Dolo Eventuale nel Riciclaggio: Quando un Bonifico Sospetto Diventa Reato
Il concetto di dolo eventuale riciclaggio rappresenta una delle questioni più delicate e complesse del diritto penale. Quando si può dire che una persona, pur non avendo la certezza della provenienza illecita del denaro, abbia comunque agito con l’intenzione richiesta per il reato di riciclaggio? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre chiarimenti fondamentali, analizzando il caso di una persona che ha ricevuto una somma ingente sul proprio conto da una fonte sconosciuta. Questo provvedimento sottolinea come l’accettazione consapevole del rischio possa essere sufficiente a integrare la fattispecie criminosa.
I Fatti del Caso: Un Accredito Anomalo sul Conto Corrente
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una donna condannata in primo e secondo grado per il reato di riciclaggio, previsto dall’art. 648-bis del codice penale. La vicenda trae origine dall’accredito di una somma di denaro decisamente elevata, superiore ai 17.000 euro, sul suo conto corrente. L’elemento cruciale è che il bonifico proveniva da un soggetto commerciale con il quale la donna non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto pregresso. Le corti di merito avevano ritenuto che tale circostanza, unita all’entità dell’importo, fosse sufficiente per configurare l’elemento soggettivo del reato nella forma del dolo eventuale.
Il Ricorso in Cassazione e l’Analisi del Dolo Eventuale Riciclaggio
L’imputata ha presentato ricorso in Cassazione, contestando proprio la sussistenza dell’elemento soggettivo. La difesa sosteneva l’illogicità della motivazione della sentenza d’appello, argomentando che non vi fosse prova di una volontaria e consapevole accettazione del rischio della provenienza delittuosa del denaro. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato tale tesi, dichiarando il ricorso inammissibile per due ragioni principali.
La Genericità del Ricorso
In primo luogo, i giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano una mera e pedissequa reiterazione di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. Questa mancanza di specificità ha reso il ricorso solo apparentemente critico e, di conseguenza, inammissibile.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
In secondo luogo, la Corte ha ribadito la natura del proprio sindacato. Il giudizio di legittimità non serve a riesaminare i fatti del processo, ma a verificare la correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito dal giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella della Corte d’Appello, ma deve limitarsi a controllare se la motivazione della sentenza sia esente da vizi logici o da errori di diritto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel merito della questione, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello del tutto logica e conforme ai principi di diritto. Richiamando un proprio consolidato orientamento, ha affermato che nel reato di riciclaggio si configura il dolo eventuale quando l’agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi la provenienza delittuosa del denaro e, ciononostante, agisce accettandone il rischio.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato gli elementi fattuali che provavano tale condizione psicologica:
1. L’ingente somma di denaro: un accredito di oltre 17.000 euro non è un evento ordinario e giustifica un elevato livello di attenzione sulla sua provenienza.
2. L’origine sconosciuta: il denaro proveniva da un’entità commerciale con cui l’imputata non aveva alcun rapporto pregresso.
Queste circostanze, valutate complessivamente, rendevano altamente probabile che la donna si fosse quantomeno posta il dubbio sull’origine illecita dei fondi e avesse deciso di proseguire, accettando il rischio che potessero derivare da un reato. La sua condotta, quindi, non era scusabile come semplice negligenza o disattenzione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio di fondamentale importanza pratica: la massima attenzione è richiesta nella gestione del proprio conto corrente. Accettare passivamente l’accredito di somme ingenti da fonti sconosciute o non giustificate può esporre al rischio di una grave accusa penale per riciclaggio. La decisione chiarisce che la giustizia non richiede la prova di una conoscenza certa dell’origine delittuosa del denaro, ma considera sufficiente la consapevole accettazione del rischio che esso sia ‘sporco’. Di fronte a un’operazione anomala, l’unica condotta prudente è quella di interrogarsi sulla sua liceità e, nel dubbio, segnalarla alle autorità competenti o rifiutarla, per non incorrere nelle gravi conseguenze del dolo eventuale riciclaggio.
Quando si configura il dolo eventuale nel reato di riciclaggio?
Secondo la Corte di Cassazione, il dolo eventuale si configura quando l’agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi la provenienza delittuosa del denaro ricevuto e, nonostante ciò, agisce accettandone il rischio.
Ricevere un bonifico di importo elevato da uno sconosciuto può farmi accusare di riciclaggio?
Sì. Secondo la sentenza, l’accredito di una somma decisamente elevata (nel caso di specie, oltre 17.000 euro) da un soggetto commerciale con cui non si ha alcun tipo di rapporto è una circostanza sufficiente a provare che chi riceve il denaro si è rappresentato la possibilità della sua provenienza illecita, accettandone il rischio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due motivi: era una mera ripetizione di argomenti già respinti in appello, quindi non specifico, ed era manifestamente infondato, poiché la motivazione della corte di merito era logicamente coerente e priva di vizi giuridici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 338 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 338 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce l’illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo nella forma del dolo eventuale, non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, la doglianza è manifestamente infondata poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
considerato che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e risulta conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «In tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l’agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito» (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, PG/Franchini, Rv. 274457 – 01);
che a tale specifico riguardo la Corte territoriale ha evidenziato come la circostanza che l’imputata si fosse quantomeno rappresentata la possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro confluito sul proprio conto corrente dovesse ritenersi provata dal fatto che l’accredito di detta somma, peraltro decisamente elevata (oltre 17.000 euro), risultava disposto da un soggetto commerciale con cui la ricorrente non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto (si veda pagina 9 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.