Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8670 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8670 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA (CUI 04HEHRK)
avverso la sentenza del 30/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 febbraio 2024, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio dopo la pronuncia emessa dalla Seconda Sezione di questa Corte il 29 marzo 2023, previa riqualificazione del reato di cui al capo B) nella fattispecie di cui agli artt. 81, secondo comma, e 624-bis, terzo comma, cod. pen., condannava NOME COGNOME alla pena di anni quattro, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 2.400 di multa. La sentenza rescindente aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo B), con rinvio per nuovo
giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, e dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
Con sentenza del 5 novembre 2024 la Sesta Sezione penale di questa Corte annullava la sentenza emessa in sede di rinvio limitatamente all’applicazione degli artt. 62-bis e 81 cod. pen., in quanto la Corte di appello di Napoli, pur se chiamata a pronunciarsi anche sulla concedibilità o meno delle attenuanti generiche e a motivare in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, era rimasta silente, nonostante la sentenza rescindente avesse precisato che, in ragione della ritenuta fondatezza del ricorso in relazione al delitto di cui al capo B), le eccezioni relative al trattamento sanzionatorio dovevano ritenersi assorbite.
Decidendo in sede di rinvio, altra Sezione della Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena ad anni quattro, mesi due e giorni dieci di reclusione ed euro 2.333 di multa, così risultante in dispositivo, mentre in motivazione la pena detentiva è stata indicata in anni quattro, mesi uno e giorni venti di reclusione.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge (artt. 81, secondo comma, 132 e 133 cod. pen., art. 627 cod. proc. pen.), apparenza o, comunque, contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della entità dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione.
La Corte d’appello ha indicato l’aumento a titolo di continuazione per il reato associativo sub A) nella medesima misura di quello determinato per i delitti di furto in abitazione aggravati di cui ai capi F), G) e H), puniti con pena edittale massima doppia rispetto al primo reato. Le argomentazioni della Corte di appello a sostegno della scelta sono apparenti o comunque contraddittorie.
Anche in ordine agli aumenti per i delitti di cui ai capi C), D) ed E) evidenti sono la divergenza quantitativa tra le cornici edittali a raffronto e la contraddittorietà delle deduzioni articolate in termini sovrapponibili a quelle spiegate per il delitto associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato, dovendosi preliminarmente dare atto del suindicato errore materiale, alla correzione del quale dovrà provvedere la Corte d’appello di Napoli, secondo quanto disposto dall’art. 130 del codice di rito.
L’errore andrà corretto dando prevalenza alla pena detentiva determinata in motivazione (anni quattro, mesi uno e giorni venti di reclusione) su quella, più sfavorevole, indicata nel dispositivo letto in udienza, poi riportato in calce alla sentenza depositata (anni quattro, mesi due e giorni dieci di reclusione).
Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che faccia ritenere errato il dispositivo o parte di esso (cfr., ad es., Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, COGNOME, Rv. 284316 – 01; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 – 01; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, COGNOME, Rv. 273269 – 01; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, COGNOME, Rv. 267082 – 01).
Questo orientamento muove dall’esigenza di risolvere quei casi in cui la divergenza dipende da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo e, sul presupposto che in questa evenienza il contrasto è solo apparente, si ritiene legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire la effettiva portata della decisione al fine di individuare l’errore e di eliminarne gli effetti.
Nel caso di specie risulta evidente che la pena indicata in dispositivo sia stata il frutto di un errore di calcolo, considerato che la Corte territoriale ha quantificato in un mese e venti giorni di reclusione l’aumento di pena, quanto alla detentiva, per ciascuno dei reati di cui ai capi C), D) ed E), per complessivi mesi cinque che, sommati alla pena detentiva di anni cinque, mesi nove e giorni quindici di reclusione di reclusione, hanno portato alla pena complessiva finale di anni sei, mesi due e giorni quindici di reclusione, ridotta per il rito alla pena finale di anni quattro, mesi uno e giorni venti di reclusione, oltre alla multa.
3. Ciò premesso, il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza ha fornito logica e non contraddittoria motivazione delle ragioni per le quali ha determinato in due mesi di reclusione ed euro 300 di multa l’aumento a titolo di continuazione per il reato associativo e in un mese e venti giorni di reclusione ed euro 300 di multa l’aumento di pena per ciascuno dei reati di cui ai capi C), D) ed E), inferiore a quello determinato in primo grado e nelle due sentenze di appello poi annullate, pur nella consapevolezza dei limiti edittali inferiori rispetto a quelli di altri reati commessi dall’imputato.
Va ricordato, infatti, che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01) hanno affermato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato i rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (in senso adesivo, di recente, vds. Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681 – 01).
A specificazione di tale principio, si è affermato, con argomentazione del tutto condivisibile, che il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01; in senso conforme vds., da ultimo, Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01).
Nel caso di specie, l’aumento di due mesi di reclusione ed euro 300 di multa per ciascuno dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere, resistenza a pubblico ufficiale aggravata, porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e ricettazione sono stati estremamente modesti, considerata la pena edittale prevista per detti delitti.
Non sono in alcun modo ravvisabili, dunque, la violazione di legge e il vizio di motivazione denunciati dal ricorrente.
All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/02/2026.