Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8822 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8822 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PAVIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a LECCE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 del TRIBUNALE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME per insussistenza del fatto.
Uditi i difensori:
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME insiste per l’accoglimento del ricorso;
AVV_NOTAIO COGNOME chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso;
AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso e per annullamento del provvedimento impugNOME;
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria depositata insistendo per l’accoglimento degli stessi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugNOME dell’8 gennaio 2025, il Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai delitti di diffamazione e di rivelazione di atti coperti da segreto ascritti a NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per essere gli stessi estinti per prescrizione.
Secondo la rubrica, gli imputati – nelle rispettive qualità di direttori responsab ed estensori di articoli di stampa pubblicati su diverse testate nazionali nel novembre 2015 – offendevano la reputazione di NOME COGNOME, all’epoca dei fatti magistrato in servizio presso il Tribunale civile di Napoli, facendo riferimento conversazioni intercettate nell’ambito di un’inchiesta, coordinata dalla Procura di Napoli, che attribuivano alla persona offesa la frase “abbiamo finita. È fatta”, registrata nel corso di una conversazione telefonica (del 17 luglio 2015) intercorsa con il marito, NOME COGNOME, all’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio avente ad oggetto il ricorso avverso la sospensione di NOME COGNOME dall’incarico di AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Regione Campania. Negli articoli di stampa, siffatta affermazione veniva posta in correlazione con le iniziative attuate dal marito RAGIONE_SOCIALE persona offesa, volte ad ottenere una decisione favorevole al AVV_NOTAIO COGNOME in cambio di un incarico dirigenziale per il COGNOME stesso presso la Regione Campania, poiché la persona offesa aveva partecipato al giudizio, in qualità di giudice relatore.
Nei COGNOME medesimi COGNOME articoli si COGNOME riferiva, COGNOME inoltre, COGNOME alla COGNOME stessa COGNOME persona offesa altra conversazione, intercorsa il 2 agosto 2015 con il coniuge, nel corso RAGIONE_SOCIALE
í
quale si discuteva dei possibili incarichi in Regione Campania che il COGNOME avrebbe ottenuto, avendo egli stesso favorito il ricorso del AVV_NOTAIO presso il Tribunale di Napoli, laddove, invece, il colloquio era intercorso tra il COGNOME e sua sorella NOME.
Nel giudizio, celebrato davanti al Tribunale di Roma, le difese degli imputati avevano prodotto copiosa documentazione, relativa al procedimento nel cui ambito le intercettazioni menzionate erano state autorizzate, e, segnatamente, copie dei decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche, informative RAGIONE_SOCIALE Questura Napoli, COGNOME avviso COGNOME all’indagata COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME conclusione COGNOME di COGNOME indagini COGNOME preliminari, oltre alle dichiarazioni rese in udienza dalla stessa NOME COGNOME, che sarebbe stata assolta dal reato di corruzione in atti giudiziari, in concorso con latri, solo nel 2022. Le difese producevano, inoltre, dapprima il dispositivo e – all’esito del rinv disposto all’uopo dal giudice del Tribunale di Roma – la sentenza di questa Sezione n. 20091 del 24 gennaio 2024, con la quale è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna deliberata nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME relativamente ad articoli di stampa, del medesimo tenore di quelli oggetto del presente
giudizio, pubblicati sul Corriere RAGIONE_SOCIALE.
Preso atto del decorso del termine di prescrizione, il Tribunale di Roma ha ritenuto di non poter accedere alla richiesta di assoluzione nel merito, come richiesto dalle difese degli imputati, non apparendo evidente, in termini di mera constatazione, la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca, assumendo l’esito decisorio richiamato.
Avverso la sentenza indicata del Tribunale di Roma hanno proposto ricorso gli imputati, con atti a firma dei rispettivi difensori, articolando i moti seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il ricorso, proposto a firma degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME; dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME e dalli AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME COGNOME e NOME COGNOME si deduce – in termini sostanzialmente sovrapponibili – violazione di legge e correlato vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione in riferimento all denegata pronuncia liberatoria nel merito, a fronte dell’evidenza RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE causa di giustificazione del legittimo esercizio del diritto di cronaca giudiziaria a stregua non solo delle produzioni documentali e dell’esame reso dalla persona offesa
nel procedimento a suo carico, ma anche RAGIONE_SOCIALE motivazione resa da questa Corte nella sentenza richiamata, per la cui acquisizione il Tribunale di Roma aveva disposto rinvio reputandola, in tal guisa, decisiva.
All’odierna udienza, celebrata – su richiesta delle difese degli imputati – ne contraddittorio orale delle parti, il Sostituto Procuratore generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso questa Corte di cassazione, COGNOME, ha chiesto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e i difensori degli imputati hanno illustrato le conclusioni, chiedendo il medesimo epilogo decisorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
La decisione impugnata ha prosciolto gli imputati per essere i reati ai medesimi ascritti estinti per prescrizione, maturata in data anteriore alla deliberazione del sentenza di primo grado.
1.1. Nella descritta situazione processuale, l’ambito di intervento del giudice di legittimità è assai limitato, poiché la declaratoria di proscioglimento oggetto d impugnazione può essere posta nel nulla soltanto in ragione di elementi suscettibili di comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell’imputato.
E siffatta condizione si verifica nei soli casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere appartiene più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di “apprezzamento” ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274).
1.2. In riferimento alla possibilità di difendersi nel merito dell’accus è sufficiente ricordare come, anche rispetto a un reato prescritto, l’ordinamento italiano consenta di “difendersi nel merito” attraverso la rinuncia alla prescrizione; rinuncia che – come risulta espressamente dalla sentenza impugnata – nessun imputato ha inteso esprimere.
Il tema RAGIONE_SOCIALE compatibilità costituzionale dell’art. 129, comma 2 cod. proc. pen. è stato reiteratamente affrontato, invero, dal giudice delle leggi che lo ha sempre risolto positivamente, proprio facendo leva sulla rinunciabilità RAGIONE_SOCIALE causa estintiva.
In particolare, con l’ordinanza n. 362 del 1991, la Consulta ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 129 comma 2 in rapporto alla declaratoria di prescrizione. La decisione richiama quanto già osservato nell’ordinanza n. 300 del 1991, in tema di amnistia, a proposito del fatto che la regola RAGIONE_SOCIALE prevalenza delle formule assolutorie di merito su quelle dichiarative dell’estinzione del reato è razionalmente contemperata, anche a fini di economia processuale, con l’esigenza che appaia del tutto evidente dalle risultanze probatorie che “il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” o che “il fatto non costituisce reato” o “non è previsto dalla legge come reato”.
E si evidenzia come l’applicazione dell’amnistia (e, per le medesime ragioni, RAGIONE_SOCIALE prescrizione), non concreta violazione del principio di eguaglianza, attesa la rinunciabilità RAGIONE_SOCIALE causa estintiva che – costituendo esplicazione del diritto di difesa è posto a tutela del diritto «di chi sia perseguito penalmente ad ottenere non già solo una qualsiasi sentenza che lo sottragga alla irrogazione RAGIONE_SOCIALE pena, ma precisamente quella sentenza che nella sua formulazione documenti la non colpevolezza».
1.3. Nel quadro così delineato, la violazione di legge denunciata non si rivela sussistente, poiché il giudice del merito ha correttamente applicato il canone di giudizio enunciato, che impone la presa d’atto RAGIONE_SOCIALE causa estintiva non appena la stessa si consolidi, ove gli imputati non vi abbiano rinunciato.
Corrisponde al vero, invece, che la motivazione sulla complessità ostativa al proscioglimento nel merito è stata resa in astratto.
2.1. A fronte dell’avanzato stato dell’istruttoria e del sopravvenuto annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE doppia conforme sentenza di condanna deliberata per fatti del tutto sovrapponibili a quelli all’odierno vaglio – sentenza reputata decisiva dal giudice procedente, tanto da accordare il rinvio del dibattimento per renderne possibile la produzione – la sentenza impugnata non svolge alcuna argomentazione riguardo la concludenza o meno degli esiti RAGIONE_SOCIALE prova rispetto al parametro RAGIONE_SOCIALE “constatazione”, sì da giustificare la prevalenza RAGIONE_SOCIALE causa estintiva sul riconoscimento RAGIONE_SOCIALE causa di giustificazione prospettata dagli imputati.
In altri termini, del tutto assertivamente il Tribunale ha, implicitamente, reputat che l’analisi documentale implicasse valutazioni e approfondimenti tali da non poter essere ricondotti all’evidente constatazione del legittimo esercizio del diritto di cronac giudiziaria.
2.2. Il vulnus RAGIONE_SOCIALE motivazione, tuttavia, non può essere dedotto in cassazione perché l’inevitabile rinvio RAGIONE_SOCIALE causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento, è incompatibile con l’obbligo RAGIONE_SOCIALE immediata declaratoria di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., gravante sul giudice di legittimità.
2.2.1. E, in questa prospettiva, il Collegio non può che aderire alle argomentazioni rassegnate nella sentenza di questa Sezione n. 20091 del 24 gennaio 2024 richiamata, che ha – nella stessa fattispecie concreta – censurato la valutazione postuma del contenuto diffamatorio degli articoli di stampa pubblicati in merito ai fatti all’odierno vaglio, da riguardarsi, invece, alla stregua dello stadio de investigazioni oggetto delle notizie.
Siffatta statuizione è stata resa all’esito RAGIONE_SOCIALE piena esplicazione dell progressione processuale, che ha visto consolidarsi il giudizio di responsabilità attraverso una duplice, conforme, statuizione.
Nondimeno, la ratio decidendi esplicata nella sentenza n. 20091 del 24 gennaio 2024, resa accessibile al Tribunale di Roma nel presente giudizio, consente di riguardare nitidamente i tratti dell’invocata scriminante.
In tale ottica, risulta evidente dagli atti come, all’atto RAGIONE_SOCIALE pubblicazione de articoli contestati, effettivamente la persona offesa fosse era indagata dalla Procura di Roma per corruzione in atti giudiziari, alla stregua di intercettazioni fedelmente riportate, nel loro tenore semantico, con conseguente applicazione del principio per cui la verità RAGIONE_SOCIALE notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l’articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria, né conferire rilievo a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale.
Secondo il consolidato indirizzo di legittimità, ai fini del corretto esercizio d diritto di cronaca concernente la fase delle indagini preliminari, il criterio RAGIONE_SOCIALE ve postula, invero, la necessaria coerenza RAGIONE_SOCIALE notizia divulgata rispetto al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nel quadro del complessivo contesto investigativo, purchè siffatti dati siano propalati attraverso una narrazione asettica senza gratuite enfasi o indebite anticipazioni di responsabilità, non essendo consentite al giornalista aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti a favore dell’ipotes accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettat costituzionale RAGIONE_SOCIALE presunzione di innocenza dell’imputato e, “a fortiori”, dell’indagato fino alla sentenza definitiva (Sez. 5, n. 19102 del 15/04/2025, COGNOME, Rv.
288130 – 01; Sez. 5, n. 43382 del 16/11/2010, NOME, Rv. 248950 – 01; Sez. 1, n. 36244 del 08/07/2004, COGNOME, Rv. 229841 – 0).
Tale criterio, carne già illustrato, deve essere tuttavia riferito agli svilupp indagine ed istruttori quali risultano al momento RAGIONE_SOCIALE pubblicazione dell’articolo e non già retrospettivamente valutato secondo quanto quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale.
E, nel caso in esame, il principio di verità, nei termini indicati, va letto al l RAGIONE_SOCIALE contestualità delle notizie rispetto alla divulgazione del contenuto dell intercettazioni, risultando tutte perfettamente calibrate sull’ipotesi accusatoria g formulata dall’autorità giudiziaria, a nulla rilevando che, ex post, le stesse non siano state reputate dimostrative del reato per il quale la persona offesa era già indagata.
2.2.2. Sotto altro profilo, non emergono – in temini di constatazione -prima facie infedeltà descrittive rispetto ai termini dell contestazione provvisoriamente elevata a carico di COGNOME, in considerazione del tenore testuale incontestato delle intercettazioni riportate.
Gli articoli, invero, non esibiscono deduzioni soggettive dagli atti di indagine in corso, ma si limitano a riportare il contenuto di intercettazioni che, opportunamente contestualizzate, giustificano l’esercizio del diritto di cronaca nei limiti prev dall’ordinamento (v. art. 21 Cast., art. 10 Cedu, art. 2, I. 69/1963, che obbliga giornalisti al “rispetto RAGIONE_SOCIALE verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri impo dalla lealtà e dalla buona fede”), precisati dalla giurisprudenza costituzionale (v., ad es. 7 Corte cast. n. 175 del 1971) e di legittimità (ex plur., Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, COGNOME, Rv. 254789); un diritto che è, al tempo stesso, un potere e, si aggiunge, un dovere (di informare), dato l’interesse pubblico alla conoscenza RAGIONE_SOCIALE notizia e alla sua attitudine a contribuire alla formazione RAGIONE_SOCIALE pubblica opinione, (si veda, ad es., Sez. 5, n. 51235 del 09/10/2019, COGNOME, Rv. 278299; Sez. 5, n. 38096 del 07/10/2010, COGNOME, Rv. 248902 – 0).
Quanto all’imprecisione RAGIONE_SOCIALE notizia relativa all’interlocutore del COGNOME nella seconda telefonata menzionata (quella del 2 agosto 2015, intercorsa non già tra COGNOME e COGNOME, bensì tra quest’ultimo e sua sorella NOME), l’omonimia dell’interlocutrice rende la stessa del tutto giustificabile, posto che in tema diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell’operatività dell’esimente «dell’esercizio del diritto di cronaca, non determinano il superamento RAGIONE_SOCIALE verità del fatto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale» (Sez. 5, n. 28258 del 08/04/2009, COGNOME, Rv. 244200 – 01).
Per le ragioni fin qui esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
Il AVV_NOTAIO