Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7170 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7170 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a FANO (PESARO’ ) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/02/2023 del TRIBUNALE di PESARO
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15/2/2023 il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pesaro ha respinto l’istanza di NOME COGNOME, diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due sentenze del GUP di Pesaro, la prima del 29/9/2016 per il reato di calunnia in danno di alcuni creditori della società del RAGIONE_SOCIALE, il quale dopo avere consegnato loro assegni in pagamento di merci, ne aveva denunciato lo smarrimento; la seconda del 18/5/2022, per fatti di bancarotta per distrazione e preferenziale (fallimento del 20/9/2016).
Il giudice dell’esecuzione ha rilevato che i reati – del tutto eterogenei erano stati commessi ai danni di più creditori, ad anni di distanza, e non erano riconducibili al medesimo disegno criminoso, bensì a modalità genericamente irrispettose della legge.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condannato, AVV_NOTAIO, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen. in relazione all’art. 81 cod. pen., quanto ai parametri di individuazione dell’unitario disegno criminoso.
Il ricorrente contesta la decisione del giudice dell’esecuzione per non aver considerato che il medesimo disegno criminoso del COGNOME era consistito nel distrarre i beni e le liquidità della RAGIONE_SOCIALE, di cui all’epoca dei fatti legale rappresentante e liquidatore fino alla data del fallimento, in danno principalmente dei creditori maggiori, come la RAGIONE_SOCIALE – persona offesa della calunnia – per potere chiudere la società con l’accollo di tutti i debiti, i compreso quello risultante dagli assegni non pagati rilasciati alla RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. L’impugnata ordinanza non patisce i denunciati vizi di legittimità, avendo congruamente ed esaustivamente motivato le ragioni dell’esclusione dell’identità del disegno criminoso, valorizzando la significativa cesura cronologica tra la gran parte delle condotte costitutive dei dissesti societari, e l calunnia integrata dalla falsa denuncia di smarrimento del carnet di assegni, con conseguente attribuzione di responsabilità penale nei confronti dei prenditori degli assegni, da costoro invece regolarmente ricevuti in pagamento della merce fornita. Si è inoltre evidenziato che il delitto di calunnia e il delitto di bancaro fraudolenta sono del tutto eterogenei, presentando come unico elemento in comune l’essere stati commessi ai danni dei creditori, nella qualità rivestita dal
condannato, senza che tuttavia sia ravvisabile un disegno criminoso unitario e sussistente sin dall’epoca in cui era stato compiuto il primo dei due reati; a ciò si aggiunge che la falsa dichiarazione contenuta in denuncia circa lo smarrimento di assegni in realtà consegnati ai creditori non ha nulla in comune, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, con la bancarotta per distrazione, se non una modalità genericamente irrispettosa della legge che ha caratterizzato l’agire del soggetto.
1.2. L’ordinanza impugnata ha dunque espresso una valutazione di merito che è stata congruamente motivata, senza profili di manifesta illogicità, inquadrando le condotte del COGNOME in termini di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla consumazione di illeciti nello svolgimento dell’attivi imprenditoriale. Sul punto, l’esegesi di questa Corte è nel senso che in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275222; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, COGNOME, Rv. 254006; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, COGNOME, Rv. 237014).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all’imputazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il giorno 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presider$