Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41719 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41719 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Gioia Tauro il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/06/2025 del Tribunale di Reggio Calabria; sentita la relazione del AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza del 18 marzo 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha disposto la misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al delitto di partecipazione, con il ruolo di fornitore, a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo B.1), aggravata dall’agevolazione della RAGIONE_SOCIALE Platì, con contestazione aperta da novembre 2020, nonchØ per numerosi reati fine in materia di stupefacenti (capi B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9), accertati nei mesi di maggio, giugno e luglio 2021.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME articolando un unico composito motivo, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze di cautela.
Ha lamentato carenza di motivazione sulla consapevolezza dell’assistito di far parte di un sodalizio dedito al narcotraffico e sulla finalità agevolatrice rispetto all’associazione di tipo mafioso.
Quanto ai reati fine, ha dedotto che il Tribunale ha fondato il quadro di gravità indiziaria sugli esiti di operazioni d’intercettazione su ‘droga parlata’, riproducenti mere millanterie degli interlocutori, senza espletare alcun controllo sull’effettività delle condotte e delle transazioni illecite evocate nei colloqui.
Sul piano cautelare ha eccepito l’omessa valutazione del tempo silente e il difetto di motivazione in punto di adeguatezza della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
L’ordinanza impugnata chiarisce, in premessa, che le indagini espletate nel procedimento hanno consentito di disvelare l’operatività di un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti di vario tipo (cocaina, hashish e marijuana), anche a livello internazionale, capeggiato da NOME COGNOME, esponente apicale di un’associazione per delinquere di tipo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE (capo A1), articolazione della ‘RAGIONE_SOCIALE, la cui composizione soggettiva in parte coincideva con quella dell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestata al capo B.1.
Il sodalizio di RAGIONE_SOCIALE si connotava per una struttura organizzata di natura gerarchica, con una precisa ripartizione dei ruoli, al cui vertice si collocava, oltre al nominato COGNOME, il defunto NOME COGNOME, mentre in posizione subordinata, col compito di eseguire le direttive dei capi, operavano NOME COGNOME, braccio destro di NOME COGNOME, nonchØ NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente, figlio e genero di NOME COGNOME.
L’attività illecita della congrega era supportata da una nutrita schiera di accoliti che agivano con mansioni e ruoli diversi, quali finanziatori, corrieri, trait d’union tra il boss COGNOME e gli altri sodali, canali per la commercializzazione dello stupefacente, avvalendosi finanche di una cellula attiva sul territorio lombardo.
Nel predetto contesto plurisoggettivo si Ł inserita l’attività criminosa dell’odierno ricorrente, che per la congrega diretta da NOME COGNOME ha rappresentato, unitamente al coindagato NOME COGNOME, uno stabile canale di approvvigionamento di sostanze stupefacenti di varia natura sul territorio calabrese.
Il Tribunale ha passato analiticamente in rassegna le conversazioni tra presenti intercettate presso l’abitazione di NOME COGNOME, a fondamento delle contestazioni elevate ai sensi dell’art. 73 T.U. stup., condividendo il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice per le indagini preliminari e traendone elementi sintomatici del ruolo rivestito da NOME COGNOME all’interno del sodalizio.
Riguardo alle imputazioni provvisorie ai capi B.2, B.3, B.4, B.5, sono state valorizzate le risultanze intercettive acquisite in coincidenza della visita a NOME COGNOME del 2 maggio 2021. Nei predetti frangenti NOME COGNOME e NOME COGNOME comunicavano allo ‘ndranghetista, alla presenza del fido NOME NOME COGNOME, di avere la disponibilità di otto chilogrammi di marijuana, che offrivano in vendita (capo B.2). COGNOME e COGNOME affermavano di detenere un quantitativo non specificato di marijuana in un’area montana del territorio calabrese (B.4), commentando di averne inviata una partita di venti chilogrammi a Torino con un esborso di euro ottomila per il trasporto (capo B.3). Nel prosieguo COGNOME e COGNOME offrivano a COGNOME una partita di marijuana ‘spagnola’ al prezzo di euro 2.500,00 al chilogrammo, che COGNOME asseriva di poter procurare in tempi brevi; i due trafficanti rappresentavano altresì di essere in procinto di inviare sul territorio milanese altra partita di cinquanta chilogrammi della medesima sostanza, già venduta al prezzo di euro 3.500,00 al chilogrammo (capo B.5).
In coincidenza di altra visita presso l’abitazione di NOME COGNOME, il 28 maggio 2021, i colloqui registrati davano conto del coinvolgimento dell’indagatonell’importazione di droga leggera rubricata al capo B.6: NOME e COGNOME prospettavano a COGNOME di avere in corso un’importazione di chilogrammi 450 di marijuana, bloccati da sette mesi su una barca.
