Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 112 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 112 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 02/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME UBALDA MACRI’
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, in data 05/11/2024, dep. 2025,
n. NUMERO_DOCUMENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 05/11/2024, n. 10909/2025, la Sezione quarta penale della corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato da XXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Potenza il 10/05/2024 che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta dall’odierno ricorrente, poichØ condannato per il reato di cui all’art. 609-quater, comma 1, n. 1, cod. pen. commesso, quale
s
a
c
e
r
d
o
t
e
,
a
i
d
a
n
n
i
d
i
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che frequentava l’oratorio nel periodo compreso tra il 2009 e il 2010; condanna divenuta definitiva a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso pronunciata dalla Sezione terza di questa Corte, con sentenza n. 33678 del 07/06/23.
Avverso il provvedimento ricorre l’imputato per violazione dell’articolo 625-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., 630 e 634 cod. proc. pen., in riferimento alla ricostruzione dell’epoca di perpetrazione degli addebiti.
Premette il ricorrente di essere stato condannato definitivamente, con sentenza della Corte di appello di Lecce del 9 novembre 2022, per violenza sessuale, avendo abusato, nell’esercizio delle proprie funzioni, del minore NUMERO_CARTA, nel periodo in cui questi, divenuto chierichetto, frequentava la canonica. Successivamente alla pronuncia di irrevocabilità della sentenza erano emersi elementi nuovi che avrebbero consentito il proscioglimento del condannato per intervenuta prescrizione ex art. 630, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 631 e 531 cod. proc. pen. Se, infatti, la condotta delittuosa si fosse protratta al massimo fino al 9 maggio 2010, al 9 novembre 2022, data della sentenza di secondo grado, sarebbe comunque maturato il termine massimo di prescrizione, pari a dodici anni e sei mesi, posto che la sanzione irrogabile per il delitto di cui all’art. 609-bis cod.
pen., richiamato quoad poenam dall’art. 609-quater cod. pen., era pari nel massimo a dieci anni di reclusione, e non era operante il raddoppio dei termini di prescrizione ex art. 157, comma 6, cod. pen., essendo stato inserito il riferimento al delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. con la legge n. 172 del 2012. Orbene, osserva la difesa che la prova nuova costituente elemento certo per datare l’epoca di commissione dei fatti era rappresentata dalla produzione di certificazione dalla quale poteva evincersi che la persona offesa aveva ricevuto la prima comunione il 10 maggio 2009, posto che il compito di chierichetto non poteva ricoprirsi se non dopo aver ricevuto la prima comunione. Tuttavia, la Corte di appello aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta, ritenendo che in nessun passaggio della sentenza si affermava che la persona offesa era diventata chierichetto subito dopo aver fatto la prima comunione; la Corte di cassazione aveva dichiarato la inammissibilità del ricorso richiamando quanto osservato dalla Corte di appello e concludendo che l’invocata prova risultava astrattamente irrilevante ai fini della sollecita retrodatazione del reato contestato.
Tanto premesso, la difesa osserva come se Ł vero che non fossero stati raccolti elementi tali da conclamare che la persona offesa fosse diventato chierichetto subito dopo aver fatto la prima comunione, era pur certo che soltanto dopo aver ricevuto tale sacramento poteva ricoprirsi il ruolo di assistente del celebrante, richiamando a tal fine le dichiarazioni rese dal teste XXXXXXXXXXXXX, secondo cui venivano fatti chierichetti i bambini che avevano già fatto la prima confessione e la prima comunione (pag. 39 delle trascrizioni), e la motivazione della sentenza di secondo grado, secondo cui la persona offesa aveva collegato temporalmente i fatti all’epoca in cui egli era diventato chierichetto, sottolineando come il teste XXXXXXXXXXXXX, catechista della persona offesa, aveva fissato nel 2009 l’esercizio di tale funzione da parte del bambino, specificando che la stessa poteva essere esercitata dai bambini che avevano già fatto la prima confessione e la prima comunione (pag. 27 della sentenza di secondo grado), per cui i fatti contestati non potevano che essere accaduti dopo il 10 maggio 2009. E le circostanze a) che gli abusi si fossero protratti per alcuni mesi nel periodo successivo a quello in cui la persona offesa era diventata chierichetto, b) che avesse svolto questa attività per tre, quattro, cinque mesi, c) che gli episodi di abuso erano in corso al settembre 2009, periodo in cui era insorto uno stato di malessere nel bambino, coevo alla scomparsa della nonna materna, da porre in relazione alla certificazione che la persona offesa aveva ricevuto la prima comunione il 10 maggio 2009 consente di collocare temporalmente le molestie subite non prima del 10 maggio 2009, di ritenere che fossero in corso al settembre 2009 e che, essendo durate cinque mesi circa, fossero cessate al febbraio 2010, con la conseguenza che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere per intervenuta prescrizione maturata nell’agosto 2022.
Deduce pertanto la difesa che la Corte di cassazione, nella sentenza impugnata, era incorsa in un errore sul fatto, sganciando la considerazione della nuova certificazione prodotta da ogni altra evenienza processuale, che aveva influito in modo decisivo sul processo formativo della volontà, indirizzando il contenuto della decisione che, senza quell’errore, sarebbe stata diversa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il Collegio premette che il particolare strumento dell’art. 625bis cod. proc. pen. Ł teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità Ł incontrastabilmente esclusa, oppure quando Ł supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi . O ancora, lì dove per una vera e
propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l’esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività (v. Sez. 1, n. 7189 del 13/02/2024, COGNOME, Rv. 285792).
La giurisprudenza di questa Corte Ł chiara nel ritenere che l’errore di fatto – verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).
Coerente corollario di tale assunto Ł che, ove la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non Ł configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; cfr. nello stesso alveo Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. 1, n. 23225 del 21/01/2021, COGNOME, non mass.).
Del tutto coerente con questa impostazione Ł, infine, la considerazione per cui il ricorso straordinario non Ł da ammettersi neanche quando venga dedotto un erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, essendo pure in tal caso prospettato un errore non di fatto, bensì di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 37243 dell’11/07/2014, Diana, Rv. 260817).
Del pari, conseguente all’impostazione illustrata (e sintetizzata anche da Sez. 1, n. 52985 del 16/05/2017, Novebaci, non mass.) si profila l’approdo secondo cui l’errore materiale e l’errore di fatto – indicati dall’art. 625bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione – consistono, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, e, il secondo (che qui rileva), in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, con l’effetto che rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e vanno ritenuti, quindi, inoppugnabili – anche gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193 – 01).
Infine, l’errore di fatto deve necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, nell’erronea supposizione di un fatto realmente influente sull’esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si Ł concluso il giudizio di legittimità. Pertanto, dalla decisività dell’errore di fatto deve trarsi il corollario che l’errore stesso resta irrilevante, agli effetti della disposizione di cui all’art. 625bis , qualora i motivi di ricorso risultino infondati, ovvero inconferenti rispetto al tema di indagine o non dedotti con l’appello. E, con particolare riferimento all’omesso esame di motivi infondati, in modo manifesto o non, Ł opportuno sottolineare che l’esclusione del ricorso straordinario trova convincente base giustificativa non solo nell’indicato principio di decisività dell’errore, ma anche in evidenti esigenze di economia processuale e nella irragionevolezza di una conclusione interpretativa, che, in caso di mancato esame di motivi privi di fondatezza, rendesse necessaria la rescissione della precedente decisione del giudice di legittimità e la sostituzione della stessa con una nuova decisione di contenuto perfettamente identico (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, cit.).
Nel caso di specie, in tutta evidenzia, non si verte in tema di errore di fatto, in quanto il ricorrente censura il percorso valutativo operato da questa Corte nella sentenza impugnata.
Infatti, il provvedimento evidenziava come la Corte di appello avesse correttamente operato il vaglio preliminare richiesto per il giudizio di revisione, ricordando che le condotte di abuso sessuale si erano verificate tra il 2009 e il 2010, che si erano protratte per sei/sette mesi e che la persona offesa aveva riferito di aver frequentato la parrocchia anche come chierichetto, senza però che, in nessun passaggio delle sentenze di merito, si fosse affermato che il minore fosse diventato chierichetto subito dopo aver fatto la prima comunione, per cui era stato logicamente concluso sul punto che la prova nuova costituita dalla data in cui la persona offesa aveva fatto la prima comunione finiva con l’essere irrilevante ai fini della retrodatazione del fatto e della intervenuta prescrizione del reato.
A fronte di ciò, rileva la natura meramente fattuale e rivalutativa del profilo di censura, finalizzato ad una diversa ricostruzione del fatto storico, così operando una valutazione il cui sindacato sfugge agli angusti profili di censura coltivabili in sede di rimedio straordinario.
Del resto, il ricorrente trascura di considerare che il profilo della prescrizione del reato Ł già stato esaminato dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 33678, emessa da questa Sezione il 07/06/2023, dove Ł stato richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo il quale l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata nØ eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). E nel ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. non sono stati chiariti i motivi per i quali la prescrizione non sia stata eccepita nØ davanti alla Corte di merito, nel giudizio di secondo grado, nØ davanti alla Corte di legittimità, nel ricorso proposto avverso la sentenza di appello, dovendosi richiamare sul punto che Ł inammissibile la richiesta di revisione intesa a far valere l’estinzione per prescrizione del reato maturata durante il giudizio, ma non rilevata d’ufficio nØ dedotta dalla parte (Sez. 1, n. 8250 del 14/12/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274919, dove Ł stato puntualizzato che, con riferimento alla causa estintiva della prescrizione del reato, la Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile dedurre per la prima volta una causa di estinzione per prescrizione in sede di revisione, laddove nel giudizio la prescrizione era già maturata, poichØ il dispositivo di revisione non ha la funzione di “rimettere in termini” rispetto al contenuto carente delle difese svolte nel giudizio giunto all’accertamento che si chiede di modificare; nello stesso senso, Sez. 3, n. 43421 del 28/10/2010, P., Rv. 248726, dove Ł stato osservato che la revisione Ł pur sempre un mezzo d’impugnazione straordinario e non un rimedio utilizzabile per dedurre o fare valere successivamente qualsiasi negligenza della parte od omesso rilievo del giudice ancorchØ non diretta al riconoscimento dell’innocenza del condannato, tanto piø che l’art. 637, comma 3, cod. proc. pen. vieta di pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio).
4. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della
Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.