Affidamento in prova: non basta la gravità del reato per negarlo
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nell’esecuzione della pena: la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale richiede una valutazione completa e bilanciata della personalità del condannato, non potendo basarsi esclusivamente su elementi negativi come la gravità del reato o i precedenti penali. Questo pronunciamento chiarisce come il giudice debba considerare tutti gli aspetti della vita del soggetto, inclusi i progressi compiuti e le prospettive future, per formulare un giudizio prognostico corretto.
I fatti del caso
Il caso riguarda un individuo condannato a tre anni e sei mesi di reclusione per reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. Dopo un periodo di detenzione domiciliare, l’uomo aveva richiesto la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Il Tribunale di sorveglianza, tuttavia, aveva respinto la richiesta, concedendo unicamente la prosecuzione della detenzione domiciliare. La decisione del Tribunale si fondava su tre pilastri: la gravità dei reati commessi, la presenza di precedenti penali specifici e l’inidoneità delle opportunità lavorative proposte dal condannato, poiché due delle aziende indicate presentavano irregolarità fiscali e societarie simili a quelle che avevano portato alla sua condanna.
L’Appello e la valutazione sull’affidamento in prova
Il difensore del condannato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza aveva operato una valutazione parziale e illogica, concentrandosi solo sugli aspetti negativi e trascurando completamente una serie di elementi positivi.
In particolare, il ricorso evidenziava:
- La condotta irreprensibile tenuta durante un anno e mezzo di arresti domiciliari.
- L’esistenza di una terza proposta lavorativa presso una società priva di qualsiasi irregolarità, che il Tribunale aveva omesso di valutare.
- L’atteggiamento collaborativo tenuto durante le indagini e l’avvenuto risarcimento del danno.
- Le positive relazioni fornite dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) e dai Carabinieri.
In sostanza, la difesa sosteneva che il diniego dell’affidamento in prova fosse stato ancorato a una visione statica del passato del condannato, senza considerare il percorso di cambiamento già avviato.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza e rinviando il caso per un nuovo esame. La Suprema Corte ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza, affermando che ai fini del giudizio prognostico necessario per l’affidamento in prova, elementi come la gravità del reato o i precedenti penali, da soli, non possono avere un peso decisivo in senso negativo.
Il giudice deve, invece, compiere un’analisi onnicomprensiva della personalità del soggetto. Questo significa che è obbligato a valutare tutti gli indicatori disponibili: la condotta successiva al reato, i legami familiari e sociali, il ripudio delle condotte devianti passate, l’assenza di nuove denunce e, non da ultimo, le concrete prospettive di risocializzazione, come quelle lavorative.
Nel caso specifico, il Tribunale di sorveglianza aveva errato nel non considerare la relazione positiva dell’U.E.P.E., il comportamento tenuto durante la misura cautelare e, soprattutto, l’ulteriore e valida opportunità lavorativa offerta. Omettendo di analizzare questi aspetti, la motivazione del provvedimento risultava carente e sbilanciata, poiché si era limitata a valorizzare solo gli elementi a sfavore del condannato, ignorando quelli che potevano deporre per un esito positivo del percorso di reinserimento.
Le conclusioni
La sentenza in esame è di grande importanza pratica perché riafferma che il giudizio sull’affidamento in prova deve essere dinamico e proiettato al futuro, non una mera fotografia del passato criminale del condannato. Il diniego di una misura alternativa così importante per il reinserimento sociale non può fondarsi su una motivazione parziale. Il giudice ha il dovere di porre a confronto tutti gli elementi, positivi e negativi, per decidere se il percorso di reinserimento sia stato almeno avviato e abbia possibilità di successo. Ignorare gli indici di un cambiamento positivo equivale a un vizio di motivazione che rende illegittima la decisione.
La gravità del reato e i precedenti penali sono sufficienti per negare l’affidamento in prova?
No, secondo la Corte di Cassazione, questi elementi da soli non possono assumere un rilievo decisivo e negativo. Devono essere valutati insieme a tutti gli altri aspetti della personalità e della condotta del soggetto.
Quali elementi deve considerare il giudice per decidere sull’affidamento in prova?
Il giudice deve compiere una valutazione complessiva che include i precedenti penali, le informazioni di polizia e dei servizi sociali, l’assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte passate, i legami familiari, la condotta di vita attuale e le prospettive di risocializzazione, come quelle lavorative.
Il Tribunale può ignorare gli aspetti positivi emersi dopo il reato, come la buona condotta o una valida offerta di lavoro?
No, l’ordinanza impugnata è stata annullata proprio perché il Tribunale di sorveglianza ha omesso di valutare elementi positivi cruciali, come la relazione dei servizi sociali, il comportamento successivo al reato e una valida opportunità lavorativa. La motivazione deve affrontare tutti i temi rilevanti, ponendoli a confronto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41716 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41716 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Bariano il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Brescia udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha concesso ad NOME COGNOME, sottoposto agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., la misura alternativa della detenzione domiciliare, rigettando la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione all’espiazione della pena di anni tre e mesi sei di reclusione, irrogata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con sentenza del 4 luglio 2024, irrevocabile il 17 settembre 2024,per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, accertato nell’anno 2023, e per il reato di autoriciclaggio, commesso fino al 2022.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto il ricorrente non meritevole della misura piø ampia dell’affidamento in prova, reputando ostativi la gravità dei fatti e i precedenti penali del COGNOME, gravato da condanne per reati della stessa specie, commessi dal 2005 al 2009 e nel 2012. Ha altresì rilevato l’assenza di un valido contesto lavorativo, posto che a carico delle due società indicate dal condannato per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato risultavano irregolarità fiscali e societarie, concernenti condotte della stessa natura di quelle a fondamento dei reati in espiazione.
Avverso l’ordinanza il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolando un unico motivo di censura, riguardo al diniego della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Ha eccepito violazione di legge in relazione all’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale di sorveglianza ha negato il beneficio nonostante l’irreprensibile condotta successiva al reato e l’idoneità della prospettiva lavorativa formulata, risultanti dalla relazione dell’U.E.P.E. e dalle informazioni dei Carabinieri di Romano di Lombardia,
incentrando illogicamente la motivazione del rigetto sulla estrema offensività dei fatti e sulla pregressa condanna per reati di analoga natura.
Ha evidenziato che COGNOME aveva trascorso in regime di arresti domiciliari un anno e sei mesi, dal 23 gennaio 2024, senza dare adito a violazioni, venendo autorizzato dall’8 luglio 2024 a lasciare l’abitazione per prestare attività lavorativa con orario 9:00-17:00.
Ha lamentato che il Tribunale abbia ritenuto inidonee le opzioni lavorative proposte, in ragione di irregolarità che avevano riguardato due delle imprese indicate dal condannato, omettendo di valutare la possibilità che l’instante prestasse attività lavorativa alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, impresa sulla quale alcun elemento negativo era emerso dalle informazioni assunte per il tramite dei Carabinieri di Romano di Lombardia.
Si Ł doluto dell’omessa valutazione dell’atteggiamento collaborativo assunto dal COGNOME nella fase delle indagini preliminari e dell’avvenuto risarcimento del danno, ritenuto congruo dal giudice della cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Il ricorso Ł fondato.
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In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sØ, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (così Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01, la quale ha chiarito, in motivazione, che il giudice, ai fini del giudizio prognostico circa il proficuo esito dell’affidamento, deve valutare i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni piø profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 – 01; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 10/01/2014, Naretto, Rv. 258402 – 01).
L’ordinanza impugnata si discosta dalle richiamate indicazioni giurisprudenziali, avendo ancorato il rigetto dell’affidamento in prova al servizio sociale alla gravità dei reati commessi, a risalenti precedenti specifici del condannato, all’inidoneità dell’occupazione lavorativa proposta alle dipendenze di due imprese interessate da irregolarità fiscali e societarie. Alcuna valutazione si rinviene nel provvedimento in ordine agli esiti della relazione socio familiare del competente U.E.P.E., al contegno successivo al reato e in costanza del trattamento cautelare, all’ulteriore opportunità lavorativa, pur prospettata, presso la RAGIONE_SOCIALE, estranea alle segnalate irregolarità: su questi aspetti il Tribunale di sorveglianza non ha appuntato la sua attenzione, mentre la motivazione avrebbe dovuto affrontare anche questi temi, ponendoli a raffronto con quelli valorizzati ai fini del diniego della misura piø ampia.
L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo esame.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia.
Così Ł deciso, 28/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME