Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 62 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 4 Num. 62 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1138/2025
NOME COGNOME
UP – 25/11/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 23563NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a MANTOVA il DATA_NASCITA
Parte Civile non ricorrente:
NOME NOME, nato a PARMA l’DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE d’APPELLO di MILANO;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale COGNOME, nel senso del rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della difesa di COGNOME NOME, nel senso dell’accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi nuovi;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 10quater , comma 2, d.lgs. 20 marzo 2000, n. 74, cui è seguita la conferma delle statuizioni civili.
1.1. L’imputata è stata condannata per aver, quale commercialista di NOME e in concorso con altro commercialista da lei incaricato, NOME COGNOME, omesso di versare, in misura superiore alla soglia di punibilità, le imposte dovute dal citato cliente, in relazione alle quali ella si era assunta l’obbligo di accollarsene l’onere a cagione di un danno arrecatogli nell’esercizio dell’attività professionale. Nella specie, sono stati portati in compensazione euro 184.000,00 frutto di crediti inesistenti in quanto derivanti da cessioni in favore di NOME di crediti IVA solo dichiarate dal commercialista NOME COGNOME, autore materiale sia della dichiarazione IVA integrativa, contenente i dati mendaci, sia del modello F24, con cui è stata operata l’indebita compensazione.
1.2. Trattasi di sentenza emessa all’esito del giudizio di rinvio celebrato in forza dell’annullamento disposto, da Sez. 3, n. 37640 dell’11/04/2024, in accoglimento del motivo di ricorso sindacante l’accertamento della responsabilità quanto all’elemento soggettivo del reato in capo all’imputata, in termini di dolo di concorso con il commercialista NOME COGNOME.
1.3. In sede rescissoria, la Suprema Corte, ribaditi i principi governanti la materia in tema di dolo di concorso nel reato in oggetto, ha ripercorso il ragionamento sotteso alla ritenuta partecipazione della prevenuta all’attività fraudolenta posta in essere dal commercialista da lei incaricato.
In estrema sintesi, all’esito, è stato ritenuto viziato il percorso logicogiuridico sotteso all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato in quanto fondato su una serie di dati di carattere presuntivo e non sorretti da idonea dimostrazione in ordine alla loro effettiva rispondenza a realtà. Sicché, in accoglimento dello specifico motivo di ricorso e ritenuta assorbita la decisione delle altre censure, è stato disposto il rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame in merito alla rinvenibilità dell’atteggiamento soggettivo dell’imputata, quanto agli elementi denotanti l’esistenza del dolo di concorso a suo carico (in luogo della mera colpa).
Avverso la sentenza emessa all’esito del giudizio di rinvio la difesa dell’imputata ha proposto ricorso fondato su quattro motivi sorretti da memorie deducenti altrettanti motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., sostanzialmente ricalcanti e specificanti le censure già articolate, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, considerate anche le specificazioni operate con il primo motivo nuovo, si deducono violazioni di legge, compresa l’elusione del principio di diritto di cui alla sentenza rescindente, e vizio cumulativo di motivazione dell’accertata sussistenza del dolo concorsuale.
2.1.1. Per il ricorrente, la sentenza rescindente avrebbe tracciato «un percorso motivazionale ineludibile per il giudice del rinvio: la distinzione tra colpa professionale, anche grave, e dolo di concorso richiesto per il delitto contestato all’imputata». Eludendo la statuizione rescindente e disattendendone le indicazioni, la Corte territoriale non avrebbe individuato elementi di prova diversi e ulteriori tali da fondare un giudizio in termini di dolo di concorso e non di mera superfluità, negligenza e mancanza di vigilanza sull’operato del collega (il commercialista NOME COGNOME), supportanti quindi un giudizio di rimproverabilità in termini di mera colpa. Il procedimento argomentativo dei giudici di merito, oltre a non costituire una nuova valutazione del fatto, si sarebbe altresì fondato sull’inversione dell’onere della prova. Ciò emergerebbe dalla presa d’atto, emergente dalla sentenza impugnata, della circostanza per cui non sarebbe stata fornita alcuna plausibile e coerente spiegazione da parte dell’imputata oltre che di COGNOME.
La manifesta illogicità dell’apparato motivazionale emergerebbe dall’aver fondato la prova del dolo di concorso nel reato su un dato già screditato dalla Suprema Corte. Il riferimento è al valore decisivo e assorbente accordato alla scrittura privata con la quale l’imputata si era accollata il debito tributario del cliente COGNOME, da cui sarebbe derivato un forte movente personale rispetto alla risoluzione della pendenza fiscale (effettivamente risolta con la falsa dichiarazione e l’indebita compensazione operata dal commercialista NOME).
L’omessa valutazione della ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, per cui l’imputata per risolvere la pendenza avrebbe invece inteso seguire una via lecita, ancorché tramite il collega COGNOME, evidenzierebbe altresì l’errata applicazione dell’art. 10quatar d.lgs. n. 74 del 2000 quanto all’elemento soggettivo del dolo – nella specie, di concorso – in sostanziale violazione delle indicazioni in merito fornite dalla sentenza rescindente. Dalla Contraddittoria e manifestamente illogica motivazione non emergerebbe il motivo per cui l’imputata al fine di perseguire l’intento criminoso avrebbe conferito l’incarico al
collega piuttosto che operare lei direttamente, essendo commercialista del contribuente COGNOME. Ne conseguirebbe, in tesi difensiva, che in termini verosimili e coerenti l’imputata, rivolgendosi a COGNOME, esperto del contenzioso tributario, avrebbe inteso risolvere la pendenza in termini leciti.
Altrettanto contraddittoriamente la sentenza impugnata, nei ristretti limiti in cui se ne sarebbe occupata, avrebbe altresì sminuito la rilevanza della circostanza fattuale caratterizzata dalla predisposizione da parte dell’imputata di un brogliaccio di dichiarazione IVA per l’anno di riferimento, ove si esponeva correttamente la situazione fiscale, poi da lei non tramutato in dichiarazione presentata, essendo stata difatti presentata la dichiarazione (fraudolenta) da COGNOME.
2.1.2. A quanto innanzi, infine, si aggiungerebbe il travisamento della prova costituita dalla sentenza civile del 2019 avente a oggetto danni arrecati da COGNOME ad altra contribuente, una società amministrata dal fratello dell’imputata, con un modus operandi simile a quello caratterizzante la fattispecie penale in oggetto. La Corte avrebbe affermato che nel caso di cui alla sentenza civile, la buona fede del contribuente sarebbe stata accertata in ragione della documentazione agli atti e tale da indurre in errore circa l’effettivo acquisto del credito d’IVA, laddove, nel caso di specie, non sarebbe emerso alcun documento circa l’acquisto del credito d’IVA, invece predisposto fraudolentemente da COGNOME.
Sicché, conclude sul punto la censura, il travisamento risiederebbe nella circostanza per cui, a dire della ricorrente, «il valore di quella sentenza … non risiede nell’identità dei dettagli operativi, ma nel fatto che essa fornisce un riscontro oggettivo ed evidente a due elementi centrali della tesi difensiva e dell’insussistenza del dolo in capo all’imputata: il modus operandi del sig. COGNOME, che era solito prospettare soluzioni lecite per poi agire con mezzi fraudolenti all’insaputa dei suoi interlocutori; la totale buona fede della sig.ra COGNOME, la quale fidandosi del collega l’aveva addirittura raccomandato al fratello per le gestione di un’operazione delicata…».
2.1.3. Conclude la censura rimarcando nuovamente l’elusione della sentenza rescindente da parte della Corte territoriale mediante la riproposizione del medesimo iter logico-giuridico invece ritenuto viziato dalla Suprema Corte. Il giudice del rinvio avrebbe altresì violato il principio di cui alla sentenza di annullamento, per cui la prova del dolo di concorso richiede la dimostrazione della coscienza e volontà di fornire un contributo causale alla realizzazione dell’altrui condotta criminosa. In palese violazione dell’art. 627 comma 3, cod. prc. pen., il giudice del rinvio avrebbe sul punto affermato che «il concorso di persone nel reato non richiede necessariamente un previo accordo di intenti,
potendo esso esplicarsi anche attraverso un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa».
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, considerate anche le specificazioni operate con il secondo motivo nuovo, si deduce la violazione degli artt. 157, 160 e 161, cod. proc. pen.
In estrema sintesi, la Corte territoriale non avrebbe dichiarato estinto il reato per prescrizione nonostante trattavasi di fattispecie commessa il 15 giugno 2015, quindi punibile con la pena massima di due anni di reclusione, ancorché da soggetto recidivo ex art. 99, commi secondo e terzo, cod. pen.
Per quanto maggiormente rileva in questa sede, si deduce l’errore consistente nell’aver ritenuto, con riferimento a delitto punibile nel massimo con pena inferiore a sei anni di reclusione, che ai fini del computo del termine di prescrizione l’aumento per la recidiva ad effetto speciale (nella specie in ragione della metà) vada operato non sulla pena massima stabilita per il reato bensì sul termine di sei anni previsto dall’art. 157, comma 1, cod. pen.
2.3. Con i motivi terzo e quarto, considerate anche le specificazioni operate con i corrispondenti motivi nuovi, si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza della continuazione c.d. esterna e al trattamento sanzionatorio.
Le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso, deducente l’erronea mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, necessita di trattazione preliminare in ragione della sua portata pregiudiziale rispetto alla decisione in ordine alle censure che si appuntano sull’accertata responsabilità penale.
1.1. La doglianza è fondata nei termini di seguito specificati, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali (assorbite le decisioni dei motivi terzo e quarto).
1.2. Dalle sentenze di merito, come correttamente evidenziato dal ricorrente, emerge che la condanna è intervenuta per il delitto di cui all’art. 10quater d.lgs. n. 74 del 2000 commesso il 15 giugno 2015, quindi astrattamente punito nel massimo (poi aumentato) con due anni di reclusione, da soggetto ritenuto recidivo ex art. 99, commi secondo e terzo, cod. pen. (con esclusione, già in primo grado, della recidiva qualificata ai sensi del quarto comma dell’articolo da ultimo citato).
1.3. Sicché, nella specie, in ragione dell’insussistenza di sospensioni del decorso del termine di prescrizione, assume rilevanza la questione, posta dal ricorrente, inerente alla determinazione del termine di prescrizione nel caso in cui sia accertata un’aggravante a effetto speciale, qual è la ritenuta recidiva comportante l’aumento in ragione della metà, e la pena massima per il delitto accertato (consumato o tentato) sia inferiore a sei anni di reclusione.
1.4. Della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha escluso l’intervenuta prescrizione ritenendo di determinare la durata del relativo termine operando l’aumento per la recidiva a effetto speciale (in ragione della metà) non sulla pena massima stabilita per il reato (pari a due anni di reclusione) bensì sul termine di sei anni previsto dall’art. 157, comma 1, cod. pen.
1.5. Orbene, l’evidenziato iter logico-giuridico manifesta il mancato confronto con il consolidato e pacifico opposto principio di diritto governante la materia.
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, infatti, nei casi (come quello di specie) di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza a effetto speciale, quindi anche la recidiva a effetto speciale, l’aumento per detta aggravante, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall’art. 157, comma 1, cod. pen., operando quest’ultimo solo laddove la pena stabilità per il reato sia inferiore a sei anni di reclusione (Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Rv. 276016 – 01; conf. anche Sez. 4, n. 101 dell’11/12/2015, del 2016, Rv. 265578 – 01, e Sez. 3, n. 3391 del 12711/2024, dep. 2015, Rv. 262015 – 01).
1.6. Occorre dunque preliminarmente rilevare, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto alla ricorrente, maturata il 15 giugno 2024 (quindi prima della definizione del giudizio d’appello), non risultando dagli atti evidente una causa di proscioglimento nel merito e non essendosi verificati fattori estintivi della prescrizione ( ex plurimis : Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01).
2. Quanto agli effetti civili, il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso, nei termini diffusamente esplicitati nella precedente ricostruzione del fatto processuale (paragrafi 2.1. e ss.), si fonda sostanzialmente sulla dedotta violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per l’elusione della statuizione rescindente che, peraltro, sarebbe stata
operata con motivazione (laddove non omessa) contraddittoria manifestamente illogica anche per travisamento.
Sicché, per l’apprezzamento delle doglianze mosse all’apparato motivazionale della sentenza impugnata necessita muovere dall’iter logicogiuridico sotteso a Sez. 3, n. 37640 dell’11/04/2024 e dalle ragioni dell’annullamento.
4.1. Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale (par. 1.1. e ss.), la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso sindacante l’accertamento della responsabilità quanto all’elemento soggettivo caratterizzante la condotta dell’imputata come posta in essere in concorso con il commercialista NOME COGNOME.
4.2. Ribaditi i principi governanti la materia in tema di dolo di concorso nel reato in oggetto, è stato ripercorso (e ritenuto viziato) il ragionamento sotteso all’accertata partecipazione della prevenuta all’attività fraudolenta posta in essere dal commercialista da lei incaricato.
