Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24297 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nato in Marocco il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME COGNOME, nato in Marocco il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 3/10/2023 della Corte di Appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 1.62, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria difensiva datata 14 maggio 2024 a firma dell’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente NOME;
letta la memoria difensiva datata 7 maggio 2024 a firma dell’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 3 ottobre 2023 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 15 dicembre 2022 del Tribunale della medesima citta con la quale NOME e NOME erano stati dichiarati colpevoli, in concorso tra loro e con altro soggetto rimasto ignoto, del reato di rapina aggravata ai danni di NOME (arrt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. commesso in Catanzaro il 6 agosto 2021) e condannati a pene ritenute di giustizia.
Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori degli imputati, deducendo:
2.1. per NOME:
2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) con riferimento all’art. 500, comma 4, cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni predibattimentali della persona offesa. ch-,
Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che i Giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che la sopravvenuta ritrattazione dibattimentale della persona offesa sia stata il frutto degli incontri intercorsi tra quest’ultimo ed i parenti de.143 COGNOME l la difesa del quale ha prodotto un cd-rom contenente la registrazione di un colloquio che non contiene alcun tipo di minaccia o di pressione.
L’assenza di condizionamento intimidatorio non avrebbe poi consentito l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa.
Il tutto, secondo la difesa del ricorrente, non può ritenersi superato dal fatto che la persona offesa NOME ha effettuato un riconoscimento fotografico nell’immediatezza dei fatti in quanto lo stesso ha spiegato di non comprendere bene la lingua italiana e di non avere compreso bene la circostanza del riconoscimento effettuato innanzi al personale di Polizia Giudiziaria.
2.1.2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla riconducibilità della condotta in contestazione al ricorrente.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che la Corte di merito avrebbe valorizzato le immagini dell’impianto di videosorveglianza senza confrontarsi con i rilievi difensivi circa il tempo che gli imputati avrebbero impiegato per allontanarsi dal luogo della rapina, circostanza questa che dimostrerebbe come i soggetti ripresi, dei quali comunque non veniva ripreso il volto, non possono essere gli stessi che hanno posto in essere la condotta delittuosa.
2.1.3. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al rigetto RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, in considerazione della gravità del fatto, atteso che la rapina è stata commessa di notte da quattro persone adoperando uno spray urticante e colpendo violentemente la persona offesa dopo averla fatta cadere.
Rileva, al riguardo la difesa del ricorrente che i beni sottratti alla persona offesa sono di valore irrisorio trattandosi di un monopattino elettrico e di un telefono cellulare il che avrebbe dovuto portare i giudici al riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
2.1.4. Il difensore del ricorrente ha fatto poi pervenire una memoria datata 14 maggio 2024 nella quale ha ripreso le argomentazioni di cui motivi principali di ricorso, richiamando giurisprudenza in materia con particolare riferimento al riconoscimento fotografico successivamente smentito dalla successiva ricognizione personale. Nella memoria si sottolinea, poi, la carenza di motivazione con riferimento alla riconducibilità al NOME della condotta contestata e, quanto al terzo motivo di ricorso, afferente al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti, si ribadisce che il Giudici di merito non hanno fatto buon governo del compendio probatorio presente in atti dal momento che la persona offesa non ha dichiarato di avere ricevuto minacce.
2.2. per NOME COGNOME:
2.2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Rileva la difesa del ricorrente che ci si troverebbe in presenza di una disamina parziale del compendio probatorio con particolare riguardo alla valutazione dell’asserito inquinamento RAGIONE_SOCIALE risultanze dibattimentali tali da giustificare il ricorso all’istituto previsto dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
Il disconoscimento dell’individuazione fotografica del 24 settembre 2021 sarebbe, infatti, avvenuto in un contesto nel quale l’autodeterminazione della persona offesa non era in alcun modo inquinata atteso che le presunte richieste e pressioni della famiglia del ricorrente sono avvenute in un momento successivo al mancato riconoscimento fotografico.
Il contrasto emerso tra i due elementi probatori contenuti nelle dichiarazioni della persona offesa ed in particolare il mancato riconoscimento fotografico che si pone in antitesi con le originarie dichiarazioni della persona offesa configurano un contrasto insuperabile tra due elementi probatori che non può fondare una pronuncia di condanna dell’imputato.
2.2.2. Il difensore del ricorrente ha fatto poi pervenire una memoria datata 7 maggio 2024 in replica alle conclusioni scritte formulate dal Procuratore Generale che ha ritenuto non essersi confrontato adeguatamente con le doglianze formulate in sede di ricorso.
2.3. Entrambe le parti ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento dei motivi proposti e per l’annullamento della sentenza impugnata con ogni provvedimento consequenziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME di cui al superiore paragrafo 2.1.1 ed il motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME di cui al superiore paragrafo 2.2.1 appaiono meritevoli di trattazione congiunta in quanto entrambi i ricorrenti contestano la corretta applicazione dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
I rilievi prospettati al riguardo dalle difese dei ricorrenti sono manifestamente infondati.
La Corte di appello con motivazione congrua e logica, oltre che rispondente ai principi enunciati in materia da questa Corte di legittimità, ha chiarito le ragioni per le quali sono state possibili l’acquisizione e l’utilizzo ai fini probatori del dichiarazioni predibattimentali della persona offesa NOME COGNOME.
I Giudici di entrambi i gradi di merito – dopo avere evidenziato che l’COGNOME «ha mostrato di comprendere bene la lingua italiana rispondendo a tutte le domande che gli sono state poste» (v. pag. 6 della sentenza impugnata) – in tal modo smentendo quanto affermato nel ricorso formulato nell’interesse di NOME COGNOME – hanno concordemente evidenziato che in data 17 agosto 2021 la persona offesa ha descritto con precisione l’aggressione subita il precedente 16 agosto ed ha anche riconosciuto, attraverso l’esame RAGIONE_SOCIALE videoregistrazioni, in NOME uno degli aggressori descrivendo nel dettaglio sia l’abbigliamento dello stesso che quello del correo e, successivamente, procedendo in data 24 settembre 2021 alla conferma di detto riconoscimento.
Le dichiarazioni della persona offesa in epoca prossima ai fatti hanno trovato preciso riscontro in quanto emerso dalle riprese RAGIONE_SOCIALE telecamere di
videosorveglianza che hanno consentito alla polizia giudiziaria di identificare con sicurezza gli odierni imputati sia sulla base dei capi di abbigliamento dagli stessi indossati al momento della rapina, sia per effetto di un ulteriore servizio posto in essere da uno dei Carabinieri che in data 20 agosto 2021 aveva avuto modo di controllare e fotografare il NOME, confrontando poi con esito positivo le fotografie dello stesso con le immagini dell’impianto di videosorveglianza che lo ritraevano il giorno della rapina con indosso una maglia bianca recante una “X” sul retro, così come descritta dalla persona offesa.
Solo in occasione della deposizione dibattimentale l’COGNOME ha affermato di non essere in grado di riconoscere i rapinatori.
Nella motivazione della sentenza impugnata sono stati però congruamente e logicamente evidenziati gli elementi concreti in base ai quali i Giudici di merito hanno ritenuto che la persona offesa sia stata fatta oggetto di minaccia, offerta o promessa di denaro affinché dichiarasse il falso.
Lo stesso COGNOME ha infatti riferito che il padre del NOME si era recato da lui chiedendogli di “chiudere la cosa” ed offrendogli del denaro che egli rifiutò.
La stessa Corte di appello ha poi evidenziato oda un lato tche vi sono stati molteplici incontri della persona offesa con i parenti del NOME – il che rende irrilevante il fatto che nel corso di un’unica registrazione prodotta dalla difesa dell’imputato non risultino proferite minacce – e, dall’altro, che lo stato di timore indotto nella persona offesa al punto da portarlo a ritrattare emerge chiaramente 02, dal fatto che lo stesso, vista la situazione siè determinato a trasferirsi in altra città.
Tra l’altro – ha precisato sempre la Corte di appello rispondendo correttamente ad una doglianza difensiva riproposta in questa sede nella quale si è evidenziato che il mancato riconoscimento del COGNOME è avvenuto in un momento anteriore rispetto agli incontri tra la persona offesa ed i familiari dell’imputato – il fatto che allorquando i parenti del COGNOME hanno mostrato all’COGNOME la foto dell’imputato e questi non lo ha riconosciuto trova una logica spiegazione nella circostanza che la persona offesa non ha mai dichiarato di aver riconosciuto il NOME in quanto quest’ultimo è stato invece identificato ad opera dei Carabinieri con le modalità sopra descritte.
La motivazione adottata dai Giudici di merito ai fini dell’applicazione dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen. si presenta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede di legittimità ed il relativo strumento processuale di acquisizione probatoria risulta correttamente applicato.
Per il resto deve solo evidenziarsi in questa sede che i ricorrenti sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge
nella valutazione del materiale probatorio, tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). &é,
Manifestamente infondato è poi anche il secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato NOME nel quale la difesa del ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe valorizzato le immagini dell’impianto di videosorveglianza senza confrontarsi con i rilievi difensivi circa il tempo che gli imputati avrebbero impiegato per allontanarsi dal luogo della rapina.
In realtà, la Corte di appello, ha affrontato e risposto con motivazione e congrua logica detta doglianza (poi riproposta anche in questa sede) evidenziando testualmente che «rispetto alle immagini videoregistrate non rileva il tempo trascorso tra l’orario RAGIONE_SOCIALE registrazioni e l’orario in cui è avvenuta la rapina» quanto piuttosto rilevano gli indumenti indossati da coloro che sono stati ripresi e che sono stati descritti in maniera puntuale dalla persona offesa all’atto della denuncia.
Infine, manifestamente infondato e sotto certi profili anche del tutto generico è anche il terzo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato NOME e di cui al superiore paragrafo 2.2.3.
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Non sfugge innanzitutto che nell’intestazione del motivo di ricorso la difesa del ricorrente lamenta il mancato riconoscimento all’imputato RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche ma non indica alcun elemento per il quale dette circostanze avrebbero dovuto essere riconosciute.
La difesa del ricorrente rivolge, poi, nello stesso motivo di ricorso la propria doglianza al ben diverso caso del mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. limitandosi, anche in questo caso, a sostenere detto motivo di ricorso con l’affermazione che i beni sottratti alla persona offesa sono di valore irrisorio.
I Giudici del merito – con decisioni le cui motivazioni si integrano vicendevolmente – hanno debitamente chiarito che il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è giustificato dalla gravità del fatto commesso di notte da quattro persone, con l’uso di uno spray urticante e colpendo violentemente la persona offesa dopo averla fatta cadere a terra.
Va al riguardo ricordato che sulla base di un principio già enunciato da questa Corte e condiviso anche dall’odierno Collegio, «Nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenu decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Infine, anche con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. la corte con motivazione congrua e conforme ai principi di diritto che regolano la materia ha chiarito che non si può certo considerare irrisorio il valore dei beni sottratti alla persona offesa trattandosi di un monopattino elettrico, di un telefono cellulare e di una carta PostePay.
Al riguardo e per solo dovere di completezza, deve essere ricordato che «Ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto “de quo”, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici» (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 21 maggio 2024.