Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7800 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7800 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 25 novem che ha confermato la decisione resa il 2 ottobre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Bari, co quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione 3.000,00 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, d n. 309 del 1990, per aver ceduto una dose di sostanza stupefacente del tipo marijuana e detenuto ulteriori 42 grammi circa della medesima sostanza, non destinate al consumo personale; fatto commesso in Bari, in data 08/09/2021.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevo dell’imputato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poich riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuri dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a pr una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da per individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di m avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed affermato la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in ordine non solo a cessione a terzi di una dose di sostanza stupefacente, ma anche in ordine alla detenzion dell’ulteriore sostanza stupefacente rinvenuta, non destinata al consumo personale (v. pagine e 6 della sentenza impugnata), sottolineando come la cessione a terzi di una dose di sostanz stupefacente sia avvenuta sotto lo sguardo di un militare e come nel sito nel quale l’imput era stato visto dal militare prelevare la dose ceduta a terzi fosse stato rinvenuto un pacc contenente ulteriori 42 confezioni in cellophane, da cui erano ricavabili 187 dosi medie sin di sostanza stupefacente del tipo marijuana, mentre l’acquirente aveva riconosciuto in fotogra nella persona dell’imputato colui che gli aveva ceduto lo stupefacente e che aveva contatt telefonicamente poco prima fissando un appuntamento per lo scambio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che la decisione si pone in sintonia con gli insegnamenti di questa Corte, second cui, in tema di detenzione illegale di sostanze stupefacenti, la condotta di colui che con sicuro preleva materialmente la droga da un nascondiglio presuppone l’esistenza di un precedente rapporto di natura reale con la droga stessa; tale rapporto, anche se originato da semplice affidamento da parte di un terzo con il consenso dell’imputato, realizza la amp fattispecie criminosa prevista dalla legge sugli stupefacenti (Sez. 6, n. 7460 del 27/04/1 COGNOME, Rv. 190899; v. anche Sez. 6, n. 751 del 27/02/1995, COGNOME, Rv. 201190, secondo cui “il concetto di detenzione non implica il contatto fisico tra detentore e oggetto deten consegue che la permanenza nel reato di detenzione illecita di stupefacenti cessa con il ven meno in capo al detentore della possibilità di riprendere la droga tenuta in nascondiglio noto a lui e, quindi, anche con il sequestro della sostanza”).
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pert sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di me che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/1 dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declarat dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento de spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’ar comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammiss stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.