Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44197 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44197 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: GLYPH sre GLYPH INDIRIZZO e/ MUTO NOME NOME NOME ACQUAPPESA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, nella persona di NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila confermav decisione del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila, emessa in data 23/3/2022, il quale ave accolto il reclamo presentato dal detenuto, in regime di 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, NOME COGNOME, così annullando la sanzione disciplinare dell’ammonimento per aver violato l’ordine d servizio che stabilisce determinati orari per la cottura dei cibi in cella.
Il Tribunale di sorveglianza nella decisione qui impugnata ha ritenuto illegittimo l’o di servizio RAGIONE_SOCIALE Direzione RAGIONE_SOCIALE Casa circondariale relativo alle fasce orarie in cui è po cuocere i cibi.
Avverso detto provvedimento ricorre il RAGIONE_SOCIALE, con il mini dell’Avvocatura di Stato, affidandosi ad un unico motivo.
2.1. Con tale motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazionagli artt. 35-bis, comma terzo comma sesto, lett. b) ord. pen., per la ritenuta carenza del presupposto per l’esercizio del po RAGIONE_SOCIALE Sorveglianza, nonché il vizio di motivazione ritenuta contraddittoria e manifestamen illogica.
In particolare si richiama la sentenza n. 8560 del 2020 che distingue tra il diritto a cu i cibi e le modalità di esercizio del diritto previste dall’art. 13 d.P.R. 30 giugno 2000, n.
Si aggiunge che, inoltre, poiché la sanzione disciplinare era dell’ammonizione, il Tribun di sorveglianza non poteva estendere le valutazioni al merito del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di cui in motivazione.
Preliminarmente va ribadito che la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 186 del 2018 (citata nel provvedimento impugNOME) ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen., limitatamente alle parole «e cuocere cibi», dopo aver evidenz che il divieto di cottura dei cibi, in quanto previsto in via generale e astratta in rifer detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato, fosse privo di ragion giustificazione; in quanto incongruo e inutile, alla luce degli obbiettivi cui tendono le restrittive autorizzate dalla disposizione in questione, esso si poneva in contrasto con gli e 27 Cost., configurandosi come un’ingiustificata deroga all’ordinario regime carcerario, dot di valenza meramente e ulteriormente afflittiva. Il Giudice delle leggi, inoltre, ha evidenzia non era imprescindibile accertare o meno l’esistenza di un diritto fondamentale dei detenut cuocere i cibi nella propria cella, ma era necessario riconoscere anche a chi si trovasse rist secondo le modalità di cui all’art. 41-bis ord. pen. la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana.
2.1. Tale intervento RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, quindi, è circoscritto al divieto asso cuocere i cibi (previsto nel citato articolo per i detenuti sottoposti al regime detentivo sp lasciando integra la potestà regolamentare dell’Amministrazione carceraria in materia, per predisposizione di regole specifiche per l’esercizio di tale diritto, che tengano conto delle pr
esigenze di disciplina RAGIONE_SOCIALE vita all’interno dell’Istituto. Il sindacato del Magistrato di so è ammissibile di conseguenza nei limiti in cui il giudice ritenga che tale disciplina regolame determini una compressione del diritto soggettivo del detenuto di tale gravità da ess equiparata di fatto alla sua negazione, altrimenti diventa un’inammissibile sovrapposizione poteri demandati dalla legge all’Amministrazione penitenziaria per la disciplina delle modali esercizio di tali diritti (Sez. 1, n. 11086 del 14/10/2022, dep. 2023, n.m.).
2.3. In questo senso, la motivazione del provvedimento non ha chiarito affatto l’inciden del provvedimento dell’Amministrazione su tale diritto e, in assenza di dimostrazione de lesione o RAGIONE_SOCIALE grave compressione del diritto del detenuto, il Tribunale di sorveglianza poteva esercitare, come fatto, il suo potere di censura sul provvedimento disciplinare co emesso.
2.4 Nel caso di specie, infatti, il Tribunale di sorveglianza, citata la “nota pronunci Corte Costituzionale n. 186/2018”, ritiene configurata la lesione di un diritto soggetti detenuto, limitandosi a ritenere illegittima la previsione di fasce orarie per la cottura senza argomentare adeguatamente la decisione assunta se non osservando che “gli orari ristretti coincidenti in parte con lo svolgimenti di altre attività trattamentali … finisce pe ledendolo, sul diritto del detenuto a cucinare nella propria cella”. Tale generica afferma consente di capire che, comunque, il diritto a cucinare i cibi non viene compresso c gravemente da poterlo ritenere negato.
Dalle considerazioni che precedono deriva l’accoglimento del ricorso con l’annullament dell’ordinanza impugnata senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza de 23/3/2022.
Così deciso in data 13 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente