Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5456 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN PIETRO CLARENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co 8 D.L. n. 137/20
Ritenuto in fatto
Ricorre per Cassazione COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che il 20/05/2023 ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare adottata dal Gip il 2 maggio 2023 con riguardo al reato di concorso in estorsione in danno di COGNOME NOME, aggravata dall’impiego del metodo mafioso.
1.2. Lamenta il ricorrente la mancata messa a disposizione da parte del pubblico ministero del file audio delle registrazioni delle conversazioni oggetto di intercettazione, con conseguente compromissione del diritto di difesa.
In particolare, la difesa lamenta il mancato deposito di detti file presso il CI con conseguente mancata possibilità di verificare la corrispondenza tra i testi delle conversazioni richiamate negli atti e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci e quelli risultanti dall’ascolto dei relati file audio.
1.3. Contesta inoltre la sussistenza delle esigenze cautelari e l’omessa applicazione di una misura meno grave.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Risulta dalla stessa prospettazione difensiva e dagli atti allegati al ricorso che COGNOME NOME è stato tratto in arresto in flagranza di reato il 28/04/2023 per i fa in argomento, arresto convalidato dal giudice con provvedimento in data 02/05/2023, con contestuale emissione di misura cautelare in carcere.
In data 4 maggio 2023 il pubblico ministero procedente ha avvisato i difensori degli imputati del diritto di esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni o prendere comunicazione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche depositate nell’archivio informatico presso l’ufficio CIT della procura.
In sede di udienza il pubblico ministero ha preso atto del fatto che i file audio non erano stati trasmessi al Tribunale del riesame.
All’esito dell’udienza ha trasmesso al Tribunale del riesame i file aud o relativi alle conversazioni registrate dal COGNOME che il tribunale ha dichiarato non utilizzabile perché depositati dopo la conclusione dell’udienza stessa e quindi in violazione del principio del contraddittorio.
Non risulta che il difensore – che pure si era riservato di depositare l’istanza d ascolto dei file presso l’ufficio CIT -abbia avanzato richieste in tal senso.
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Questa Corte in più occasioni ha avuto modo di affermare che in tema di diritto della difesa all’accesso e all’acquisizione degli esiti captativi nel giudizio di riesam il difensore ha l’onere di presentare a tal fine una richiesta tempestiva, ovvero in tempo utile per consentire al P.M. di provvedere, e specifica, ossia formulata in termini tali da evidenziare le ragioni di urgenza dell’istanza stessa, con precisa indicazione dei “file” delle captazioni di cui chiede l’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di tali indicazioni, l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento. (Sez. 3 – , Sentenza n. 37136 del 2021 Rv. 282370 – 01)
Nessuna compressione del diritto di difesa emerge, dunque, nella vicenda, perché il preteso ritardo nella messa disposizione dei file audio non appare dovuto ad un’omissione del pubblico ministero, ma ad una inerzia del difensore.
Deve aggiungersi che per giurisprudenza consolidata in tema di riesame, l’omesso deposito da parte del P.M. del cosiddetto “brogliaccio” di ascolto e dei file audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l’obbligo del Tribunale di fo congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risul dall’ascolto in forma privata dei relativi file audio. Situazione che non risulta prospettata da parte della difesa avanti il tribunale del riesame essendosi limitata ad eccepire genericamente la mancata trasmissione al tribunale della libertà dei file audio citati dal Gip nella misura genetica ( N. 37014 del 2010 Rv. 248747 01; N. 15895 del 2015 Rv. 263107 – 01; n. 22570 del 2017 Rv. 270036 – 01)
Con riguardo alle esigenze cautelari deve osservarsi che gli atti o i comportamenti concretamente sintomatici della pericolosità dell’indagato possono essere individuati nelle modalità e nella gravità dei fatti; l’art. 274 c.p.p., let non impedisce infatti di trarre il pericolo concreto di reiterazione dei reati del stessa specie cioè lesivi dell’interesse protetto e dello stesso valore costituzionale anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, secondo l’indirizzo assolutamente prevalente e consolidato negli anni, tanto da essere ormai costante.
Il nuovo testo dell’art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultant dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato p
il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concret condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati. (Cass. N. 45659 del 2015 Rv. 265168 – 01; N. 37839 del 2016 Rv. 267798 01; n. 49038 del 2017 Rv. 271522 – 01)
Ed invero la valutazione negativa della personalità dell’indagato può desumersi da criteri, oggettivi e dettagliati stabiliti dall’art. 133 c.p., fra i quali sono co le modalità e la gravità del fatto-reato, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, ma devono valutarsi situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità del soggetto, come ha fatto l’impugnata ordinanza, con una motivazione fondata sulla concretezza dei fatti e non su criteri generici e/o automatici.
Può quindi affermarsi che il Tribunale si è uniformato ai principi enunciati, collegando l’attualità del pericolo di reiterazione del reato alle circostanze modalità dell’azione criminosa posta in essere, in più punti della motivazione, ritenendo con un argomentare coerente e logico unica misura idonea a fronteggiare le esigenze di pericolosità sociale solo la detenzione carceraria.
Alla luce delle considerazioni espresse il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 comma 1-ter disp. Att. cod proc pen.
Roma, 9/11/2023
Il giudice estensore
NOME COGNOME
penali