Discrezionalità del Giudice: Quando la Cassazione non può riesaminare la Pena
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 39339/2024, offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per la cassazione in materia di quantificazione della pena. Il caso in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione e commisurazione della sanzione penale. Questo principio, se correttamente applicato, rende insindacabile la decisione in sede di legittimità.
I Fatti del Ricorso
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Torino, lamentando un’errata graduazione della pena. Sostanzialmente, il motivo del ricorso si concentrava sulla richiesta di una nuova e diversa valutazione della congruità della sanzione applicata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa sulla constatazione che il motivo addotto dal ricorrente era meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dal giudice di merito. La Cassazione ha colto l’occasione per riaffermare i confini del proprio sindacato sulla determinazione della pena.
Le Motivazioni: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
Il cuore della pronuncia risiede nella spiegazione del perché la Corte di Cassazione non possa trasformarsi in un terzo grado di merito. La valutazione sulla pena è, per sua natura, un’attività riservata al giudice che ha esaminato le prove e conosciuto direttamente il caso.
Il Principio della Discrezionalità
La Corte ha ricordato che la graduazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato in aderenza ai principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole. Finché la determinazione della pena non risulta frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, essa non può essere contestata in Cassazione. Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato che la pena inflitta era prossima al minimo edittale e, per di più, era già stata ridotta dalla Corte d’Appello, escludendo così ogni profilo di arbitrarietà.
L’Inammissibilità del Motivo di Ricorso
Di conseguenza, un motivo di ricorso che mira semplicemente a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena è strutturalmente inammissibile. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Accogliere una simile censura significherebbe violare la ripartizione di competenze tra i diversi gradi di giudizio. Poiché il ricorso non presentava vizi di legittimità ma solo contestazioni di merito, è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e fornisce una chiara indicazione pratica: la strategia difensiva in Cassazione non può basarsi su una generica contestazione della pena ritenuta eccessiva. Per avere successo, il ricorso deve evidenziare un vizio logico manifesto nel ragionamento del giudice di merito o una violazione di legge nell’applicazione dei criteri di commisurazione. In assenza di tali vizi, il principio della discrezionalità del giudice rimane un baluardo insuperabile che consolida la decisione dei gradi di merito.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità della pena, a meno che la decisione del giudice di merito non sia palesemente arbitraria o basata su un ragionamento illogico.
Cosa si intende per ‘discrezionalità del giudice’ nella determinazione della pena?
Si intende il potere del giudice di decidere la pena specifica, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge, basandosi sui criteri degli artt. 132 e 133 del codice penale e valutando tutte le circostanze del caso, come aggravanti e attenuanti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39339 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME
Visti gli atti e la sentenza impugnata ed esaminato il motivo di ricorso.
Rilevato che l’unico motivo dedotto è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre in presenza di una pena prossima al minimo edittale. La pena, in ogni caso, è stata ridotta dalla Corte di appello.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024
Il Consi1retensore
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