Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41100 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41100 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CAMMARATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAMMARATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la pronuncia del Tribunale di Agrigento che avev condannato COGNOME NOME e COGNOME per i reati di lesioni personali e di eserciz arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone;
che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori;
che il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME e il secondo motivo del ricorso d COGNOME sono versati in fatto, avendo i ricorrenti articolato alcune censure che s all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effett dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al d dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 21626 n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile da tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate; che per consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, R 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare i diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudic merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in e (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); che la censura relativa alla determinazione della pe si presenta intrinsecamente generica e che, in ogni caso, la graduazione della pena rientra nel discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli a e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di me arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 558 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851);
che il primo motivo del ricorso di COGNOME è privo di specificità estrinseca, essendosi il ricorrente effettivamente confrontato con le argomentazioni della sentenz impugnata, nella quale si dà atto della certificazione medica che attestava la presenza di vist segni di escoriazione a entrambi i lati del corpo, con prognosi di tre giorni (cfr. pagina sentenza); che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in es dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraver una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del s convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata>> (Sez. 6, n. 34532 d 22/06/2021; Depretis, Rv. 281935);
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27/09/2023