Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38173 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38173 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro p.t. avverso l’ordinanza del 17/03/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME; letta la memoria depositata dai difensori di COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, in sede di rinvio disposto da Sez. 3, n. 38926 del 2 ottobre 2024, ha accolto l’istanza di riparazione di errore giudiziario proposta da COGNOME NOME a seguito del suo proscioglimento per insussistenza del fatto dalle imputazioni di cui agli artt. 110 cod. pen., 2622 cod. civ. e 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, seguito alla revisione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 3 settembre 2013 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Torino le aveva applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa. La Corte d’appello ha liquidato la somma complessiva di euro 74.000, con condanna RAGIONE_SOCIALEo Stato alle spese del giudizio liquidate (con successivo provvedimento su istanza RAGIONE_SOCIALEa parte) in euro 22.647, oltre oneri e accessori di legge.
Il rinvio ha fatto seguito al precedente integrale annullamento, disposto da Sez. 4 n. 10423 RAGIONE_SOCIALE‘8/2/2023, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 5 novembre 2021, con la quale la Corte d’appello di Milano, riconosciuto l’indennizzo per l’ingiusta detenzione subita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 2, cod.proc.pen., aveva respinto per il resto l’istanza, così come formulata.
I giudici di merito hanno ricordato che Sez. 4 n. 10423 RAGIONE_SOCIALE‘8/2/2023 aveva puntualizzato che la revisione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di patteggiamento era intervenuta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 630, primo comma lett. a), cod.proc.pen., aveva fissato il principio secondo il quale, all’esito del giudizio di revisione conseguente alla revoca RAGIONE_SOCIALEa sentenza di patteggiamento per contrasto di giudicati, la richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, non essendo causa RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario. Inoltre, hanno evidenziato che Sez. 3 n. 38926 del 2/10/2024 aveva annullato l’ordinanza del giudice del rinvio in quanto non aveva adeguatamente verificato, come richiesto dalla sentenza di annullamento, se fosse stata l’imputata, con la propria condotta, a far sì che a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza di patteggiamento fossero stati posti fatti inconciliabili con quelli stabiliti in altra sentenza penale passata in giudicato.
Ciò premesso, l’ordinanza impugnata ha dato atto che il giudizio di revisione aveva affermato che la consulenza RAGIONE_SOCIALEa difesa di NOME COGNOME – fratello RAGIONE_SOCIALE‘istante, imputato dei medesimi reati e assolto in via definitiva – e le dichiarazioni testimoniali di COGNOME e COGNOME avevano confutato i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘accusa nel giudizio svolto nei riguardi RAGIONE_SOCIALEo stesso NOME COGNOME. Erano quindi stati accertati fatti inconciliabili con quelli posti a base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di NOME COGNOME e riconducibili agli esiti RAGIONE_SOCIALEa relazione RAGIONE_SOCIALE, alla consulenza attuariale del dott. NOME COGNOME, a intercettazioni telefoniche e a sommarie informazioni acquisite nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini. In particolare, si era accertata l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa contestata indicazione del dato falso relativo alla’ riserva sinistri’ nel bilancio SAI 2010, né erano state accertate violazioni RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia assicurativa o il mutamento del moRAGIONE_SOCIALEo attuariale dall’annualità 2009 all’annualità 2010, né ancora si era verificata l’omessa indicazione in nota integrativa del fenomeno RAGIONE_SOCIALEe riaperture degli anni 2008 e 2009. Dunque, non era stato violato alcun obbligo normativo e, comunque, non risultava integrata sotto il profilo oggettivo la violazione contestata. Quanto al capo d’imputazione sub 2), la sentenza del GUP di Milano aveva assolto NOME COGNOME perché non vi era prova che con il comunicato del 23
marzo 2011 si fosse occultata una perdita idonea a determinare in concreto l’alterazione del valore RAGIONE_SOCIALEe azioni societarie.
Così ricostruiti i contenuti essenziali RAGIONE_SOCIALEa decisione di assoluzione, l’ordinanza impugnata, alla pagina 9, ha posto la questione RAGIONE_SOCIALEa necessaria verifica del comportamento RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, che ha ritenuto, anche se abdicativo, non caratterizzato da dolo o colpa grave.
Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il Procuratore generale di Milano articolando i seguenti motivi, sintetizzati come segue ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
-Con il primo motivo, si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 627, comma 3, cod.proc.pen., in quanto l’ordinanza non avrebbe rispettato l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di annullamento, la quale, richiamandosi alla precedente Sez. 4 RAGIONE_SOCIALE‘8 febbraio 2023, aveva disposto in primo luogo di procedere alla ricostruzione del fatto storico emerso all’interno del procedimento conclusosi con la sentenza di patteggiamento e, ritenuto inconciliabile con quello che aveva condotto alla sentenza di assoluzione. Occorreva comprendere in che modo si fosse formato il materiale d’indagine che aveva determinato la ricostruzione del fatto storico emerso nella sentenza di patteggiamento e quali circostanze concrete avessero portato alla diversa sentenza definitiva di assoluzione inconciliabile con quella di patteggiamento. In questo frammento RAGIONE_SOCIALEa complessiva operazione logica, si sarebbe dovuto verificare, con valutazione ex post, l’incidenza del comportamento RAGIONE_SOCIALE‘imputata prosciolta in sede di revisione, se connotato da dolo o colpa grave tale da determinare l’errore giudiziario in modo esclusivo. Se, in altri termini, la mancata scoperta o la mancata acquisizione di nuove prove, idonee a consentire il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. in sede di patteggiamento, sia addebitabile al comportamento RAGIONE_SOCIALEa COGNOME. A questo proposito, con giudizio ex ante, i giudici avrebbero dovuto accertare se, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe conoscenze del soggetto agente e RAGIONE_SOCIALEe peculiarità del caso concreto, la COGNOME avesse tenuto un comportamento doloso o gravemente colposo, determinante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziale. La Corte d’appello, non rispettando tali indicazioni, aveva destinato gran parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione ai contenuti RAGIONE_SOCIALEa sentenza del GUP del Tribunale di Milano di assoluzione di NOME COGNOME, a quelli RAGIONE_SOCIALEa sentenza di patteggiamento relativa a NOME COGNOME, nonché a quanto affermato dalla sentenza di revisione, proseguendo all’esame confuso dei piani del giudizio da effettuarsi ex post con quello relativo alla dimensione soggettiva RAGIONE_SOCIALEa condotta, da svolgersi con valutazione ex ante. Sostanzialmente, ritenuta errata la consulenza del pubblico ministero di Torino, aveva valutato la condotta di NOME COGNOME non colposa perché la stessa non era in grado di effettuare una valutazione tecnica RAGIONE_SOCIALEa stessa
consulenza. Per questo sarebbe stato eluso l’obbligo del giudice del rinvio di rispettare le indicazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza di annullamento.
-Con il secondo motivo, si lamenta l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, in ragione del fatto che la Corte territoriale aveva accolto l’istanza richiamandosi semplicemente alle motivazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria, senza valutare il materiale acquisito nel processo e controllare la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni richieste dall’art. 643 cod.proc.pen.
-Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione. Si ribadisce l’assenza, nel processo logico RAGIONE_SOCIALEa motivazione, RAGIONE_SOCIALEa disamina del contenuto degli atti relativi anche alla fase cautelare e, in particolare, ai verbali RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dall’istante negli interrogatori del 24 luglio 2013 e del 31 luglio 2013, pur allegati all’istanza. Risultava anche obliterata la richiesta del pubblico ministero di considerare separatamente la condotta tenuta prima RAGIONE_SOCIALEa irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di patteggiamento e quella relativa al periodo successivo e, quindi, in fase esecutiva. Il profilo soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘istante era poi, inspiegabilmente, stato valutato in maniera diametralmente opposta a quanto dalla stessa COGNOME tratteggiato nell’istanza di riparazione e nei suoi 58 allegati, relativi agli importanti e prestigiosi traguardi professionali raggiunti dalla stessa. Proprio le competenze professionali possedute avrebbero potuto indurre la COGNOME a coltivare la propria difesa mediante consulenza tecnica in grado di confutare l’accusa. La Corte d’appello non aveva valutato i due diversi segmenti del periodo di detenzione presofferto (17 luglio 2013 – 19 settembre 2013) e quello espiato (19 ottobre 2018 – 7 novembre 2018). Per il secondo periodo, si sarebbe dovuta valutare l’incidenza dei contenuti RAGIONE_SOCIALEa relazione RAGIONE_SOCIALE‘UEPE nella quale si leggeva che NOME COGNOME aveva ammesso le proprie responsabilità e accettato la condanna. Mancava del tutto, inoltre, la motivazione relativa al quantum liquidato, nonostante la requisitoria del pubblico ministero avesse sollecitato un diverso esito per l’ingiusta detenzione subita nella fase cautelare.
6.1. Propone ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe anche il RAGIONE_SOCIALE, il quale, con separata impugnazione, ricorre anche avverso il provvedimento del 9 aprile 2025 con il quale, inaudita altera parte , la Corte d’appello ha liquidato le spese del giudizio in favore RAGIONE_SOCIALE‘istante.
Vengono articolati i seguenti motivi, così sintetizzati:
-Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 627, comma 3, cod.proc.pen., essendo rimasti inosservati i principi espressi dalle due sentenze di annullamento disposte dalla Corte di cassazione. La Corte d’appello, muovendo da un’ottica civilistica avrebbe dovuto esaminare le allegazioni RAGIONE_SOCIALEa parte istante, constatandone la fondatezza ai fini del
riconoscimento del diritto preteso; invece, aveva motivato l’accoglimento fondandosi solo sul profilo soggettivo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
Inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 643 cod.proc.pen. Era stato disatteso il principio che impone al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario, diversamente da quanto avviene per la formulazione del giudizio di responsabilità penale, la verifica RAGIONE_SOCIALEa idoneità RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALE‘istante a determinare l’errore giudiziario in quanto fattore condizionante RAGIONE_SOCIALEa produzione del medesimo. Tale violazione sarebbe resa evidente dal confronto con la diversa valutazione RAGIONE_SOCIALEe competenze professionali espresse dalla Corte d’appello di Milano in seno all’analogo giudizio svoltosi nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sorella RAGIONE_SOCIALE‘istante, NOME COGNOME, pure imputata dei medesimi reati e componente del Consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE
Vizio di motivazione in punto di an debeatur. Si deduce che l’ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe emergenze processuali rappresentate. Fermo restando che la mera richiesta di patteggiamento non possa ritenersi ostativa, la Corte d’appello avrebbe trascurato di valutare il contegno RAGIONE_SOCIALE‘ istante sulla base degli stessi elementi da lei offerti al giudice caduto in errore, così eventualmente ravvisandovi l’incuria, l’indifferenza o la grave imprudenza che la Corte di cassazione aveva indicato a parametro RAGIONE_SOCIALEa colpa grave. Tali caratteri sarebbero emersi dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa richiesta di patteggiamento, contenente il riconoscimento di atteggiamenti impropri, da amministratore, pur senza deleghe, sintomatici RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza che il comportamento passato avrebbe potuto essere censurato per leggerezza e superficialità, soprattutto nei versanti finanziari. Anche la relazione di indagine sociale diretta all’UEPE al fine di ottenere una misura sostitutiva dava atto del pieno riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe responsabilità addebitatale. L’ordinanza del GIP del 7 agosto 2013, inoltre, aveva dato atto RAGIONE_SOCIALEe affermazioni RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, con le quali la stessa aveva riconosciuto come esistesse una aspettativa concreta, anche RAGIONE_SOCIALEa stessa quale presidente di RAGIONE_SOCIALE, di far conseguire guadagni diretti ai soci RAGIONE_SOCIALE e onorare i debiti verso istituti di credito per finanziamenti ricevuti.
Vizio di motivazione relativamente al quantum liquidato. I giudici avevano fatto ricorso a un parametro equitativo pari a euro 1000 al giorno, notevolmente superiore a quello aritmetico, senza fornire alcuna giustificazione di tale determinazione.
Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 643 cod. proc. pen. e 1227 e 2056 cod. civ. Si rileva che, anche a voler ritenere insussistente la colpa grave, certamente avrebbe dovuto ritenersi quella lieve, con la conseguente necessaria riduzione RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Con il ricorso relativo all’ordinanza del 9 aprile 2025, il RAGIONE_SOCIALE articola gli ulteriori seguenti motivi:
con il primo motivo, deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 646 cod.proc.pen. in quanto l’ordinanza del 17 marzo 2025 aveva disposto la condanna RAGIONE_SOCIALEo Stato alle spese del procedimento e tali spese non possono essere confuse con le spese di lite che, nell’ambito di una vertenza di carattere privatistico, devono essere liquidate dal giudice. Dunque, l’ordinanza integrativa, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione da parte del MEF, essendosi consumata la potestas iudicandi RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, deve ritenersi illegittima;
-con il secondo ed il terzo motivo, si deduce l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 568 cod.proc.pen., in quanto violerebbe il principio che regola il regime d’impugnabilità in cassazione dei provvedimenti emessi dalla Corte d’appello, e anche RAGIONE_SOCIALE‘art. 646 cod.proc.pen., in quanto la decisione era stata presa su istanza RAGIONE_SOCIALEa parte senza disporre il contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte avversa e senza rispettare la regola secondo cui la parte parzialmente soccombente ha l’onere di impugnare il capo RAGIONE_SOCIALEa decisione che ritiene illegittimo e non chiederne la sostanziale correzione;
con il quarto motivo, si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 130 cod.proc.pen., giacché, fermo restando quanto sopra dedotto, l’integrazione operata non potrebbe essere comunque considerata quale omissione suscettibile di essere emendata con il procedimento di correzione di errore materiale;
con il quinto motivo, si deduce l’inosservanza e l’erronea RAGIONE_SOCIALE‘art. 646, comma 2, cod.proc.pen., per l’omessa instaurazione del necessario contraddittorio tra le parti;
con il sesto motivo, si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. e la mancanza di motivazione con riferimento alla possibilità, guardando alle peculiarità RAGIONE_SOCIALE ‘iter processuale, RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
I difensori di NOME COGNOME hanno depositato memoria con la quale insistono per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza di tutti i ricorsi e per la conferma RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal Procuratore generale di Milano e quello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 17 marzo 2025,
sostanzialmente vertenti sulle medesime questioni, vanno trattati congiuntamente.
