Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19412 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 14 ottobre 2022 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 3 maggio 2021, ha ridotto la pena inflitta a COGNOME NOME, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alle contestate aggravanti, nella misura di anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e 707 cod. pen. (capo B).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: inosservanza di legge per violazione del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte di merito assunto, diversamente dal primo giudice, una pena base superiore al minimo edittale; contraddittorietà della motivazione in ordine al disposto trattamento sanzionatorio, per essergli stata immotivatamente applicata una pena superiore a quella minima prevista; omesso esame dei motivi di appello inerenti alla richiesta di inflizione del minimo edittale con riguardo alla pena pecuniaria applicata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti giuridicamente corretta, nonché sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00
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in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cort Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore