Differenza Furto e Rapina: Quando la Violenza Cambia Tutto
Comprendere la differenza furto e rapina è cruciale nel diritto penale, poiché da questa distinzione dipendono la gravità della pena e le conseguenze legali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante occasione per ribadire i principi che distinguono queste due figure di reato, sottolineando il ruolo decisivo della violenza esercitata sulla persona.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata, condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello per i reati di rapina pluriaggravata e lesioni personali in concorso. La difesa della ricorrente contestava la sentenza su più fronti. In primo luogo, lamentava un’insufficienza di prove riguardo alla sua responsabilità. In secondo luogo, sosteneva che il fatto dovesse essere riqualificato come furto con strappo, un reato meno grave della rapina. Infine, venivano sollevate questioni relative alla sussistenza di un’ipotesi di reato diverso da quello voluto e alla presenza dell’aggravante delle più persone riunite.
L’Analisi della Cassazione e la Differenza Furto e Rapina
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, basando la sua decisione su ragioni procedurali molto precise. I giudici hanno osservato che i motivi presentati dalla difesa non costituivano una critica argomentata e specifica alla sentenza d’appello, ma si limitavano a una “pedissequa reiterazione” delle stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve contenere censure specifiche contro la motivazione della sentenza impugnata, non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che alcune questioni, come quella relativa al reato diverso da quello voluto (art. 116 c.p.), non erano state sollevate in modo specifico nei motivi di appello e, pertanto, non potevano essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.
Il Principio di Diritto: Violenza sulla Persona vs. Violenza sulla Cosa
Pur dichiarando il ricorso inammissibile per ragioni procedurali, la Corte ha colto l’occasione per ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla differenza furto e rapina. Il criterio distintivo fondamentale risiede nella direzione della violenza.
* Furto con strappo: Si configura quando la violenza è esercitata esclusivamente sulla cosa (res), per vincerne la resistenza e sottrarla al detentore. L’azione è diretta all’oggetto.
* Rapina: Si ha quando la violenza viene usata direttamente contro la persona (in personam), non solo per sottrarre il bene, ma anche per sopraffare la sua resistenza. La violenza sulla persona è il mezzo per conseguire l’impossessamento della cosa.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente evidenziato come la violenza fosse stata perpetrata “direttamente nei confronti della persona”, giustificando così la qualificazione del fatto come rapina.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su due pilastri. Il primo è di natura prettamente processuale: i motivi di ricorso sono stati giudicati generici e ripetitivi, mancando della specificità richiesta per un giudizio di legittimità. Un ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Riproporre le stesse difese senza criticare puntualmente la risposta del giudice d’appello rende il ricorso inammissibile.
Il secondo pilastro è sostanziale. La Corte ha confermato che la decisione dei giudici di merito era esente da vizi logici e giuridici nell’applicare il principio che distingue il furto con strappo dalla rapina. La violenza diretta alla persona della vittima è l’elemento che qualifica il reato come rapina, rendendo corretta la condanna emessa nei precedenti gradi di giudizio.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione come un’ulteriore opportunità per ridiscutere il merito dei fatti già valutati. Inoltre, consolida un principio giuridico di fondamentale importanza pratica: la distinzione tra furto aggravato e rapina dipende interamente dal bersaglio della violenza. Se la forza è usata per vincere la resistenza della vittima, si tratta di rapina; se è usata solo per strappare via l’oggetto, si tratta di furto. La conseguenza è la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e passiva ripetizione di quelli già dedotti e respinti in appello, senza costituire una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
Qual è la differenza fondamentale tra furto con strappo e rapina secondo la Corte?
La differenza risiede nella direzione della violenza: si ha furto con strappo se la violenza è esercitata solo sulla cosa che si intende sottrarre; si configura invece la rapina quando la violenza è usata direttamente contro la persona per vincerne la resistenza e impossessarsi del bene.
È possibile introdurre nuove questioni legali per la prima volta nel ricorso in Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che una questione non può essere dedotta in sede di legittimità se non ha costituito oggetto di uno specifico motivo di appello nel precedente grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43132 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43132 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata,i1 DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il viz motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputata a titolo di concorso i reati di rapina pluriaggravata e di lesioni personali per insufficienza di prove, è indedu perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedott appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 2-3 della sentenz impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quant omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il motivo di ricorso con cui si introduce l’ipotesi di realizzazione di r diverso da quello voluto, di cui all’art. 116 cod. pen., e l’insussistenza della circo aggravante delle più persone riunite, non è deducibile in sede di legittimità avendo ad ogget una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anch la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
rilevato che l’ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vi motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina in luogo a di furto con strappo, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedisseq reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di m dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono d assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, ad ogni buon conto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici il giudice del mer ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimit tema di differenziazione tra furto con strappo e rapina (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019 Melegari, Rv. 276558-01; Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, P.G., Rv. 234776-01; Sez. 2, n. 615 dell’11/06/1988, dep. 1989, Conci, Rv. 180217-01) evidenziando – si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata – come la violenza sia stata perpetrata direttamente nei confronti della persona;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
•
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023