Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34265 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34265 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9.6.2023, la Prima Sezione di questa Corte di cassazione, ha rigettato – per quanto qui di interesse – il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza del 23.6.2022 della Corte di Appello di Napoli, la quale aveva confermato la decisione del Tribunale della medesima città del 16.03.2021, che aveva dichiarato il NOME colpevole del reato di partecipazione all’associazione di tipo camorristico condannandolo alla pena di giustizia.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario per cassazione il NOME, tramite il proprio difensore di fiducia, affidando le censure ad un unico motivo.
Con esso si rappresenta che col ricorso per cassazione si era invocata pronuncia di annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli per violazione e falsa applicazione degli articoli 125, 192 del codice di procedura penale e 416-bis cod. pen., e per motivazione contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, per avere la Corte di merito ritenuto integrati gli estremi della “mafiosità” del RAGIONE_SOCIALE contestato al capo A) dell’imputazione sulla scorta di argomentazioni viziate.
La Corte di cassazione nel rigettare il ricorso proposto in tali termini è incorsa in errore percettivo in ordine alla qualificazione giuridica causato da un lapsus nella lettura degli atti e per effetto di ciò ha omesso la valutazione in concreto di specifiche argomentazioni sviluppate con il ricorso sicuramente dirimenti, vizi questi senz’altro denunciabili a mezzo ricorso straordinario ex art. 625-bis del codice di rito.
In altri termini, la Corte di cassazione ha errato nel ritenere immune da vizzi la sentenza della Corte di appello in punto di qualificazione giuridica del fatto RAGIONE_SOCIALE, in tal modo omettendo di considerare í vari profili che si erano posti in rilievo con l’impugnazione.
Tali profili riguardavano in particolare: a) l’insussistenza di un rapporto di continuità tra il RAGIONE_SOCIALE e la cosca storica nota come RAGIONE_SOCIALE di cui avevano fatto parte NOME COGNOME ed NOME COGNOME; B) la » insussistenza dei requisiti integranti la fattispecie di cui all’art. 416-bis; la f di intimidazione e il conseguente assoggettamento erano stati ritenuti sussistenti
senza alcuna concreta acquisizione probatoria circa il “patimento” del territo asserita pertinenza del sodalizio di quell’assoggettamento ed om conseguente alla forza dì intimidazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, richiesta norma incriminatrice.
In materia di associazioni aventi le caratteristiche della “mafiosità” nec l’accertamento dell’ottenimento da parte della nuova consorteria dell’effe dominio nel contesto socio-economico del territorio di riferimento, ave connotati della forza di intimidazione e della conseguente omertà.
E’ l’associazione, e soltanto essa, secondo il costante insegnamento d giurisprudenza di legittimità, indipendentemente dal compimento di specifici di intimidazione da parte dei singoli associati, a dovere esprimere il m mafioso e la sua capacità di sopraffazione.
Nella delineata prospettiva il ricorrente ritiene che nel valutare sopraindicati si sia incorso, per mera svista, nel denunciato errore material conseguita l’omessa valutazione delle doglianze in ordine alla pres derivazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con erronea affermazione de “traslazione” dell’avviamento criminale ascrivibile (così testualmente in ricor
3. Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.1 che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.l ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 11, comma 7, d. I. 30 dicem 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 – senza l’intervento delle parti hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedend dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, non essendo proposto ai fini della correzion errori materiale o di fatto contenuti nella sentenza e collocandosi, dunque, fuori dei limiti previsti dall’art. 625-bis cod. proc. pen.
L’errore materiale e l’errore di fatto, ìndicati dall’art. 625-bis cod. p come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della co di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata risponden
tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo – che è quello che sì è ritenuto far valere nel caso di specie col ricorso in scrutinio – in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giud di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad un non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato d norme sostanziali e processuali (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 Rv. 273193 – 01).
In particolare, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, e o del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connota dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Dunque, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (ex plurimis Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv, 221280).
Anche l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., nè determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre, esso, deve essere ricondotto alla figura dell’errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea
supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221283 – 01; questa Corte in motivazione ha precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sè, l’accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimit sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto; conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, COGNOME, non massimata; cfr. altresì Sez. 2, Sentenza n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982 – 01; ovvero solo ove il vaglio del motivo sarebbe stato decisivo ai fini della diversa decisione invocata). L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rime previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste, invero, in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influen esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, Sentenza n. 16103, Rv. 221280 – 01 cit., questa Corte ha precisato in motivazione che: 1) – qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) – sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti d impugnazioni ordinarie; 3) – l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, no risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma i quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, COGNOME, non massimata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Principi di diritto questi alla stregua dei quali si è imposta la decisione qu assunta.
Nella specie si contesta la qualificazione giuridica di associazione ai dell’art. 416 bis c.p. del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dì cui al capo A) della imput lamentando un errore di fatto consistito nel ritenere dimostrato che il riferibile a COGNOME NOME NOME COGNOME NOME fosse uno sviluppo del soda pregresso, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il solo fatto che di esso facevano parte COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, ed avesse utilizzato – volto a proprio vantaggi notorietà e l’assoggettamento omertoso derivante dalla operatività di tal (quale RAGIONE_SOCIALE mafioso già occupante in maniera stabilmente radicata il quar napoletano della Sanità).
Le doglianze che si è inteso sollevare attengono quindi al tema d qualificazione giuridica del fenomeno RAGIONE_SOCIALE di cui al cap dell’imputazione, qualificato dai giudici di merito con decisione che la Corte di cassazione ha ritenuto immune da censura.
Esse, di là dell’inquadramento generale della fattispecie criminos argomento teso ad evidenziare i tratti essenziali dell’impostazione in diri ad essa si attaglia, impingono punti specifici della sentenza impug segnatamente passaggi argomentativi estrapolati dal complesso motivazional sulla cui base si è inteso costruire l’assetto deduttivo oggetto del r scrutinio, che pecca quindi di una visuale del tutto parziale.
La sentenza impugnata, infatti, nel fornire puntuale risposta alle ce azionate in quella sede, ha solo in parte fondato il suo convincimento ci bontà della ricostruzione qualificatoria dei giudici di merito sulla evidenz della derivazione del RAGIONE_SOCIALE in argomento da quello RAGIONE_SOCIALE – evocata soprattutt fine di spiegare la rapidità della sua imposizione sul territorio – av premessa posto in rilievo ben altri indicatori.
Ha innanzitutto posto in evidenza questa Corte nella sentenza impugnat che la pronuncia della Corte di appello – costituente un unico c argomentativo con quella di primo grado – aveva analiticamente indicat plurimi elementi sintomatici della natura mafiosa del RAGIONE_SOCIALE desu principalmente da numerose conversazioni intercettate, interpretate alla della correlata attività investigativa di riscontro, delle dichiara collaboratori di giustizia e delle risultanze dì separati procedimenti pena genericamente contestate.
In particolare, ha precisato in premessa la sentenza impugnata che la Co di appello aveva fatto riferimento innanzitulto alla struttura gerarchica organizzata con una distribuzione dei ruoli; ali`assoggettamento dei sodali
direttive dell’apicale NOME COGNOME; al programma criminale indeterminato articolato in una pluralità di condotte criminose in diversi settori dì interess quali il traffico di stupefacenti, le estorsioni, i reati in materia di armi, omicidiari anche eclatanti attuati in funzione dell’egemonizzazione del territorio; alla percezione da parte dei sodali di una “mesata” legata all’apporto assicurato all’attuazione del programma; all’accertata disponibilità di un numero considerevole di armi da fuoco strumentale alla realizzazione di azioni ai danni dei RAGIONE_SOCIALE avversari, nonché all’esteriorizzazione della forza di intimidazione del sodalizio; alla consumazione di . una pluralità di reati-fine quali estorsioni e violazioni in materia di stupefacenti da cui erano tratte le risorse destinate a alimentare la cassa del RAGIONE_SOCIALE; alla pervasività del fenomeno criminale nel contesto territoriale desunta dalle condotte prevaricatorie e ritorsive effettuat dal RAGIONE_SOCIALE in chiave antagonista rispetto ai RAGIONE_SOCIALE rivali del COGNOME e dei COGNOME, sfociate in più episodi omicidiari oggettivamente idonei, per la reiterazione e le modalità esecutive efferate ed incuranti dell’eventuale coinvolgimento di persone estranee, ad ingenerare un clima di paura e un forte condizionamento nel contesto sociale di riferimento; alla reazione che lo svolgimento dell’attività illecita in forma associata aveva generato nei RAGIONE_SOCIALE storici operanti nello stesso territorio: addirittura il RAGIONE_SOCIALE COGNOME aveva allontanato, meglio, cacciato i familiari di NOME dai rione Sanità sigillando le porte dell rispettive abitazioni per assicurarsi del loro definitivo allontanamento.
Sulla scorta della pluralità di tali indicatori la sentenza impugnata ha concluso che il giudice di appello avesse convincentemente rilevato come non potesse dubitarsi che la strutturata associazione per delinquere diretta da NOMECOGNOME e prima della sua uccisione, da NOME COGNOME, fosse dotata di forza intimidatrìce tale da ingenerare un clima di assoggettamento, sentimenti di omertà, di rispetto e di paura nella comunità del quartiere, conferendo alla socletas sceleris una chiara matrice mafiosa.
Non ha mancato di sottolineare – sempre in risposta alle questioni sollevate in appello – come ai fini della prova deila matrice mafìosa dell’organizzazione militasse anche la circostanza che il RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME avesse ingaggiato una vera e propria guerra di mafia con gli storici RAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME.
Ha ritenuto che costituissero una significativa conferma della natura mafiosa della compagine in argomento sia il iivello di contrapposizione tra i gruppi criminali de quibus, sia il dato obiettivo che i RAGIONE_SOCIALE rivali riconoscessero una forte pericolosità al RAGIONE_SOCIALE “emergente” ritenendolo in grado di contrastare la propria
egemonia sul territorio ed il controllo delle attività illegali su di esso tanto da arrivare al punto di uccidere NOME COGNOME e di allontan territorio controllato i familiari di NOME COGNOME.
Non si tratta, invero, osserva la sentenza impugnata, di inferire il ca mafioso di un RAGIONE_SOCIALE da quello giudizialmente accertato dei gruppi contrappo ma di attribuire adeguata rilevanza, ai fini della prova della capacità intim della nuova formazione, al chiaro riconoscimento da parte di esponenti di pacificamente mafiosi della pari capacità criminale della struttura facente COGNOME, e prima della morte, anche ad COGNOME, fonte di “preoccupazione” e allarme per i gruppi “storici” nonostante il consolidato dominio sul territori
Ciò posto, si deve rilevare che la sentenza impugnata non solo ha dato dei motivi che il ricorso in scrutinio assume non considerati – circostanza rigore potrebbe già di per sé escludere la configurabilità dell’errore perc ma ha anche esaminato e vagliato le censure riportate, fornendo rispo certamente prive di errori percettivi a quelli che erano i dubbi sollevat appello e qui in buona sostanza riproposti, come si versasse in un ulteriore di giudizio.
Il ricorso attraverso gli errori dedotti ha colpito solo una parte delle em processuali sulle quali si fonda la sentenza di appello richiamata e confer dalla pronuncia impugnata nella presente sede; di ben altri tasselli si co infatti la ricostruzione recepita dai giudici di merito.
Pertanto, quello che il ricorrente contesta sono in realtà essenzialme valutazioni effettuate dai giudici, ovvero aspetti che non sono censurabi sensi dell’art. 625-bis, c.p.p. (v. Sez. 2, n. 29450 del 08/05/201 27/06/2018, Rv. 273060; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013. Rv, 256293). Diversamente opinando, si finirebbe per fuoriuscire dai confini dell’istituto, stato introdotto nel sistema per eliminare í vizi dì percezione e non anche di ragionamento (v. Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023 Cc. (dep. 18/03/2024) Rv 286048 – 01); Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023 Cc. (dep. 04/01/2024) R 285553 – 01).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilit ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesi atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di u
somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazio alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso il 17/7/2024.