Dosimetria della Pena: Quando la Cassazione Dichiara un Ricorso Inammissibile
La corretta applicazione dei criteri per la determinazione della pena è un momento cruciale del processo penale. La cosiddetta dosimetria della pena rappresenta l’esercizio del potere discrezionale del giudice, che deve però essere sempre ancorato a parametri legali e adeguatamente motivato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire un aspetto fondamentale: i requisiti di ammissibilità di un ricorso che contesta proprio tale valutazione. Il caso in esame dimostra come un’impugnazione meramente ripetitiva, priva di un reale confronto con le ragioni della decisione appellata, sia destinata al fallimento.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 493-ter del codice penale. L’imputato, non condividendo la quantificazione della pena inflitta in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello, decideva di ricorrere per Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza riguardava la presunta violazione di legge e l’erronea applicazione dei criteri di legalità della pena, con particolare riferimento agli articoli 133 e 133-bis del codice penale. In sostanza, il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero correttamente ponderato gli elementi a suo favore nel definire il trattamento sanzionatorio.
L’inammissibilità del Ricorso sulla Dosimetria della Pena
La Suprema Corte, investita della questione, ha risolto il caso in modo netto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: il ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Per essere ammissibile, l’impugnazione deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le eventuali contraddizioni o le manifeste illogicità. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato del tutto ‘reiterativo’ e privo di un reale confronto con le logiche considerazioni svolte dalla Corte d’Appello in tema di dosimetria della pena.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno sottolineato come l’onere argomentativo del giudice d’appello fosse stato pienamente assolto. La sentenza impugnata, infatti, aveva fornito una motivazione congrua e logica per giustificare la pena inflitta, discostandosi dal minimo edittale. In particolare, la Corte d’Appello aveva fatto espresso riferimento a elementi decisivi quali i precedenti penali del ricorrente e la sua ‘evidente tendenza recidivante’. Questi fattori, considerati indicatori della capacità a delinquere del soggetto (art. 133 c.p.), giustificavano un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al minimo previsto dalla legge. La motivazione del giudice di merito aveva specificamente preso in esame le censure mosse dalla difesa, fornendo una risposta adeguata. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorrente avrebbe dovuto contestarne la logicità o la coerenza, e non limitarsi a riproporre le proprie tesi. La mancanza di questa critica specifica ha reso il ricorso privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
La pronuncia in commento ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto penale: un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. La sua funzione è quella di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di rivalutare i fatti. Quando si contesta la dosimetria della pena, è insufficiente affermare genericamente che la sanzione sia eccessiva. È invece necessario dimostrare, attraverso un’argomentazione puntuale, perché la motivazione del giudice di merito sia viziata da illogicità manifesta o da violazione di legge. In assenza di ciò, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguenza non solo della conferma della condanna, ma anche dell’addebito delle spese processuali e del pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione sulla pena può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso sulla dosimetria della pena è inammissibile quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi criticamente e specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato il giudice per stabilire la pena in questo caso?
Il giudice ha giustificato la pena inflitta, superiore al minimo edittale, facendo riferimento ai precedenti penali del ricorrente e alla sua evidente tendenza recidivante, elementi ritenuti decisivi per definire il trattamento sanzionatorio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la definitiva conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4559 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4559 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Sarzana il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d’appello di Brescia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge ed erronea applicazione dei criteri in materia di legalità della pena contenuti negli artt. 133 e 133bis cod. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 493ter cod. pen. non Ł consentito dalla legge, in quanto del tutto reiterativo in assenza di confronto con le logiche considerazioni in tema di dosimetria della pena rese dai giudici di merito in senso conforme tra loro;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice Ł stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti nella definizione del trattamento sanzionatorio (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata dove sono stati richiamati i precedenti penali del ricorrente e l’evidente tendenza recidivante dello stesso, con considerazione specifica delle censure relative al discostamento da parte del giudice di primo grado rispetto al minimo edittale in relazione alle caratteristiche della azione imputata);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1346/2026
CC – 27/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO