Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17300 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17300 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI 03RDLLS) nato il 01/01/1995
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. NOME COGNOME ha depositat conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
In data 24 marzo 2025 il difensore del ricorrente ha inoltrato breve memoria difensiva, i replica alle conclusioni del Procuratore Generale.
Ritenuto in fatto
1.NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, che ne ha confermato l’affermazione di responsabilità, stabilita in pri
grado, per il delitto di furto aggravato in concorso di un monopattino elettrico all’interno d centro commerciale, con la recidiva di cui all’art. 99 comma 4 cod. pen..
2.L’atto d’impugnazione, predisposto da difensore abilitato avv. COGNOME si è affidato a t motivi, di seguito enunciati a norma e nei limiti dell’art. 173 comma 1 disp. att. cod. pr pen..
2.1.Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la mancata declaratoria di nullità, da par della Corte d’appello, della sentenza del primo giudice, “in quanto emessa nei confronti di imputato assistito da difensore revocato”, con integrazione dei vizi di motivazione e di cu all’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; la nomina fiduciaria dell’avv. COGNOME è stat infatti comunicata dalla Casa di Reclusione anche alla cancelleria del Tribunale di Lecco in data 22 settembre 2023, quando l’udienza del processo era stata fissata per il successivo 25 settembre ed il processo è stato celebrato ed è stato definito in tale data senza che al nuovo legale fosse consentito di presenziarvi; non solo, non sarebbe stato rispettato l’art. 97 comma 4 cod. proc. pen., cioè a dire il Tribunale non avrebbe provveduto neppure a nominare un difensore di ufficio in sostituzione dell’avv. COGNOME.
2.2. Il secondo motivo si è doluto dell’omessa motivazione della decisione impugnata in ordine alla rilevanza della documentazione depositata in udienza dal difensore, volta a dimostrare la propria nomina di fiducia e la regolare sua comunicazione, da parte dell’uffici matricola del carcere, a mezzo pec, all’autorità giudiziaria procedente in prime cure.
2.3. Il terzo motivo ha denunciato vizi di violazione di legge e di motivazione della senten per quanto concerne la richiesta di esclusione della circostanza aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede, in presenza di costante ed attenta vigilanza effettuata dal personale dai congegni di controllo interni al centro commerciale di consumazione del furto.
Considerato in diritto
Il ricorso è nel complesso infondato.
1.1 primi due motivi, articolati in rito e strettamente connessi, sono privi di pregio.
1.1. La consultazione degli atti processuali, consentita alla Corte di Cassazione in ragion della natura del vizio dedotto (sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), ha permesso di accertare che:
il 12 giugno 2023, alla prima udienza del processo dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Lecco, dr.ssa COGNOME l’imputato NOME COGNOME assistito dal difensore fiduciario avv. NOME COGNOME ha chiesto personalmente l’ammissione al rito abbreviato e il giudice ha rinviato per la discussione al 25 settembre 2023, ore 12.45;
in data 4 luglio 2023 il difensore di fiducia dell’imputato NOME COGNOME avv. NOME COGNOME ha comunicato al proprio assistito, con lettera raccomandata, la rinuncia all’incar nell’ambito del procedimento penale n. 219 del 2023 r.g. del Tribunale di Lecco, con udienza fissata per il 25 settembre 2023;
in data 11 settembre 2023 il giudice, dr.ssa COGNOME preso atto della rinuncia al mandato dell’avv. COGNOME ha nominato difensore d’ufficio dell’imputato, ai sensi dell’art. 97 comma cod. proc. pen., l’avv. NOME COGNOME del foro di Lecco;
in data 22 settembre 2023 – dunque nelle more tra la prima udienza e quella di svolgimento del giudizio con rito speciale – l’imputato NOME COGNOME detenuto presso la Casa Circondariale di Vigevano, sempre in riferimento al procedimento penale n. 219/2023 r.g. del Tribunale di Lecco, con dichiarazione effettuata ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. a Direzione del penitenziario, ha nominato come suo difensore di fiducia l’avv. NOME COGNOME del foro di Monza e, in pari data, l’ufficio matricola ha notiziato a mezzo pec la cancelleria del Tribunale di Lecco e il medesimo professionista, nel rispetto del citato art. 1 commi 1 e 2 bis;
in data 25 settembre 2023, alla presenza dell’imputato, che peraltro nulla ha eccepito, e de difensore di ufficio correttamente designato dopo la dismissione del primo difensore, ex art. 9 cod. proc. pen., avv. COGNOME si è celebrato il rito abbreviato e il giudice ha emesso sentenza.
1.2. Ebbene, l’effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia – che si produce norma dell’art. 123 comma 1 cod. proc. pen. – deve essere collegato alle singole scansioni del procedimento penale ed ai relativi obblighi imposti all’autorità procedente, sicché il dirit ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto d norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell’imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandat (sez.6, n. 27138 del 10/04/2003, Fikri, Rv. 226122; sez. U n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263600; nello stesso senso, sia pure in tema di impugnazioni cautelari, sez.3, n. 24337 del 12/04/2024, COGNOME, Rv. 286559, che ha precisato che, accanto al dovere di attivazione dell’interessato, anche sul nuovo difensore grava l’onere di adoperarsi per acquisire l necessarie informazioni dall’assistito o dal primo legale; sez. 1, n. 14699 del 01/04/200 Conte, Rv. 239381; sez.2, n. 21342 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 236662).
Nessun obbligo gravava sull’ufficio giudiziario di dare avviso all’avv. COGNOME notiziato d nomina fiduciaria intervenuta nell’ambito del procedimento penale prima della celebrazione del giudizio, della data dell’udienza stabilita, poiché il relativo incombente era stato espl all’udienza del 12 giugno 2023 al cospetto dell’allora patrocinatore fiduciario, avv. COGNOME la lettura del verbale e la comunicazione alle parti presenti, ai sensi dell’art. 148 comma 2 c proc. pen.. E naturalmente, una volta nominato il difensore di ufficio all’imputato rimasto pr del legale di fiducia a mente dell’art. 97 commi 1 e 2 cod. proc. pen., non può trovare spazi l’applicazione dell’art. 97 comma 4 cod. proc. pen., che nel caso di specie avrebbe dovuto
operare nel caso di mancata comparizione del difensore di ufficio precedentemente incaricato dal giudice.
1.3.Non rileva il contenuto della motivazione, eventualmente impropria, offerta in proposito dalla sentenza impugnata (poiché, in linea di principio, la nomina del difensore fiduciari effettuata alla Direzione della Casa circondariale del sito di detenzione possiede efficaci equipollente a quella eseguita presso l’autorità giudiziaria, a prescindere dalla avvenut comunicazione dalla prima alla seconda, cfr. sez. U n. 2 del 26/03/1997, Procopio, Rv.208268), alla luce del costante principio di diritto, condiviso dal collegio, secondo il qua se oggetto di doglianza sia una questione di diritto e dunque, se questa sia stata correttamente risolta dal giudice del merito, rimane irrilevante se la soluzione sia stata adott immotivatamente ovvero con motivazione eccentrica o illogica e, conseguentemente, la stessa o la sua mancanza non può costituire motivo di doglianza con il ricorso per cassazione (Sez. Un., n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi e altri, in motivazione; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, NOME, Rv. 280027).
2. Il terzo motivo è travolto da censura di inammissibilità, per aspecificità e manife infondatezza.
Esso si esaurisce in mere affermazioni prive di compiuto confronto con le ragioni poste a base della duplice pronuncia di condanna, dovendosi rammentare che il contesto processuale è quello di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente (così Cass. sez.3, n. 44418 del 16/7/13, Argentieri; Cass. sez.2, n.51192/19, Cassin e altro); e si rivela, come anticipato, manifestamente infondato, perchè in contrasto con la giurisprudenza di legittimità anche nella sua declinazione più restrittiva, che, in relazione all’aggravante dell’esposizione a pubblica fede (Cass., sez. 08/01/2021, n. 6351, COGNOME, conf. sez. 5, n. 11921 del 2020), ha elaborato il principi secondo cui “in tema di furto, l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativ costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della ‘res’, ostacolandone la facil di raggiungimento”; in altri termini, può essere esclusa l’aggravante della esposizione a pubblica fede solo in presenza di condizioni di sorveglianza e controllo organizzati ed incessanti della res, tali da non consentire quella facilità di raggiungimento del bene che è caratteristica tipica della ratio della previsione di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. per. (Sez. 5, n. 14022 del 8/1/2014, COGNOME, Rv. 259870; in senso analogo Cass. sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. Rv. 263258; Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015, Craciun, Rv. 267564);è dunque da escludersi che la messa in opera di un circuito di videocamere di sicurezza all’interno di un supermercato o di un centro commerciale, le cui immagini siano visionate non in tempo reale ma ex post dagli addetti all’esercizio, valga ad integrare una forma di vigilanza strutturata e ininterrotta sui beni in vendita e sulle azioni della clientela; tanto più nel caso di specie l’identificazione dei responsabili del furto del 29 marzo 2021 è avvenuta alcuni giorni dopo,
grazie all’occasionale intuizione, diligente e scrupolosa, degli addetti al negozio che abbian correttamente collegato le fattezze fisiche dei sospetti visitatori a quelle degli au
dell’illecito.
3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso, consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 09/04/2025
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