Il giudizio di gravità indiziaria in ordine alle condotte al capo B.7 Ł supportato dagli esiti delle attività investigative del 31 maggio 2021, allorquando COGNOME e COGNOME si portavano presso l’abitazione di NOME COGNOME, recapitando un campione di marijuana del tipo ‘amnesia’, destinato a terzi acquirenti procacciati dallo ‘ndraghetista. Nell’occasione i due
visitatori si dichiaravano pronti a consegnare 30 chilogrammi della sostanza, aggiungendo che per il sabato seguente avrebbero potuto disporre di ulteriori 50 chilogrammi. Annunciavano che la consegna sarebbe avvenuta in un capannone nei pressi dello svincolo autostradale di Serre. A conferma che lo stupefacente offerto avesse riscontrato il gradimento degli acquirenti, in vista del perfezionamento della fornitura, la sera seguente un servizio di osservazione censiva l’incontro tra il duo COGNOME–COGNOME e COGNOME, factotum di NOME COGNOME: i tre a bordo di due diversi veicoli si portavano presso lo svincolo autostradale di Serre, arrestando la marcia in Gerocarne.
Quanto alla contestazione al capo B.8, si arguisce dai colloqui intercettati, richiamati nel provvedimento impugnato, che il 25 giugno 2021 COGNOME faceva visita a COGNOME, dal quale riceveva un campione di sostanza stupefacente del tipo hashish che consegnava a COGNOME; il prelievo del campione era preceduto da altra visita al COGNOME, avvenuta il giorno precedente, in esito alla quale COGNOME aveva comunicato a COGNOME che COGNOME aveva la disponibilità di sostanza stupefacente in confezioni da 250 grammi proveniente dal Marocco, denominata ‘Simpson’.
Riguardo alla contestazione al capo B.9, il Tribunale, sulla scorta dei contenuti di conversazioni occorse il 4 luglio 2021 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha dato atto che quel giorno COGNOME, dopo essersi portato presso l’esercizio commerciale dell’indagato su disposizione di NOME COGNOME, aveva recato a quest’ultimo la proposta del COGNOME, avente ad oggetto la vendita di 7 chilogrammi di cocaina – di cui l’indagato era in quei frangenti in possesso – con grado di purezza pari al 94-95% al prezzo di euro 3334.000,00 al chilogrammo, ma COGNOME aveva rifiutato l’offerta reputando elevato il prezzo.
Le censure difensive sui capi esaminati sono generiche, nonchØ incentrate sulla deduzione che si trattasse di mere millanterie, su un’aspecifica contestazione della ricostruzione in fatto operata dai giudici merito, sulla prospettazione dell’assenza di sequestri delle sostanze menzionate nei colloqui.
Occorre in proposito rammentare la pacifica giurisprudenza di legittimità sulla cosiddetta “droga parlata”, secondo la quale, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, la loro valutazione, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate piø ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità piø remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, COGNOME, Rv. 270299; conformi Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, COGNOME, Rv. 263356 – 01 e Sez. 6, n. 5073 del 19/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258523 – 01): il richiamo all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e non al successivo comma del medesimo articolo, rende chiaro che non Ł necessaria l’acquisizione di riscontri estrinseci, essendo sufficiente che il giudice con motivazione convincente escluda ipotesi alternative degne di una qualche plausibilità.
Le intercettazioni telefoniche e, ancor piø, quelle di tipo “ambientale” sono prove dotate di intrinseca e sufficiente attendibilità, in quanto gli interlocutori non sono consapevoli di essere intercettati e, dunque, in modo spontaneo e diretto forniscono elementi concreti del loro coinvolgimento in fatti illeciti (così, in parte motiva, Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramentozzi, Rv. 284984 – 01).
A fortiori , gli elementi indiziari in questione sono utilizzabili per l’applicazione delle
misure cautelari personali, essendo a tal fine sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287532; conformi, tra le tante, Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281019 – 01; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, COGNOME, Rv. 276704 – 01; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270172 – 01).
In linea con le indicazioni giurisprudenziali, il Tribunale ha fondato il suo giudizio su conversazioni tra presenti dai contenuti espliciti, ricche di dettagli sulle attività in corso, incompatibili con mere millanterie.
Il ricorrente non si confronta con il percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato, tanto meno prospetta ricostruzioni alternative in ordine alla natura degli affari trattati dai colloquianti.
Non si trascuri peraltro che, come evidenziato nel paragrafo dell’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. relativo alla valutazione delle esigenze cautelari, il COGNOME, già gravato da precedenti per reati in materia di stupefacenti, nel mese di novembre 2021, mentre l’indagine era in corso, veniva raggiunto da imputazione per detenzione e trasporto di droga pesante, per la quale riportava condanna, ad ulteriore conferma della dedizione professionale dell’indagato a simili traffici illeciti.
Infondate risultano le critiche mosse in relazione al reato al capo B.1).
La condotta partecipativa del COGNOME all’articolazione deputata al narcotraffico, intesa in termini di stabile inserimento nella struttura organizzativa per lo svolgimento di attività funzionale al perseguimento del programma comune, Ł stata desunta dal Tribunale del riesame non solo dai reati fine esaminati, sintomatici di uno stabile legame affaristico nel settore del traffico di stupefacenti, ma anche da numerose conversazioni che vedevano COGNOME, COGNOME e COGNOME progettare una pluralità di traffici illeciti da gestire insieme, in vista dell’approvvigionamento di piazze di smercio, ubicate anche al di fuori del territorio calabrese, con la previsione dei prezzi di acquisto di stupefacenti di varia natura e la programmazione di forniture periodiche per quantitativi consistenti di sostanze, dell’invio di campioni, dei tempi di pagamento da parte dei destinatari finali, delle modalità di trasporto e consegna, e finanche della creazione di una cassa comune, destinata a custodire i proventi del traffico, emergenze ritenute dai giudici di merito indizianti della consapevolezza in capo al ricorrente di rapportarsi al COGNOME quale esponente di rilievo di un’organizzazione di RAGIONE_SOCIALE, di una comunanza d’interessi funzionale alla realizzazione di un condiviso programma criminoso, della stabilità del ruolo assunto dal COGNOME nel contesto plurisoggettivo investigato.
La constatazione che COGNOME e il socio COGNOME, quali fornitori della congrega, fossero soliti rapportarsi al vertice organizzativo, costituito da NOME COGNOME e dal braccio destro NOME COGNOME, non osta alla configurazione della partecipazione associativa, avendo questa Corte ripetutamente affermato che «in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione non Ł richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma Ł sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale» (così, tra le altre, Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 – 01; conformi Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645 – 01; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232 – 01).
Inammissibile Ł la doglianza rivolta all’esclusione della circostanza aggravante di cui
all’art. 416 -bis .1 cod. pen. contestata al capo B.1.
Il ricorrente sulla questione Ł privo di un interesse concreto e specifico all’impugnazione, in quanto l’aggravante non riverbera alcun effetto sul regime cautelare e sui termini di durata della custodia.
In ragione dell’imputazione provvisoria di partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 T.U. stup., il termine massimo di custodia nella fase delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod proc. pen., Ł pari a un anno. Analogamente, rientrando la fattispecie di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nel catalogo dei delitti di cui all’art. 51, comma 3bis , del codice di rito, opera comunque la presunzione cautelare ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Va in questa sede ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi Ł carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l’indagato tenda ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028 – 01; Sez. 1, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 – 01).
Sulle esigenze cautelari il Tribunale ha motivato con ragionamento immune da censure (pagg. 23-24), desumendone la ricorrenza e l’attualità dalla natura delle condotte ascritte al COGNOME, dalla professionalità nel commercio di stupefacenti, dai radicati legami nel settore del traffico di droga, dalla vicinanza alle cosche di ‘RAGIONE_SOCIALE, dai numerosi precedenti penali, anche specifici, oltre che per evasione, per reati contro il patrimonio, per reati in materia di armi, e dalla piø recente condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti.
Avendo ravvisato gravi indizi del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale ha dato conto della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nonchØ dell’assenza di elementi idonei a superarla, non potendo valutarsi in favore dell’instante il tempo silente, a fronte della partecipazione ad aggregato associativo la cui operatività, a prescindere dalla contestazione aperta, risulta accertata sino ad aprile 2023, avuto pure riguardo alla gravità dei fatti e alla personalità negativa dell’indagato, conclamata dalla storia giudiziaria.
Trattasi di argomenti logici e puntuali, con i quali le censure del ricorrente non si confrontano.
Aspecifiche devono ritenersi anche le critiche in punto di adeguatezza della misura, in quanto l’ordinanza impugnata ha richiamato la presunzione di adeguatezza di cui all’art. 275, comma 3, cit. e affermato che siffatta presunzione non Ł stata vinta da dati di fatto idonei ad eliderla, soffermandosi sulla ricorrenza di specifici elementi di segno contrario a un’attenuazione del quadro cautelare.
Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
, disp. att. cod.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter proc. pen.
Così Ł deciso, 28/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME