Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27661 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
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sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PIETRASANTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha corcluso chiedendo f
udito il difensore
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Avvocato generale della Procura generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, in esito a giudizio abbreviato, riconosciuti il vizio parziale di mente e la continuazione, computata la diminuente per la scelta del rito, condannava NOME COGNOME alla pena di un anno e otto mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa, per i seguenti reati ascritti a costui: A) detenzione illegale di armi comuni da sparo, reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967; 8), detenzione di diversi proiettili e munizioni, reato di cui all’art. 697 cod. pen.; C) ricettazione delle armi detenute, reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Con sentenza del 26 aprile 2023, la Corte di appello di Genova, adita dall’imputato, confermava la sentenza di condanna.
Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dai giudici del merito, gli oggetti erano stati reperiti nell’abitazione dell’imputato in esito a una perquisizione svolta il 18 agosto 2018 mentre l’imputato era detenuto. Esse non erano state reperite in occasione di una precedente perquisizione svolta il 19 ottobre 2017, il giorno dopo l’arresto dell’imputato.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla valutazione di sussistenza della responsabilità penale dell’imputato. La difesa evidenzia che al momento della seconda perquisizione, finalizzata al ritrovamento di armi nell’abitazione di COGNOME, l’imputato era ristretto in carcere dal 18 ottobre 2017. Ad avviso della difesa, neppure poteva ritenersi dirimente il fatto che la seconda perquisizione era stata più accurata della prima, avvenuta il 19 ottobre 2017, in occasione dell’arresto dell’imputato. Per la difesa, non sarebbe stata provata la responsabilità dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decision
impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli aAVV_NOTAIOati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01).
È stato precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di gravame e motivatamente respinti, laddove manchi un confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME, e il ricorrente si limiti, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816, del 22/03/2019, Rv. 276970 – 01).
1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che la sentenza impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno ma sono inammissibili, come anticipato.
Il ricorrente propone una diversa ricostruzione dei fatti di causa, così avanzando una richiesta di rinnovamento – inammissibile in questa sede di legittimità – del giudizio già compiuto in sede di merito.
La Corte di appello ha ragionevolmente affermato l’attribuzione all’imputato della detenzione delle armi, che erano celate in un nascondiglio ricavato dietro il battiscopa in marmo del vano sottoscala dell’abitazione dell’imputato. Peraltro, il giudice del gravame ha coerentemente ritenuto irrilevante il fatto che le armi furono rinvenute soltanto dopo la seconda perquisizione, compiuta dopo un anno dall’arresto di COGNOME.
A fronte della chiarezza espositiva e della congruità delle argomentazioni logico-giuridiche presenti nella sentenza impugnata, le doglianze difensive si presentano meramente riproduttive delle censure avanzate in sede di appello.
Il provvedimento, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole del logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensil dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 2 febbraio 2024.