Sono fondati, nei termini che seguono, i motivi che attengono al riconoscimento del diritto alla riparazione, restando in conseguenza assorbiti quelli relativi alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘importo.
La Corte d’appello di Milano, giudice del rinvio disposto da Cass. Sez. 3, n. 38926 del 2 ottobre 2024, avrebbe dovuto sulla base dei complessivi dicta RAGIONE_SOCIALEe sentenze di annullamento:
valutare, in rapporto alla domanda di riparazione per errore giudiziario avanzata, se fosse stata l’imputata, con la propria condotta, a far sì che a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza di patteggiamento venissero stabiliti fatti inconciliabili con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile;
poi, con giudizio ex ante , alla luce del caso concreto e RAGIONE_SOCIALEe conoscenze del soggetto agente, accertare se il ritenuto comportamento causale ed esclusivo fosse altresì doloso o gravemente colposo;
inoltre, attesi gli errori in cui era caduta l’ordinanza in quella sede impugnata, Sez. 3 n. 38926 del 2024 ha demandato al medesimo giudice di:
-definire in maniera puntuale e precisa i fatti inconciliabili con quelli stabiliti con l’altra sentenza penale irrevocabile e le loro fonti;
-stabilire, altresì, se i fatti inconciliabili emersi nel giudizio definito con il patteggiamento fossero stati determinati dalla condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputata in maniera causale e non concausale e senza considerare le condotte successive alla stessa sentenza in quanto distoniche e non pertinenti.
L’ordinanza impugnata, dopo aver ripercorso in dettaglio i contenuti di Sez. 4 n. 10423/2023, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 29 aprile 2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano e di Sez. 3 n. 38926 del 2 ottobre 2024, ha affermato (pag. 5) che il perimetro del giudizio di rinvio era ormai riconducibile alla valutazione dei soli elementi accusatori estrapolabili dalla sentenza di patteggiamento, e cioè le dichiarazioni rese dalla COGNOME e la consulenza del P.M., non potendo attribuirsi rilevanza a fatti successivi.
La consulenza del P.M. era stata invalidata dalla consulenza redatta successivamente per conto di NOME COGNOME, ritenuta valida scientificamente ed utilizzabile dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘abbreviato. Quanto poi alle dichiarazioni rese dalla COGNOME, si trattava di dichiarazioni del tutto generiche e oggettivamente attribuibili sicuramente anche a uno stato di prostrazione psicologica RAGIONE_SOCIALEa stessa. Ciò era
stato dimostrato dalle condizioni di vita sempre peggiori vissute dalla COGNOME a partire dall’ingresso nell’istituto carcerario di Vercelli. Così, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, non era rinvenibile alcun comportamento che potesse essere definibile causa esclusiva RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario. L’errore era stato indotto solo dalla errata consulenza del pubblico ministero e dal fatto che si trattava di reati di carattere squisitamente tecnico-finanziario, richiedenti una competenza tecnica che, per come emerso dagli atti, non poteva riconoscersi alla COGNOME. La stessa era – ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello- soltanto la rampolla di una famiglia finanziariamente estremamente capiente, che doveva rivestire un ruolo sostanzialmente meramente simbolico e di riferimento storico anche per gli investitori e il mercato azionario in generale.
La motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, ripresi i contenuti RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 38 del 1° aprile 2019, con cui la Corte d’appello di Milano accolse l’istanza di revisione, assolvendo NOME COGNOME, ha nuovamente preso atto (pag. 9) che, se l’addebito principale RAGIONE_SOCIALE‘accusa ovvero l’alterazione del bilancio 2010 era rimasto escluso nella sua sussistenza materiale, ciò che rimaneva da verificare era solo il comportamento RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, che è stato ritenuto certamente espressivo di rinuncia alla difesa ma, al tempo stesso, inidoneo a determinare l’errore giudiziario in modo esclusivo. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata, si era trattato del comportamento di un imputato non pienamente consapevole RAGIONE_SOCIALE‘esatto assunto contestativo da parte del pubblico ministero e cosciente solo del fatto di ricoprire un ruolo di carattere apicale, circostanza che può aver instillato nell’istante il dubbio sulle proprie capacità tecniche.
6. La motivazione non rispetta gli obblighi imposti dall’art. 627, comma 3, cod.proc.pen. al giudice del rinvio. La stessa si è limitata a giustapporre i contenuti RAGIONE_SOCIALEe sentenze di annullamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, RAGIONE_SOCIALEa sentenza di patteggiamento e di quella che ha disposto la revisione e l’assoluzione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, senza sviluppare l’indagine dettagliata del formarsi RAGIONE_SOCIALEa base probatoria di ciascuno dei procedimenti di merito definiti con sentenze tra loro inconciliabili.
Lo sviluppo logico di tale segmento RAGIONE_SOCIALEa motivazione avrebbe dovuto conseguire il risultato di isolare dal compendio probatorio offerto dall’accusa, sin dalla fase cautelare, la condotta difensiva assunta dall’istante e di tale contegno la Corte d’appello avrebbe dovuto dare piena ed esatta contezza, indicando testualmente i contenuti RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dalla parte nella fase precedente alla pronuncia di applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena. Così da consentire, con giudizio ex post , allo stesso giudice del rinvio di valutare l’incidenza causale del medesimo contegno sull’errore di giudizio commesso dal giudice del patteggiamento nel non ravvisare
alcuna ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. al momento RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena su richiesta RAGIONE_SOCIALEe parti.
La Corte d’appello avrebbe dovuto accertare, avvalendosi degli atti del processo e offerti dalle parti, la valenza causale, esclusiva o meno, RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, considerando ex post , sul piano oggettivo, l’efficacia causale RAGIONE_SOCIALEe eventuali ammissioni sulla effettiva sussistenza dei fatti contestati.
Una volta verificata, sul piano oggettivo, la sussistenza e l’entità RAGIONE_SOCIALE‘apporto causale RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputata sino al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di patteggiamento, si sarebbe dovuto compiere l’ulteriore accertamento, questa volta ex ante , relativo allo stato soggettivo doloso o gravemente colposo RAGIONE_SOCIALEa stessa COGNOME. Al contrario, l’ordinanza impugnata, omesso integralmente lo sviluppo logico appena descritto, ha considerato scusabili, per la incompetenza tecnica RAGIONE_SOCIALE‘istante, le non meglio indicate affermazioni abdicative RAGIONE_SOCIALEa difesa. Si tratta, peraltro, di affermazioni certamente illogiche, in quanto prive di sostegno argomentativo e palesemente discordanti con quanto la stessa COGNOME aveva rappresentato e documentato circa le proprie qualità professionali e tecniche nel campo finanziario e con quanto era stato giudizialmente riconosciuto, nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari, in termini di mancata vigilanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sulle operazioni finanziarie RAGIONE_SOCIALEa società dalla stessa amministrata se non di consapevole adesione a scelte finanziarie azzardate in quanto indirizzate a prediligere la distribuzione di utili piuttosto che una ottica conservativa in linea con lo stato patrimoniale e finanziario RAGIONE_SOCIALEa società.
In definitiva, accolti i motivi dei ricorsi proposti dalla Procura generale e dal RAGIONE_SOCIALE relativi all’ an RAGIONE_SOCIALEa riparazione pretesa, è evidente che restano assorbiti tutti gli altri motivi, in quanto riferiti a profili ulteriori e dipendenti dal riconoscimento del diritto.
Quanto al ricorso proposto avverso l’ordinanza del 9 aprile 2025, di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, va osservato che, trattandosi di pronuncia autonoma ma accessoria rispetto all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa, in questa sede oggetto di annullamento, la stessa non può che rimanere analogamente assorbita.
Consegue l’annullamento RAGIONE_SOCIALEe ordinanze impugnate, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano da svolgere alla luce dei principi di diritto
sopra indicati. Allo stesso giudice rinvia la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così è deciso, 28/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME