Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4568 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4568 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’erronea applicazione della legge processuale ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, e, in particolare, all’ordine con cui sono state applicate le riduzioni di pena per le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62bis e 62 n. 4 cod. pen., Ł manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, anche considerato il principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchØ nel giudizio di cassazione Ł comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico o si concretizzi nella applicazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825-01; Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Ord. n. sez. 1354/2026
CC – 27/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Il Consigliere estensore NOME COGNOME