Archiviazione per Tenuità del Fatto: Quando la Vittima Non Può Appellare
L’istituto dell’archiviazione per tenuità del fatto rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per evitare che il sistema giudiziario si sovraccarichi con procedimenti relativi a reati di minima entità. Tuttavia, quali sono i limiti di impugnazione di tale provvedimento? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 27653/2024) ha fatto chiarezza, stabilendo una netta distinzione tra i diritti dell’indagato e quelli della persona offesa. Vediamo nel dettaglio la vicenda e il principio di diritto affermato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una decisione del Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Taranto. A seguito dell’opposizione presentata dalle persone offese alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, il GIP aveva disposto l’archiviazione per tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale. Il procedimento era a carico di un indagato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.).
Insoddisfatte della decisione, le due persone offese, tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e una motivazione meramente apparente e slegata dalle risultanze investigative.
I Limiti all’Impugnazione dell’Archiviazione per Tenuità del Fatto
I ricorrenti sostenevano che l’ordinanza del GIP non avesse adeguatamente considerato le loro argomentazioni, limitandosi a un richiamo acritico delle conclusioni del Pubblico Ministero. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, concentrando la propria analisi non sul merito delle doglianze, ma sulla legittimità stessa del ricorso presentato dalla persona offesa.
La Corte ha chiarito che, a seguito delle riforme, lo strumento ordinario contro un provvedimento di archiviazione è il reclamo al tribunale, non il ricorso diretto in Cassazione. Quest’ultimo è ammesso solo in casi eccezionali di ‘abnormità’ dell’atto, non per contestarne la legittimità generale.
La Differenza tra Indagato e Persona Offesa
Il punto cruciale della sentenza risiede nella distinzione tra la posizione processuale dell’indagato e quella della persona offesa. I ricorrenti avevano citato una precedente sentenza che ammetteva l’impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione per tenuità del fatto. La Cassazione ha però precisato che quel precedente si riferiva esclusivamente alla posizione dell’indagato.
Perché questa differenza? La risposta sta negli effetti concreti del provvedimento.
le motivazioni
La Corte Suprema ha spiegato che l’ordinanza di archiviazione per tenuità del fatto, sebbene non sia una condanna, viene iscritta nel casellario giudiziale dell’indagato. Come stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 38954/2019), questa iscrizione ha una funzione di ‘memorizzazione’ che può pregiudicare l’indagato in futuro. Ad esempio, può ostacolare l’applicazione dello stesso beneficio in caso di successivi reati della stessa indole. L’indagato ha, quindi, un interesse concreto e attuale a rimuovere tale provvedimento per evitare future conseguenze negative. Per questo motivo, a lui è concesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
Al contrario, la persona offesa non subisce alcun pregiudizio giuridico diretto dall’iscrizione del provvedimento nel casellario dell’indagato. Il suo interesse è quello di vedere proseguire il procedimento penale, ma la legge non le accorda lo stesso strumento di impugnazione diretta in Cassazione contro questo specifico tipo di archiviazione. La sua tutela è affidata ad altri strumenti procedurali, come l’opposizione alla richiesta di archiviazione e l’eventuale reclamo successivo.
le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma un importante principio procedurale: il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di archiviazione per tenuità del fatto emessa ex art. 411, comma 1-bis c.p.p., è un rimedio riservato al solo indagato, in ragione del pregiudizio che l’iscrizione nel casellario giudiziale può arrecargli. La persona offesa, non subendo un analogo pregiudizio, non è legittimata a proporre tale ricorso. Questa decisione consolida le diverse vie di tutela previste dal codice, garantendo che ogni parte processuale utilizzi gli strumenti specifici che l’ordinamento le mette a disposizione, evitando un uso improprio dei mezzi di impugnazione.
La persona offesa può impugnare in Cassazione un’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto?
No. Secondo questa sentenza, la persona offesa non può presentare ricorso per cassazione contro tale provvedimento. Lo strumento di impugnazione previsto dalla legge in via ordinaria è il reclamo al tribunale.
Perché l’indagato può impugnare questo tipo di archiviazione e la vittima no?
L’indagato può impugnarla perché l’iscrizione del provvedimento nel suo casellario giudiziale gli causa un pregiudizio giuridico concreto e futuro. La persona offesa, invece, non subisce un analogo pregiudizio giuridico da tale iscrizione e quindi non ha lo stesso specifico interesse a ricorrere in Cassazione.
Quali sono gli effetti dell’iscrizione dell’archiviazione per tenuità del fatto nel casellario giudiziale?
L’iscrizione serve a ‘memorizzare’ l’evento. Questo può impedire all’indagato di beneficiare nuovamente della non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di futuri reati simili, integrando il requisito dell’abitualità ostativa previsto dalla legge.