Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39673 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata in Russia il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte dì appello di Salerno del 16 novembre 2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene
NOME COGNOME, che ha concluso per la reiezione del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato l condanna alla pena ritenuta di giustizia resa dal Tribunale locale ai danni di NOME COGNOME ritenuta responsabile del reato di cui all’ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per la detezio di 18,5 grammi netti di hashish.
Propone ricorso il difensore dell’imputata e adduce due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, la difesa ribadisce la nullità, già rassegnata con i moti appello, legata alla attività di acquisizione probatoria resa alla udienza dell’8 febbraio malgrado l’impedimento del difensore, ritualmente prospettato dal difensore e indebitamente non considerato dal giudice di primo grado. Nullità assoluta, ritenuta dalla Corte del mer
erroneamente sanata dal successivo contegno della difesa, che nulla avrebbe eccepito nelle udienze successive e sino all’appello.
2.2. Con il secondo motivo, si contesta la manifesta illogicità della motivazione spesa nel ritenere finalizzata allo spaccio la detenzione della sostanza ascritta alla disponibi dell’imputata, valorizzando elementi che, di contro, dovevano ritenersi all’evidenza coerenti ad un uso personale della sostanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita l’accoglimento.
2.Quanto al primo motivo, va ribadito che l’attività di acquisizione probatoria res pretermettendo l’impedimento legittimamente addotto dal difensore e, dunque, malgrado l’assenza giustificata di quest’ultimo nel corso della relativa udienza dedicato alla relat incombenza istruttoria, dà corpo ad una nullità assoluta e non sanabile, destinata a riverberarsi sino alla sentenza, inficiando anche quest’ultima.
Da qui l’erroneità dell’affermazione resa con la sentenza gravata quanto alla ritenuta efficacia sanante correlata all’inerzia mostrata dal difensore, il quale, nelle udienze successive quella per la quale era stato prospettato l’impedimento, nulla avrebbe dedotto quanto alla violazione delle relative prerogative difensive, reclamata solo con l’appello.
Contegno processuale, per quanto già evidenziato, indifferente rispetto alla perdurante sussistenza del vizio prospettato con il gravame di merito.
2.1. Ciò malgrado, va tuttavia rimarcato che il ricorso, per un verso, non ribadisce più l censure spese con l’appello avverso la motivazione resa dal primo giudice nel negare la legittimità dell’addotto impedimento, ritenuto non adeguatamente documentato. Motivazione, questa, alla quale l’odierna impugnazione non fa cenno alcuno quando, di contro, andava comunque affrontata in questa sede, rinnovando il confronto critico con le valutazioni in origin rese nel ritenere non ostativo l’impedimento prospettato, quali che siano state le valutazion spese sul punto dalla Corte del merito nell’esaminare e disattendere il rilievo in questione, anche se estranee al percorso giustificativo tracciato dal primo giudice.
2.2. In termini ancora più decisivi, va altresì sottolineato che il ricorso non tiene in al considerazione le ulteriori argomentazioni svolte sul tema dalla Corte del merito, dirette rendere indifferente, rispetto alla decisione, l’acquisizione probatoria resa nel corso dell’udien rispetto alla quale il difensore di fiducia non ebbe a presenziare perché assertivamente impedito.
In particolare, nella sentenza gravata risulta altresì precisato che gli elementi da valorizza nell’ottica della ritenuta responsabilità risultavano comunque desumibili dagli ulteriori moment probatori acquisiti nel processo (in particolare, il verbale di arresto e quello di perquisiz pacificamente presenti agli atti del dibattimento senza che sul punto sia stata sollevata questione alcuna dalla difesa), prescindendo da quelli assunti nel corso della citata udienza.
Giova ricordare che “in tema di legittimo impedimento del difensore, l’omesso rinvio dell’udienza determina la nullità assoluta degli atti, soltanto nei casi in cui all’udienza, alla
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il difensore non ha potuto partecipare, sia stata compiuta attività processuale rilevante e incidente sulla decisione finale (Sez. 1, n. 479 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 265854); e che nel caso, a fronte della indicazione argomentativa spesa sulla irrilevanza della detta acquisizione da parte della Corte del merito, gravava sulla difesa rimarcarne la decisività e l’incidenza rispet alla valutazione resa a sostegno della condanna.
Da qui la reiezione del primo motivo di ricorso.
3.Quanto al giudizio di responsabilità, la motivazione resa dalla Corte del merito non merita le censure prospettate dal ricorso.
Gli elementi valorizzati a sostegno della ritenuta finalizzazione illecita della detenzio ascritta alla ricorrente, infatti, sono stati letti e valutati in termini di adeguata coerenza, supportare adeguatamente il relativo giudizio di merito, rendendolo non sindacabile in questa sede.
In particolare, si è fatto riferimento al dato quantitativo, tale da portare a 121 dosi droga letto alla luce della natura della sostanza, facilmente deteriorabile nel tempo e, dunque, poco compatibile con un assortimento destinato a durare nel tempo.
Si è, inoltre, fatto puntuale e coerente riferimento alle connotazioni dell’imputa (studentessa e priva di autonome capacità reddituali tali da giustificare il relativo impegno spesa per un eventuale assortimento preventivo della sostanza da consumare); alle condizioni di rinvenimento della sostanza (quattro pezzi erano già suddivisi e davano conto di ventuno dosi già pronte per l’uso, aspetto poco coerente con l’uso personale e maggiormente confacente alla destinazione allo spaccio); alla somma di denaro in contanti, rinvenuta non nel portafoglio della ricorrente bensì nascosta all’interno di un armadio, in prossimità dell’ovetto Kinder nel quale er custodita la sostanza.
Da qui l’evidente linearità e compiutezza del percorso logico esposto a fondamento della ritenuta responsabilità dell’imputata per l’ipotesi di reato alla stessa ascritta, con conseguen manifesta infondatezza delle censure prospettate che, piuttosto che mettere in crisi la logicit della valutazione resa, si sono risolte in una – non consentita – lettura alternativa delle emergenz acquisite, peraltro fondata su elementi in fatto solo affermati e in ogni caso tutt’altro dirimenti rispetto alla decisione assunta.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 settembre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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