Detenzione di droga: Quando l’acquisto per un amico diventa spaccio?
L’acquisto di sostanze stupefacenti per conto di un amico non rientra nell’ipotesi di ‘uso di gruppo’, ma configura il reato di illecita detenzione di droga e vendita. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, chiarendo i confini tra consumo personale condiviso e attività di spaccio su commissione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello di Venezia per illecita detenzione e vendita di sostanze stupefacenti. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta dovesse essere inquadrata come un semplice acquisto finalizzato al consumo di gruppo e chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per via della sua situazione personale.
Secondo la sua tesi, egli avrebbe agito come intermediario per un conoscente, anch’egli consumatore, acquistando la droga per poi consumarla insieme. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già respinto questa ricostruzione, evidenziando come si trattasse di un’operazione di acquisto su commissione: l’imputato riceveva l’ordine e il pagamento dal conoscente per procurargli la sostanza.
La Decisione sulla detenzione di droga in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una sterile riproposizione delle stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e confutate dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale in materia processuale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, specialmente quando le censure sono ripetitive e non evidenziano vizi logici o violazioni di legge nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella distinzione netta tra uso di gruppo e vendita su commissione. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici d’appello: l’ipotesi dell’acquisto finalizzato al consumo di gruppo non sussisteva. La dinamica dei fatti, che vedeva l’imputato acquistare la droga per conto di un altro consumatore, che a sua volta lo pagava, integra pienamente la fattispecie della detenzione di droga ai fini di spaccio.
Inoltre, la Corte ha ritenuto la pena inflitta adeguata e congrua. La sua determinazione, prossima al minimo edittale, era giustificata da elementi oggettivi gravi: il numero di dosi (dodici), l’elevata qualità della sostanza (cocaina con purezza superiore al 40%) e la personalità dell’imputato. Anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche è stata respinta, poiché non erano emersi elementi di segno positivo tali da giustificare una riduzione della pena. La difesa non era riuscita a fornire prove concrete a sostegno delle proprie richieste, rendendo la decisione dei giudici di merito incensurabile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. Sul piano sostanziale, ribadisce che l’intermediazione nell’acquisto di stupefacenti, anche se avviene tra consumatori, configura il reato di spaccio e non può essere mascherata da un presunto ‘uso di gruppo’. Sul piano processuale, sottolinea l’importanza di formulare ricorsi in Cassazione che non si limitino a ripetere le argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, ma che identifichino specifici vizi di legittimità della decisione impugnata. In assenza di tali elementi, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono una mera riproduzione di censure già formulate e adeguatamente respinte nel precedente grado di giudizio, senza sollevare reali vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Qual è la differenza tra acquisto per uso di gruppo e detenzione ai fini di spaccio?
L’ordinanza chiarisce che l’acquisto di droga su commissione per un altro consumatore, che paga per la sostanza, costituisce illecita detenzione e vendita. L’uso di gruppo, invece, presuppone un acquisto condiviso e finalizzato al consumo contestuale tra i membri del gruppo, senza un rapporto di vendita tra loro.
Quali elementi considera il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche se non ritiene esistenti elementi di segno positivo a favore dell’imputato. Nel caso di specie, la decisione si è basata sulla valutazione della quantità e qualità della droga (dodici dosi di cocaina pura al 40%) e sulla personalità dell’imputato, elementi che non giustificavano una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6191 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MARINGA( BRASILE) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che entrambi i motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazion di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità (uso di gruppo) ed al trattam sanzionatorio anche riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come non ricorresse l’ipotesi dell’acquisto finalizz consumo di gruppo ma di illecita detenzione e vendita, previo acquisto su commissione, di parte di quanto detenuto ed ordinatogli (pagando) dal conoscente consumatore che già in precedenza si era rifornito dal NOME; che, invero, la pena risultava adeguata tenuto con della sua determinazione in misura prossima al minimo che si giustificava per il numero di dos (dodici), qualità (cocaina con purezza superiore al 40 per cento) e personalità dell’imputato contempo confutando la rilevanza di elementi addotti a sostegno delle richieste circostanz attenuanti generiche per le quali non sono stati ritenuti esistenti elementi di segno positiv rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.