Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36424 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Carmagnola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché il ricorrente ha, di fatto rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena, dovendosi, invece, a tale proposito, sottolineare che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, e per fissare la pena base, rientra nel poter discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità dell pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del
27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142-01);
che il profilo del trattamento sanzionatorio (come emerge in particolare dalla pag. 3 della sentenza impugnata) è stato congruamente motivato, con preciso riferimento alle modalità del fatto e agli elementi di disvalore posti a base della decisione, dovendosi ribadire sul punto come, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità sul giudizio sanzionatorio quando questo risulti motivato in modo conforme alla legge e ai canoni della logica e l’onere argomentativo del giudice sia adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.