4.3. Quanto al primo aspetto, la Suprema Corte ha ricordato che il delitto contestato alla ricorrente è integrato solo in presenza dell’elemento soggettivo del dolo che si realizza allorché il soggetto tenuto al versamento delle imposte, utilizzando il meccanismo di assolvimento del debito tributario tramite il modello di pagamento denominato F24, porta in compensazione crediti «non spettanti» ovvero crediti «inesistenti».
Più nello specifico, è stato ribadito che affinché sia riscontrabile, nelle ipotesi di concorso di persone nel reato, la sussistenza dell’evidenziato elemento soggettivo è necessario dimostrare che il soggetto in relazione al quale la questione è oggetto di verifica abbia dato un consapevole contributo alla condotta posta in essere da altri individui nella consapevolezza della materialità della detta condotta (fra le tante, oltre alla sentenza rescindente, Sez. II, n. 44859 del 05/11/2019, Rv. 277773 – 03, a cui la prima sentenza fa esplicito riferimento).
4.4. Quanto alla fattispecie concreta la sentenza rescindente ha sintetizzato il ragionamento che ha condotto i giudici di merito a ritenere che la commercialista NOME COGNOME fosse partecipe dell’attività frodatoria posta in essere dal collega COGNOME e fosse, pertanto, ravvisabile nel suo atteggiamento il dolo di concorso.
L’iter logico-giuridico sotteso alla decisione di merito è stato ritenuto fondato principalmente, sui seguenti assunti: l’imputata, in quanto soggetto che curava la posizione fiscale di COGNOME era a conoscenza di essa ed era, altresì, la responsabile della opacità della medesima; il diretto interesse di COGNOME
all’azzeramento dei debiti tributari di COGNOME, avendo ella, in quanto consapevolmente responsabile dei debiti tributari gravanti sul suo cliente, assunto, almeno nei confronti dello stesso COGNOME, la posizione di accollante dei debiti in questione; l’imputata aveva individuato il collega COGNOME come il soggetto che si sarebbe potuto adoperare per risolvere il problemi tributari del suo cliente.
4.5. In estrema sintesi, l’evidenziato percorso logico-giuridico è stato ritenuto viziato in quanto fondato su una serie di dati di carattere presuntivo e non sorretti da idonea dimostrazione in ordine alla loro effettiva rispondenza a realtà (quanto al dolo di concorso in luogo della mera colpa professionale).
Sicché, in accoglimento dello specifico motivo di ricorso e ritenuta assorbita la decisione delle altre censure, è stato disposto il rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame in merito alla rinvenibilità dell’atteggiamento soggettivo dell’imputata, quanto agli elementi denotanti l’esistenza del dolo di concorso a suo carico.
Premesso quanto innanzi e passando al merito cassatorio, sono infondate le censure di cui al primo motivo di ricorso deducenti violazioni di legge (anche dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.) e vizi cumulativi di motivazione.
Ciò, peraltro, al netto dell’inammissibilità dei profili di doglianza con i quali la ricorrente mira a sostituire a quelle dei giudici di merito proprie valutazioni in fatto, anche di natura probatoria. Il riferimento è alla rilettura parcellizzata e in chiave difensiva -dubitativa ovvero a sé favorevole -delle medesime circostanze fattuali poste a fondamento della decisione (come emerge in termini diffusi dalla sintesi di cui al paragrafo n. 2.1.1. del precedente ritenuto in fatto). A ciò aggiungasi altresì la prospettazione di un travisamento della prova concretamente articolato (nei termini sintetizzati al paragrafo 2.1.2. del precedente «ritenuto in fatto») quale mero travisamento del fatto (indeducibile in sede di legittimità) in quanto non inerente al significante (la sentenza civile del 2019) bensì al significato che la Corte territoriale ne ha inteso trarre.
5.1. Occorre preliminarmente ricordare che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ( ex plurimis , Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Rv. 277999 – 01).
Per quanto maggiormente rileva in questa sede, in caso di annullamento per vizio di motivazione il giudice del rinvio non è obbligato a esaminare solo i punti specificati nella sentenza rescindente, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati. Il giudicante mantiene altresì il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l’unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all’interpretazione ivi data alle questioni di diritto ( ex plurimis , Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Rv. 248738 – 01.
5.2. Orbene, con motivazione coerente e non manifestamente illogica la Corte territoriale, lungi dall’aver invertito l’onere probatorio, ha ritenuto accertato l’elemento soggettivo caratterizzante la condotta dell’imputata in termini di dolo di concorso con il commercialista NOME, seguendo un iter logicogiuridico solo parzialmente coincidente con quello sotteso alla sentenza annullata (ritenuto viziato dalla sentenza rescindente), in considerazione altresì della già citata sentenza civile e di altre pregressi rapporti tra i due soggetti. Nei termini di cui innanzi e in ragione delle valutazioni di seguito sintetizzate, il giudice del rinvio ha peraltro correttamente applicato i principi governanti la materia del dolo concorsuale con specifico riferimento al reato di cui all’art. 10quater d.lgs. n. 74 del 2000, tra cui quelli ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza di annullamento.
Nei limiti di quanto ancora rileva agli effetti civili, i giudici di merito hanno difatti accertato che NOME COGNOME, quale commercialista di NOME e in concorso con altro commercialista da lei incaricato, NOME COGNOME, ha omesso di versare le imposte dovute dal citato cliente, in relazione alle quali ella si era assunta l’obbligo di accollarsene l’onere a cagione di un danno arrecatogli nell’esercizio dell’attività professionale. Nella specie, sono stati portati in compensazione euro 184.000,00 frutto di crediti inesistenti in quanto derivanti da cessioni in favore di COGNOME di crediti IVA solo dichiarate dal commercialista NOME COGNOME, autore materiale sia della dichiarazione IVA integrativa, contenente i dati mendaci, sia del modello F24, con cui è stata operata l’indebita compensazione. In estrema sintesi, è stato ritenuto che l’imputata abbia dato un consapevole contributo alla condotta posta in essere dal commercialista COGNOME, in virtù dell’incarico all’uopo dalla stessa conferitogli, agendo quindi ella nella consapevolezza della materialità della detta condotta fraudolenta in ragione di un previo «accordo d’intenti» (pag. 12 della sentenza impugnata).
Postasi nel solco indicato dalla sentenza rescindente, l’autonomo percorso argomentativo sotteso alla decisione è difatti insindacabile in questa sede, in quanto coerente e non manifestamente illogico. Ciò, in particolare, laddove valorizza anche gli elementi fattuali dell’essere l’imputata entrata in contatto con COGNOME in diverse occasioni con risvolti illeciti. Il riferimento è: alla presentazione da parte dell’imputata di COGNOME a un sindaco all’epoca indagato e agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento avente a oggetto una società che necessitava di incassare proventi illeciti della quale COGNOME era stato nominato amministratore, nonché ai rapporti tra i due (COGNOME/COGNOME) emergenti dalla sentenza civile del 2019 evidenziante una condotta di COGNOME tenuta con riferimento ad altra società contribuente, amministrata dal fratello della prevenuta, ma caratterizzati dal medesimo modus operandi della frode in oggetto.
La sostanziale condivisione dell’agire penalmente illecito di COGNOME, commercialista ritenuto dai giudici di merito all’uopo incaricato dalla prevenuta con «accordo d’intenti», è stata altresì argomentata dalla valutazione degli elementi di cui innanzi in uno con plurime circostanze.
Il riferimento è, in particolare: (a) all’ormai intervenuta consolidazione dei crediti dell’erario sottostanti all’accollo concluso tra la prevenuta e COGNOME, stante anche la procedura di accertamento con adesione, sui quali avrebbe influito la frode fiscale; (b) la conseguente non compensabilità con crediti precedenti e, quindi, il previo accordo, con COGNOME, circa la frode da attuarsi mediante acquisizioni di crediti d’IVA inesistenti. Trattasi di incarico conferito a COGNOME dalla prevenuta (inteso dal giudici di merito alla stregua di accordo fraudolento) nonostante la stessa avesse predisposto una bozza di dichiarazione, essa sì non fraudolenta, che ha poi lascito il posto a quella fraudolenta predisposta da COGNOME, appunto previo accordo con la conferente l’incarico. Ciò, peraltro, come ulteriormente evidenziato dalla sentenza impugnata, in un contesto che vede COGNOME mantenere il controllo del cassetto fiscale del contribuente COGNOME e rassicurarlo, all’esito dell’attuazione dell’accordo fraudolento, dell’effettiva regolarizzazione dei rapporti con il fisco, cui sarebbe conseguito il sostanziale azzeramento del debito tributario accollato dalla stessa imputata.
6. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, all’estinzione del reato per prescrizione maturata nelle more della sentenza d’appello segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali (con conseguente assorbimento delle decisioni sui motivi terzo e quarto). Nel resto il ricorso dev’essere rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso il 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME