Discrezionalità del giudice: i limiti al ricorso in Cassazione sulla pena
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui si manifesta pienamente la discrezionalità del giudice. Ma quali sono i confini di questo potere? È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo severa? Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito i principi consolidati in materia, chiarendo quando un ricorso sulla quantificazione della sanzione è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Il caso in esame
Un imputato, condannato dalla Corte d’appello, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un’errata applicazione della legge e un vizio di motivazione. In particolare, la critica si concentrava sulla modalità con cui i giudici avevano calcolato la pena, applicando le riduzioni per le circostanze attenuanti. Secondo la difesa, il trattamento sanzionatorio era eccessivamente severo e non adeguatamente giustificato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio cardine del nostro ordinamento: la valutazione della congruità della pena è di competenza esclusiva del giudice di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la discrezionalità del giudice come potere insindacabile (salvo eccezioni)
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso non potesse essere accolto. Il cuore della motivazione risiede nel concetto di discrezionalità del giudice. Ecco i punti salienti:
1. Potere Discrezionale del Giudice di Merito: La graduazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la gestione degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice che ha valutato i fatti (primo e secondo grado). Questo potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri guida indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole).
2. Limiti del Giudizio di Cassazione: Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o della congruità della pena. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
3. Le Uniche Eccezioni: Un ricorso sulla quantificazione della pena può essere accolto solo in casi eccezionali e circoscritti. In particolare, quando la determinazione della pena da parte del giudice di merito è frutto di:
* Mero arbitrio o ragionamento palesemente illogico.
* L’applicazione di una pena illegale, ovvero una sanzione non prevista dalla legge per quel tipo di reato.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non evidenziassero nessuno di questi vizi, ma si limitassero a proporre una diversa valutazione, inammissibile in sede di legittimità. Le critiche erano in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza citata nell’ordinanza.
Conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale granitico. Chi intende contestare in Cassazione la misura della pena deve essere consapevole che le possibilità di successo sono molto limitate. Non è sufficiente sostenere che la sanzione sia sproporzionata o eccessivamente severa. È necessario, invece, dimostrare in modo specifico e puntuale che il giudice di merito abbia commesso un errore di diritto o abbia motivato la sua decisione in modo manifestamente illogico o arbitrario, violando i criteri legali per la commisurazione della pena. In assenza di tali vizi, la discrezionalità del giudice di merito resta sovrana.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione non può riesaminare l’adeguatezza o la congruità della pena, a meno che la decisione del giudice di merito non sia palesemente arbitraria, manifestamente illogica o abbia portato all’applicazione di una pena illegale.
In cosa consiste la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena?
Consiste nel potere, attribuito al giudice di merito, di stabilire l’entità della sanzione entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge. Questa valutazione include la fissazione della pena base e l’applicazione di aumenti o diminuzioni per le circostanze, basandosi sui principi degli articoli 132 e 133 del codice penale.
Cosa accade se un ricorso contro la quantificazione della pena viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende. L’inammissibilità impedisce l’esame nel merito del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4598 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4598 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Mondovì il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d’appello di Torino dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’erronea applicazione della legge processuale ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, e, in particolare, all’ordine con cui sono state applicate le riduzioni di pena per le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62bis e 62 n. 4 cod. pen., Ł manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, anche considerato il principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchØ nel giudizio di cassazione Ł comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico o si concretizzi nella applicazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo, Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.); rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Ord. n. sez. 1371/2026
CC – 27/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO