Discrezionalità del Giudice: Quando la Pena è Insindacabile in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità riguardo la quantificazione della pena. Il principio della discrezionalità del giudice di merito emerge come pilastro fondamentale del sistema sanzionatorio penale. Questo potere, tuttavia, non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei criteri legali e supportato da una motivazione adeguata. Analizziamo come la Suprema Corte ha affrontato un caso in cui si contestava proprio l’esercizio di tale potere.
I Fatti del Processo
Un imputato, dopo aver visto confermata in appello la sua condanna, ha presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta carenza di motivazione e l’errata applicazione della legge penale, in particolare dell’articolo 133 del codice penale, che disciplina i criteri per la commisurazione della pena. Il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero giustificato adeguatamente la scelta di una pena superiore al minimo edittale.
La Decisione della Corte e la Discrezionalità del Giudice
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: la graduazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non può essere messo in discussione in sede di legittimità se esercitato in conformità con i principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Il Principio dell’Insindacabilità
La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sui fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Pertanto, la scelta di una specifica entità di pena, purché compresa nella forbice edittale prevista dalla norma, non è sindacabile. Il ricorso che si limita a contestare l’adeguatezza della pena senza evidenziare vizi logici o violazioni di legge è destinato all’inammissibilità.
L’Importanza della Motivazione nella Discrezionalità del Giudice
Il potere discrezionale non equivale ad arbitrio. Il giudice ha l’obbligo di motivare la sua decisione, spiegando perché ha ritenuto di applicare una determinata sanzione. Nel caso specifico, la Cassazione ha evidenziato che i giudici di merito avevano adempiuto a tale onere. La pena, pur essendo superiore al minimo, era stata giustificata in modo congruo facendo riferimento a un elemento specifico e decisivo.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è chiara e lineare. I giudici hanno sottolineato che l’onere argomentativo del giudice di merito era stato pienamente assolto. La sentenza impugnata, infatti, aveva giustificato la pena inflitta con un riferimento esplicito all’entità del danno cagionato alla persona offesa. Questo elemento, considerato rilevante ai sensi dell’art. 133 cod. pen., è stato ritenuto sufficiente a sostenere un discostamento dal minimo edittale. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale: la valutazione sull’entità della pena è di competenza esclusiva del giudice di merito. La discrezionalità del giudice è un potere fondamentale, ma deve essere ancorato a una motivazione logica e aderente ai criteri legali. Per contestare efficacemente una pena in Cassazione, non è sufficiente esprimere un dissenso sulla sua entità, ma è necessario dimostrare un vizio di legittimità, come una motivazione inesistente, palesemente illogica o contraddittoria. In assenza di tali vizi, la decisione sulla pena rimane insindacabile.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
No, di norma non è possibile. La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione, a meno che la motivazione sia totalmente assente, illogica o contraddittoria.
Cosa giustifica una pena superiore al minimo previsto dalla legge?
Secondo l’ordinanza, una pena superiore al minimo può essere giustificata da specifici elementi valutati dal giudice, come, in questo caso, la particolare entità del danno causato alla persona offesa, in applicazione dei criteri dell’art. 133 del codice penale.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questo provvedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45756 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45756 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano in data 19//2023 confermativa della sentenza del Tribunale di Monza in data 7/3/2022;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato poiché secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nella specie, l’onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per l’applicazione della pena in misura prossima al minimo edittale, con discostamento giustificato dall’entità del danno cagionato alla p.o. (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.NII.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente