Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocatura Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.
-contro-
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 26/11/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 12/09/2025, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da NOME COGNOME in relazione al periodo di restrizione carceraria sofferta, tra il 16/10/2022 e il 27/10/2022, conseguente a ll’ordine di carcerazione emesso dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in data 11/10/2022, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE del 6/10/2022, che aveva revocato, su presupposti poi rivelatisi erronei, la precedente ordinanza che ammetteva l’istante alla misura alternativa RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in prova ai servizi sociali (misura positivamente conclusasi in data 30/07/2022), in relazione alla pena di mesi 4 di arresto inflitta dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 16/07/2010, irrevocabile il 07/02/2014. La Corte territoriale , all’esito del giudizio, dopo aver individuato nella condotta del COGNOME una colpa lieve, sinergicamente collegata alla ingiusta detenzione sofferta, condannava il RAGIONE_SOCIALE a pagare al predetto, a titolo di indennizzo, la somma di euro 3.000,00, oltre ai relativi interessi legali dalla data RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza a quella del saldo. Compensava, contestualmente (in considerazione RAGIONE_SOCIALEa soccombenza parziale RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, a causa RAGIONE_SOCIALEa ritenuta colpa lieve RAGIONE_SOCIALE‘istante) le spese di lite, condannando il MRAGIONE_SOCIALE resistente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa rimanente metà, che veniva determinata nella somma complessiva di euro 1.600,00, oltre accessori di legge e tariffa professionale, se e in quanto dovuti.
Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso, tramite l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, il RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. Con il primo dei motivi si denuncia la violazione d ell’art. 112 cod. proc. civ. Si osserva, in particolare, che l’istante non aveva chiesto il pagamento degli interessi legali e che, pertanto, la Corte territoriale, nel condannare l’Amministrazione al pagamento degli interessi legali, ha violato il principio RAGIONE_SOCIALEa domanda, codificato nell’art. 112 cod. proc. civ. Si osserva, altresì, che anche quando gli interessi sono dovuti, in conformità ad una specifica domanda, la loro decorrenza è dalla definitività RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, – momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile -, e non già, come erroneamente statuito dalla Corte di appello, dalla data RAGIONE_SOCIALEa pronuncia.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ. , in relazione alla condanna del MRAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese legali. Si osserva
che nel giudizio di riparazione instaurato dal COGNOME il MRAGIONE_SOCIALE non si è costituito e che, pertanto, non poteva essere considerato soccombente e condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dall’istante.
Si chiede, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata nelle parti relative agli interessi e alle spese legali.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione ha concluso nei termini indicati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi risultano fondati.
In ordine alla prima doglianza, secondo l’orientamento costante di questa Corte, in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale – non già moratori, bensì corrispettivi -sulla somma attribuita all’istante a titolo di indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. -vanno riconosciuti solo qualora l’interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda. In mancanza, la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita , in quanto resa in violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Rv. 288270 -01; Sez. 4, n. 34003 del 21/06/2022, non massimata; Sez. 4, n. 46966 del 5 aprile 2017, non massimata; Sez. 4, n. 1856 del 7/01/2016, Rv. 265580 -01).
2.1. Nel caso in esame, come emerge dalla istanza in atti, il COGNOME non aveva proposto domanda di pagamento degli interessi corrispettivi sulla somma liquidata a titolo di indennità, cosicché la relativa statuizione è stata pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dalla norma sopra richiamata.
2.2. Va, altresì, ribadito che la decorrenza degli interessi, se richiesti, è fissata dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito – non avente natura risarcitoria – può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Rv. 288270 -01; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Rv. 251595 -01; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Rv. 238677 – 01).
2.3. Dalla fondatezza del primo motivo discende, comunque, l’assorbimento del successivo rilievo (relativo alla decorrenza degli interessi).
In ordine alla seconda doglianza, afferente alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, questo Collego ritiene di condividere i principi, che qui si ribadiscono, espressi nella sentenza di questa stessa Sezione, n. 24020 del 24/05/2023, Rv.
284649 -01, secondo cui, anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, convertito nella l. n. 162 del 2014, non sono venute meno le ragioni espresse dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEe S.U. n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222264 – 01, che, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura del procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, «a contraddittorio necessario» (che si instaura con la notifica RAGIONE_SOCIALEa domanda, a cura RAGIONE_SOCIALEa cancelleria, al RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALEe finanze), ma non «a carattere contenzioso necessario», in quanto l’Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, aveva escluso, nei casi in cui il MRAGIONE_SOCIALE non si fosse costituito ovvero non si fosse opposto alla pretesa del privato, che potesse configurarsi, in assenza di un contrasto di interessi da dirimere, una soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, sicché, in tali ipotesi, non poteva essere pronunciata la sua condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte.
3.1. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta evidente -atteso che l’amministrazione non si era costituita -che il MRAGIONE_SOCIALE non poteva essere considerato soccombente, né totalmente e né parzialmente, sulla base dei criteri dettati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice adito avrebbe dovuto disporre che le spese rimanessero a carico RAGIONE_SOCIALEe parti che le avevano anticipate.
In accoglimento del ricorso, va, pertanto, disposto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna alla corresponsione degli interessi legali ed alle statuizioni relative alle spese di lite, che vanno, conseguentemente, eliminate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento degli interessi legali e alle statuizioni relative alle spese di lite; condanna e statuizioni che elimina.
Così deciso, il 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME