Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41329 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino con la quale NOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, ed euro mille di multa in relazione al reato di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio e, in particolare al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento ai motivi di ricorso va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
La pena applicata non è superiore alla misura media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in termini edittali improntati al minimo tenuto altresì conto della gravità dei reati commessi e in ragione dei precedenti riportati dall’imputato, i quali costituiscono indice della sua inclinazione a delinquere e della sua pericolosità sociale, tenuto altresì conto dello stato avanzato del reato tentato.
Il ricorrente non si confronta con l’ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata e prospetta censure in fatto, senza illustrare le ragioni per le quali, a suo avviso, l’imputato avrebbe dovuto beneficiare della concessione delle attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza a fronte della obiettiva gravità dei fatti ascritti, dei precedenti penali di cui è gravato e della assenza di profili di meritevolezza.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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