinanza impugnata, emerge il ruolo assunto da COGNOMECOGNOME nonché le singole condotte contestate al capo 1, con particolare riferimento alla distruzione delle vetrate del corpo di guardia, ridotte in frantumi con una spalliera di una branda in metallo prelevata in quel frangente, dalla stanza n. 22 (cfr. pag. 6), oltre alla circostanza di aver attuato la descritt condotta violenta, ai danni dell’assistente COGNOME di cui al capo 4.
Inoltre, a pag. 7 il provvedimento indica la relazione di servizio che descrive COGNOME come intendo a distruggere le vetrate del box al piano terra.
1.3.Dal punto di vista delle esigenze cautelari il Tribunale evidenzia che il Giudice, nel rigettare la richiesta, aveva sostenuto che, pur optando per la concezione estensiva secondo la quale per l’applicazione delle misure cautelari personali il concetto di reati della stessa specie deve riferirsi, non solo a fatti che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche a reati che, pur non previsti dalla stessa disposizione di legge, presentano uguale natura in relazione al bene tutelato o alle modalità esecutive, si doveva prendere atto che i reati di devastazione e sequestro di persona sono delitti riguardanti una ristretta categoria di interessi e beni giuridici tutelati.
In tema di esigenze cautelari, invece, secondo il Tribunale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, atteso che l’oggetto del periculum è la reiterazione di reati della stessa specie e non del concreto fatto, oggetto di contestazione, richiamando un precedente della sezione Quinta penale di questa Corte, n. 70 del 24 settembre 2018, ricorrente COGNOME.
Si ritiene da parte del Tribunale che, per individuare i reati della stessa specie, non si deve considerare l’uguaglianza del bene giuridico tutelato sul piano astratto ma si deve sviluppare questo esame sul piano concreto, avendo riguardo alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge presentano uguaglianza in natura, relativamente al bene tutelato e alle modalità esecutive.
Il provvedimento impugnato sottolinea che elemento unificatore delle condotte poste in essere, contestate a COGNOME in via provvisoria (devastazione e resistenza a pubblico ufficiale), è in realtà quello della violenza indiscriminata nei confronti delle persone e delle cose, dato comune che è in grado di ricomprendere un ampio catalogo di reati della stessa specie rispetto a quelli per i quali si procede, in quanto tale concetto deve estendersi a tutti i reati connotati da violenza, sia questa intrinseca alle modalità esecutive della condotta sia ai mezzi usati per commettere il reato.
Ciò premesso, il Tribunale ha osservato che la prognosi di recidiva va fondata su elementi di carattere oggettivo, attinenti al fatto commesso quali la gravità in concreto, le modalità di commissione dello stesso, oltre che su elementi di carattere soggettivo, attinenti alla personalità dell’autore desunta dalla condotta di vita anteatta e dalle stesse modalità di commissione del reato.
Il provvedimento censurato evidenzia che, in relazione a tale profilo, il Giudice, nel rigettare la richiesta, non aveva offerto alcuna motivazione perché, pur facendo riferimento alla personalità degli indagati, non aveva valorizzato minimamente i loro precedenti penali, i carichi pendenti ed il comportamento tenuto durante la perpetrazione del reato, attuato attraverso non una mera
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protesta ma in modo organizzato, devastando tutto ciò che si trovava sul loro cammino.
Sotto il profilo dell’attualità del pericolo di reiterazione giova rammentare, secondo il Tribunale, che la valutazione prognostica circa il pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere.
Infine, si rimarca che l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con la l’attualità e la concretezza di condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità della condotta anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo, quando persistano atteggiamenti proclivi al delitto e collegamenti con l’ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato.
Alla stregua di tali principi interpretativi, il Collegio ha ritenuto che il pri Giudice sia stato carente nel compiere questa doppia valutazione, necessaria a fondare il giudizio sulla prognosi di recidiva, limitandosi a ritenere il contesto fattuale del tutto singolare, inconsueto e connotato dall’esistenza in atto della pandemia da Covid-19, escludendo il pericolo di reiterazione di condotte analoghe e non ritenendo il pericolo di recidiva attuale.
Il Tribunale, invece, osserva che l’eccezionale situazione di emergenza e l’adozione di misure restrittive per effetto del diffondersi della pandemia da COVID-19 è stata mera occasione per la manifestazione di impeti criminosi propri della personalità di ciascuno dei rivoltosi.
Ciò il provvedimento desume dalla gravità delle condotte, le quali sono state attuate in ambiente carcerario e nonostante questo fosse sottoposto a massimo controllo, addivenendo non ad una mera protesta per la situazione sanitaria, ma alla devastazione degli ambienti, in modo organizzato come evinto dalle immagini registrate grazie al sistema di videosorveglianza dell’istituto di pena.
Inoltre, secondo l’ordinanza impugnata, i detenuti hanno usato violenza nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria in modo gratuito e senza che fosse necessaria per la superiorità numerica dei rivoltosi rispetto ai medesimi agenti.
Il provvedimento, poi, sottolinea che l’indagato ha assunto un ruolo concreto nell’attività di devastazione, per aver preso parte alla sommossa utilizzando spranghe di ferro contro le strutture dei locali descritti dalla polizia penitenziaria come riscontrato dalle immagini del sistema di videosorveglianza.
A ciò il Tribunale ha aggiunto la pericolosità soggettiva di COGNOME, indicato come gravato da precedenti per reati commessi con violenza (tra cui rapine, estorsioni, oltre a precedenti per spaccio di stupefacenti e armi, dal 2003 al 2012).
La personalità dell’indagato, del resto, secondo il Tribunale sarebbe espressione di una personalità allarmante, in alcun modo scalfita dalle plurime
precedenti esperienze giudiziarie che non hanno inibito le attuali condotte violente per le quali si procede a suo carico in sede cautelare.
Rispetto a tali elementi l’ammissione al lavoro esterno decisa in favore dell’indagato dal giudice di sorveglianza, per il Tribunale non è circostanza significativa, perché questi è stato ammesso al lavoro esterno ma da espletare sempre negli spazi demaniali dell’Istituto penitenziario.
L’entità della pena irroganda, la gravità delle condotte attuate, l’esistenza di recidiva espressione di capacità a delinquere, per il Tribunale impongono l’applicazione di misura cautelare custodiale, con la scelta di quella più grave,
2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza, l’indagato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando erronea applicazione dell’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto esigenze cautelari.
Si sostiene l’assenza di attualità delle esigenze cautelari, per il lungo periodo di tempo trascorso dalla commissione dei fatti, nonché per l’ammissione della COGNOME al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 Ord. pen.
Si rimarca la sommarietà e la genericità dell’appello del Pubblico ministero nella parte in cui ascrive a tutti gli indagati la gravità delle condotte devastazione e il pericolo di recidiva con argomenti cumulativi.
Nella sostanza il Tribunale non prenderebbe in considerazione elementi positivi specifici che riguardano la personalità dì COGNOME, in particolare la resipiscenza dimostrata a seguito del fatto per il quale si procede, tanto da essere ammesso al lavoro esterno con ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 18 ottobre 2021, nonché per il lungo periodo di tempo trascorso dai fatti.
Durante la detenzione COGNOME ha dimostrato serio ravvedimento, circostanza confermata oltre che dall’ammissione al lavoro esterno, anche dalla relazione di sintesi che si esprime positivamente, anche per i periodi in esternato, mediante fruizione di permessi premio.
Dunque, si evidenzia come nella presente vicenda cautelare non potesse ritenersi sussistente l’attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale, infatti, limitato a ritenere sussistenti dette esigenze con riferimento al pericolo di reiterazione sulla scorta dei precedenti penali, l’ultimo dei quali risale a un fatt commesso nel 2012, oltre alla gravità dei fatti per i quali si procede.
Il provvedimento impugnato individua nella sussistenza degli elementi indiziari atteggiamenti proclivi al delitto e collegamenti con l’ambiente in cui i fatto illecito si è maturato.
COGNOME, invece, ha positivamente aderito al percorso rieducativo trattamentale, tanto da risultare meritevole dell’ammissione al lavoro esterno. Sicché, come rilevato in sede di discussione, non possono ritenersi persisten
atteggiamenti sintomatici di proclività a delinquere ovvero di una costante pericolosità sociale.
Il comportamento tenuto dal COGNOME successivamente ai fatti non è stato considerato adeguatamente.
Si tratta di comportamento successivo al reato che rientra tra gli indicatori di cui all’articolo 133 cod. pen., da considerare anche quanto al profilo della persistenza della pericolosità sociale.
Il Tribunale si limiterebbe a ritenere irrilevante il percorso rieducativo del COGNOME, il ravvedimento da questi mostrato omettendo di valutare l’incidenza del comportamento accertato in sede di esecuzione della pena.
L’unico elemento su cui si focalizza il Tribunale è quello dei precedenti penali, limitandosi alla elencazione di quelli che sono risultati a carico di COGNOME e si sofferma sulla gravità dei titoli di reato per i quali si procede, senza approfondita cognizione rispetto agli ulteriori elementi allegati dalla difesa.
La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 2 maggio 2023, tempestiva richiesta di trattazione in presenza, accordata.
All’esito dell’odierna udienza le parti presenti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1. Va premesso che l’attualità del pericolo di reiterazione criminosa è configurabile ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate.
Il relativo giudizio, quindi, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo.
Sicché, la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa solo qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata quando – all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misura – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.
Il requisito dell’attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l’indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (tra le altre, Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216).
È, infine, condivisibile . il principio secondo il quale (tra le altre, Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392), in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive. Invero, quanto alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione di misure coercitive personali, il concetto di “reati della stessa specie” di cui all’art. 27 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano “uguaglianza di natura” in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444).
1.2.Ciò premesso, si osserva che il Tribunale del riesame quanto al requisito dell’attualità delle esigenze cautelari, rende una motivazione carente, tenuto conto che valorizza, oltre alla gravità della condotta in addebito, la sussistenza, quale ultimo precedente, di un fatto risalente al 2012 e, soprattutto, si limita a valutare l’autorizzazione al lavoro esterno concessa a COGNOME soltanto dal punto di vista del luogo ove questo viene eseguito (attività intramuraria) non anche sotto il profilo dell’attestazione del buon comportamento che ne costituisce il presupposto.
E’ vero che, secondo quanto notato dallo stesso Tribunale, il Magistrato di sorveglianza nell’autorizzare COGNOME al lavoro esterno non avrebbe valutato i fatti per i quali si procede rma si rileva che il provvedimento adottato è di data successiva ai fatti in questione, per i quali senz’altro risultava alla magistratura di sorveglianza, la denuncia e la qualità di indagato del ricorrente.
La motivazione offerta dal Tribunale sul punto, quindi si appalesa insufficiente e necessita di essere integrata quanto alla valutazione specifica, ai fini della verifica della sussistenza, all’attualità delle esigenze cautelari, d comportamento dell’indagato successivo alla commissione dei fatti per i quali si procede a suo carico e che ha condotto all’ammissione, in data 18 ottobre 2021, quindi ad oltre un anno dai fatti per i quali si procede, al lavoro esterno.
2.Si impone l’annullamento dell’impugnata ordinanza, per nuovo esame in punto della sussistenza delle esigenze cautelari.
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Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvi per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’ 309, co. 7 cod. proc. pen.
Così deciso in data 15 giugno 2023
Il Consigliere estensore
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