Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16166 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME MOHAMED CUI: CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta là requisitoria GLYPH del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Con sentenza del 12 gennaio 2023, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del 19 settembre 2017, con la quale il Gip del Tribunale di Pisa ha condannato NOME in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 1, d.P.R. 309/1990, per avere detenuto a fini di cessione, in concorso con altri soggetti, all’interno di un’automobile parcheggiata di fronte alla GLYPH sua e, abitazione o riferibile all’imputato in quanto intestata a suo figlio, grammi 343,00 di eroina e grammi 58,20 di cocaina, con la recidiva specifica, in Pisa, in data 15 dicembre 2016.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME, e ne ha chiesto l’annullamento affidando il ricorso a due motivi.
2.1. GLYPH Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, GLYPH carenza di motivazione, per avere la Corte d’appello ritenuto riconducibile al ricorrente la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta all’interno dell’automobile parcheggiata davanti alla sua abitazione, sulla base delle seguenti circostanze: la presenza delle chiavi del veicolo sul tavolo della cucina, la presenza dell’autoveicolo nei pressi della casa dell’imputato, l’intestazione dell’autovettura in capo a COGNOME, suo figlio. Al riguardo, il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale non ha considerato che il detentore delle chiavi del veicolo, rinvenute sul tavolo della cucina, ben poteva essere uno dei soggetti presenti nella sua abitazione al momento del controllo che ; per ragioni di comodità, aveva parcheggiato l’auto nelle vicinanze; il giudice non ha considerato che il ricorrente era agli arresti donniciliari e neppure se NOME, figlio del ricorrente, formale intestatario del veicolo, si trovasse, al momento del fatto, fuori dall’Italia solo occasionalmente e per breve periodo, ovvero se si fosse allontanato per un tempo sufficientemente congruo da far presumere che non avesse più l’effettiva disponibilità del veicolo.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale pronunciato sentenza di condanna sulla base di meri indizi.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, a riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del GLYPH giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dà -giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ul abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).
2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che le chiavi dell’auto ove era occultato lo stupefacente sono state rinvenute sul tavolo della cucina dell’abitazione del ricorrente, elemento da cui ha inferito che il COGNOME NOME, anche per interposta persona, ne avesse fatto recentemente uso, come dimostra anche il fatto che l’auto .era parcheggiata proprio di fronte alla sua.abitazione e che, al momento del controllo, il formale proprietario si trovava in Tunisia. Il giudice ha quindi affermato che la vettura fosse in uso al ricorrente, sia personalmente che per mezzo di terzi soggetti, ritenendo che lo stupefacente sia stato appositamente occultato all’interno dell’auto, proprio al fine di evitare che, nel corso dei controlli operati dalla polizia giudiziaria presso l’abitazione ty essendo’iagli arresti domiciliari, potesse essere facilmente rinvenuto dalle forze dell’ordine. GLYPH Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto no qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e per insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest’ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995,
Facchini, Rv. 203767). Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa – e, per i ricorrente, più adeguata-valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207941).
Poiché la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza soltanto laddove sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma 1 i lett. c), cod. proc. pen., non è ammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Sez.6, n. 7336 del 08/01/2004, Rv. 229159) e può essere dedotta soltanto come censura per vizio di motivazione.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p:ocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27/02/2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente