Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16890 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 16890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
RITENUTO IN FATTO e CONSDIERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre (ulteriormente argomentando con memoria dell’8 marzo 2024) avverso la sentenza della Corte di appello Roma che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di furto aggravato e di evasione;
che il primo motivo di ricorso deduce l’estinzione del delitto cli furto aggravato per difetto della condizione di procedibilità, in virtù della sopravvenuta procedibilità a querela della persona offesa del delitto;
che il motivo è fondato in quanto l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determiNOME un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l’art. 2 comma 1 lett. 1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo comma del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che “Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis)”;
che, non ricorrendo, nel caso di specie, nessuna delle condizioni che legittimano l’esercizio ex officio dell’azione penale, si pone il problema della sussistenza della condizione di procedibilità del delitto addebitato al ricorrente;
che, in atti, si rinviene una denuncia, sporta da COGNOME NOME (titolare della libreria “RAGIONE_SOCIALE“, sita in Roma, INDIRIZZO) il 5 febbraio 2021 presso il Commissariato di P.S. Sezionale “Torpignattara”‘. Tale atto, nondimeno, non può essere qualificato alla stregua di una querela, nella misura in cui non contiene alcuna manifestazione di volontà punitiva. Ciò anche alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l’autore del reato, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorché senza la necessità di utilizzare formule sacramentali, non potendo ritenersi sufficiente l’intestazione dell’atto come “querela” da parte degli agenti verbalizzanti” (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, Rv. 266722);
che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di evasione, è ìndeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al reato di cui al capo A) perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela;
che, nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A) perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzioNOMErio del residuo reato di cui al capo B) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 27 marzo 2024
Il consiglierestensre
Il Presidente