Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28575 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28575 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il 10/06/1984
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME;
letta la memoria difensiva e le conclusioni scritte depositate in data 15 maggio 2025 dall’avv. NOME COGNOME
PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di alt sezione della Corte di appello di Caltanissetta, disposto con la sentenza de Quinta sezione Corte di Cassazione in data 16 febbraio 2024 – ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta adottata nei confronti di NOME in relazione al fatto di bancarotta fraudolenta documentale in qualità amministratore unico della “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita dal Tribunal Caltanissetta in data 30 settembre 2013.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME GiuseppeCOGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo d motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. cod. proc. pen., la motivazione apparente con riferimento al dolo specifico de reato di cui all’art. 216 comma 1, n. 2. I. fall.
In particolare, il ricorrente ha eccepito che la sentenza impugnata – la qual seguito del giudizio in sede di rinvio avrebbe dovuto dare contezza, come richiest dalla sentenza rescindente, della configurabilità in capo all’imputato de coscienza e volontà di agire allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiu profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori – non ha adempiuto a quant indicato, non risultando alcun atto di causa volto a dimostrare il dolo specif evidenziando altresì che nessuno dei creditori ha mai avanzato pretese ne confronti dell’imputato.
Il ricorrente ha poi dedotto una carenza motivazionale ulteriore, alla quale sentenza impugnata avrebbe dovuto sopperire, concernente – come si legge nella sentenza rescindente – la sussistenza di ulteriori indici di fraudolenza desumi dal concreto svolgersi della vita economica dell’impresa sino alla dichiarazione fallimento, apparendo generico, nel percorso motivazionale, in quanto non collegato a una verifica delle condizioni economiche della società fallita, anch seguito della dichiarazione di fallimento, il riferimento alle dichiarazioni res COGNOME agli agenti di polizia municipale il 29 agosto 2013, con cui l’imputato ave riconosciuto che “la propria impresa non avrebbe potuto estinguere i debit contratti per mancanza di liquidità”.
Ciò precisato, secondo il ricorrente la sentenza impugnata, a supporto dell’insufficiente dato della irreperibilità dell’amministratore, avrebbe introdot dato economico che nulla indica in merito al reato contestato, al periodo contestazione e al dolo specifico richiesto.
L’unico elemento che la sentenza impugnata ha introdotto nel percorso motivazionale riguarda, ad avviso della difesa, versamenti e prelievi relat all’anno di im sosta del 2012 che vengono ritenuti non giustificati e che presumono T senza fattura; a tal riguardo, il ricorrente ha dedotto che tal versamenti e prelevamenti non sono indici di fraudolenza, ma al più dimostrerebbero la cattiva gestione aziendale.
Il ricorrente, in ogni caso, ha dedotto che detti versamenti non sarebbe riconducibili ad un anno determinato non essendo sufficiente il fatto che riferiscono all’anno d’imposta del 2012, in quanto avrebbero dovuto riportare un specifica data.
Su tale aspetto, il ricorrente ha evidenziato che il COGNOME è stato amministrat della società dal 15 marzo 2012, sicché la dicitura anno di imposta 2012, non riconduce necessariamente le attività all’imputato.
Secondo la difesa, certamente la società si è trovata in uno stato di passiv ma la situazione debitoria di per sé non dimostra la coscienza e volontà danneggiare i creditori e di trarre profitto a scapito di questi ultimi, considerando che l’imputato da subito ha dichiarato alla polizia municipale, in da 29 agosto 2013, che la propria attività commerciale versava in pessime condizioni con ciò dimostrando di non avere intenzione di celare fraudolentemente la situazione di insolvenza della società.
Nel ricorso si è rilevato che la Corte d’Appello, per dare forza alla port presuntiva relativa ai versamenti e prelievi, ha ribadito il dato già acce processualmente della irreperibilità, insufficiente a dimostrare il dolo specifi ha ritenuto, come unico elemento apportato in ausilio alla irreperibilità, lo debitorio che ha condotto al fallimento, fin da subito confermato dall’imputat comunque insufficiente a dimostrarne il dolo specifico.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, com 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione de legge penale, con riferimento all’elemento soggettivo richiesto dalla norm incriminatrice.
A tal riguardo, il ricorrente ha evidenziato che a seguito dell’annullament con rinvio, la sentenza impugnata avrebbe dovuto argomentare le ragioni per cui risulta configurabile il dolo specifico, ciò che, invece, non ha indicato, essen limitata ad una motivazione apparentemente argomentativa, alla luce di quanto evidenziato con il primo motivo di ricorso.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 15 maggio 2025, l’avv. NOME COGNOME ha depositato una memoria difensiva e le conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del ricors evidenziando che la sentenza impugnata non ha colmato le lacune in punto di configurabilità del dolo specifico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Va in primo luogo osservato che con la sentenza rescindente, premessa la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato / stante il mancato rinvenimento della documentazione contabile, sì era rilevato che la Corte di Appello, nel sentenza del 4 aprile 2023, aveva desunto la sussistenza dell’elemento psicologic del reato dal mancato adempimento dell’obbligo di consegna della documentazione contabile, dato che è stato ritenuto insufficiente a dimostrare il dolo speci dell’imputato, potendo tale inadempimento dipendere da ragioni diverse dalla finalità di procurare un ingiusto profitto per sé o per altri o di recare pregiudi creditori, come ad esempio da una semplice trascuratezza.
Inoltre, la Quinta Sezione aveva ritenuto insufficiente la circostanza c l’imputato non fosse stato reperito presso la sede della società fallita tutte l in cui il curatore vi aveva fatto accesso rendendo così impossibile il reperimen di altra documentazione contabile o fiscale presso la predetta sede, che risulta già chiusa prima della dichiarazione di fallimento.
Ed ancora, non è stato riconosciuto valore decisivo, sempre in punto di sussistenza dell’elemento psicologico, alla irreperibilità dell’amministratore d la dichiarazione di fallimento, pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza legittimità come posterius rispetto al fatto reato, a meno che non si si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, come la sussistenza di un passiv rilevante e la distrazione dei beni aziendali. Di tali indici si è chiesto, dunque, al nuovo giudice disponendo l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.
Tanto premesso, va affermato che la sentenza oggetto di censura ha colmato le lacune evidenziate, pervenendo, con motivazione logica e puntuale, all’affermazione della sussistenza in capo al Ciresi del dolo specifico di cui
previsione incriminatrice della bancarotta documentate fraudolenta c.d. specifica di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 I. fall.
Deve rilevarsi che alla pagina tre della sentenza impugnata viene evidenziato che dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza risulta c nell’anno di imposta 2012 sono stati accertati versamenti e prelevamenti non giustificati per euro 1.448,00; per un importo di euro 74.553,87 nonch prelevamenti non giustificati per un importo di euro 71.361,44 per elementi positivi di reddito non dichiarati pari a euro 145.915,31.
Risulta, poi, che la società, ha omesso di dichiarare elementi positivi di red per un importo di euro 67.493,16 determinati sulla base dell’importo di eur 11.993,64 pari a climatizzatori acquistati e non rinvenuti e che, dunque, presumono ceduti senza fattura, e di euro 55.499,52 pari all’acquisto di materia edile dal fornitore COGNOME, non rinvenuto nell’ambito della procedura fallimenta e, pertanto, anch’esso oggetto di presunzioni di cessione senza fattura.
Così argomentando, la Corte di Appello ha dato conto di operazioni relative alla vita economica dell’impresa significative di attività distrattiva e, comunqu operazioni in danno dei creditori, che si aggiungono alla mancata tenuta del scritture e dei libri contabili.
Inoltre, nella sentenza impugnata alla fine della pagina tre, evidenziando u ulteriore indice di fraudolenza, si afferma che né libri, né scritture contabil state rinvenute o depositate e si rileva, altresì, che la condotta di sottrazi libri contabili è stata funzionale a celare le attività liquidabili, anche avuto ri ai beni aziendali distratti, tant’è che il curatore non rinvenne alcun bene azien
Nella sentenza si afferma che il dato della irreperibilità, unitamente agli a rimanda alla frode espressiva del dolo specifico, in quanto il rendersi irreperi dopo le dichiarazioni rese ai Vigili urbani, fungi dal dimostrare che l’imputato volesse rendersi irreperibile, risultando, invece, una condotta logicamen sintomatica della volontà di sottrarsi ad ogni spiegazione in ordine alla consiste e alla destinazione dei beni e delle attività aziendali.
In definitiva, la sentenza impugnata ha dato adeguata attuazione a quanto indicato nella sentenza rescindente, valorizzando i prelievi e i versamenti avven nell’anno 2012, la cessione non documentata di merce per un importo rilevante (pari a 67.000,00 euro e a 55.000,00 euro), dati che sono stati ricostr attraverso gli accertamenti della Guardia di Finanza; di conseguenza alla luce d tali condotte, di poco precedenti alla dichiarazione di fallimento, si coloran maggiore significatività sul piano della fraudolenza della condotta, la rite inattendibilità da parte dei giudici di merito, della denuncia di furto
documentazione contabile, lasciata in macchina di notte e la sopravvenuta irreperibilità del COGNOME, così da non trovarsi nella condizione di dover spiegazioni in ordine alla gestione della società, non rivestendo, alla luce complessivo quadro argomentativo, la circostanza dedotta dalla difesa, peraltr genericamente, circa la non riconducibilità al COGNOME, amministratore della soci dal 15 marzo 2012, delle attività relative all’anno di imposta del 2012.
In conclusione deve rilevarsi che la sentenza impugnata, nel ritener raggiunta la prova della bancarotta fraudolenta documentale specifica, ha dat corretta attuazione ai principi affermati dalla giurisprudenza secondo c «remesso che l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenz necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella f sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche forma della toro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma e alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. – risp fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipot reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 18634 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276650), deve annotarsi che integra il reato di bancarotta documental fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabil interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai credito impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2 Ud. (dep. 16/06/2020), COGNOME, Rv. 279179 – 01); e tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fat che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemen soggettivo (cfr. motivazione della sentenza COGNOME, cit., in cui si impernia ricostruzione dell’elemento soggettivo del dolo specifico sull’ “attitudine del ad evidenziare la finalizzazione del successivo comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (in motivazione, Sez. 5, n. 10968 31/01/2023 Rv. 284304 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Inoltre, nella fattispecie lo scopo di recare pregiudizio ai creditori è s come sopra rilevato, desunto anche dalla sopravvenuta irreperibilità dell’imputat in conformità a un arresto di questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. “specifica”, lo scopo di recar pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall’irreperibi dell’amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino, ulteriori indici fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (Sez.
2228 del 04/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283983 – 01) e che nel caso di specie la sentenza, come sopra rilevato, ha puntualmente indicato.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spes
processua
U.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2025.